<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936</id><updated>2012-02-03T12:07:18.118-08:00</updated><category term='cellulare'/><category term='appalti'/><category term='processo_civile legge'/><category term='autore'/><category term='web'/><category term='condominio'/><category term='avvocato'/><category term='cassazione'/><category term='privacy'/><category term='accesso'/><category term='prescrizione'/><category term='certificato'/><category term='stalking'/><category term='Windows'/><category term='visure'/><category term='comunione'/><category term='corte europea pensione Stato risarcimento'/><category term='monito'/><category term='incidenti'/><category term='medico'/><category term='regioni'/><category term='assenteismo'/><category term='magistratura'/><category term='indennità'/><category term='posta'/><category term='cedu'/><category term='tribunale condominio impianto'/><category term='salute'/><category term='voli'/><category term='rifiuti'/><category term='facebook'/><category term='corte costituzionale fauna selvatica'/><category term='corte costituzionale'/><category term='codice'/><category term='mobilità'/><category term='penale'/><category term='finanziaria'/><category term='cd'/><category term='compenso'/><category term='verbale'/><category term='Campania'/><category term='demolizione'/><category term='telefono'/><category term='sinistro'/><category term='UE'/><category term='software'/><category term='prelazione'/><category term='amministrazione'/><category term='sanzioni'/><category term='enti'/><category term='Consiglio'/><category term='Tar'/><category term='trasferimento'/><category term='formazione'/><category term='diritto'/><category term='censura'/><category term='stradali'/><category term='PA'/><category term='minore'/><category term='investimento'/><category term='immissioni'/><category term='comunicazione'/><category term='lavoro'/><category term='separazione'/><category term='PEC'/><category term='contratto'/><category term='giurisdizione'/><category term='licenziamento'/><category term='albergatore'/><category term='sentenza'/><category term='albo'/><category term='agente'/><category term='pedone'/><category term='energia'/><category term='risarcimento'/><category term='danno'/><category term='Garante'/><category term='internet'/><category term='assicurazione obbligatoria'/><category term='cedu crocifisso'/><category term='digitale'/><category term='patente'/><category term='musica'/><category term='convegno'/><category term='autotutela'/><category term='atto organizzativo'/><category term='truffa'/><category term='dirigenti'/><category term='Google'/><category term='decreto ingiuntivo'/><category term='diritti_umani'/><category term='responsabilità'/><category term='copyright'/><category term='Stato'/><category term='danno immagine attrice pubblicazione'/><category term='convenzione'/><category term='expo'/><category term='geolocalizzazione'/><category term='regolamento'/><category term='società'/><category term='notaio'/><category term='tribunale'/><category term='notifica'/><category term='infortunio'/><category term='siti'/><title type='text'>Diritto e... rovesci!!!</title><subtitle type='html'>Discussioni e riflessioni su Diritto e Società - Novità giurisprudenziali e approfondimenti in materia di diritto e giustizia</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>127</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3207977999328365844</id><published>2011-05-11T05:01:00.001-07:00</published><updated>2011-05-11T05:02:24.822-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza'/><title type='text'>Il rispetto della personalità del partner</title><content type='html'>Cass. civ. sez. I, 14 aprile 2011, n. 8548&lt;br /&gt;Rischia l'addebito della separazione e non ha diritto all'affido condiviso dei figli minori il coniuge che non rispetta la personalità del partner. Infatti, in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3207977999328365844?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3207977999328365844/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3207977999328365844' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3207977999328365844'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3207977999328365844'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/05/il-rispetto-della-personalita-del.html' title='Il rispetto della personalità del partner'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-807258718523539730</id><published>2011-05-06T00:20:00.000-07:00</published><updated>2011-05-06T00:24:59.773-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='notaio'/><title type='text'>Responsabilità del notaio... divisa in due...</title><content type='html'>1. Sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato. Ricorrendo tale ipotesi, l'unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito. Cass. sez.III, Sentenza n. 16905 del 20/07/2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell'ipotesi di vendita di terreni dei quali l'alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l'acquirente che l'acquisto poteva essere a rischio, ove nell'atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l'acquirente era comunque consapevole di tale rischio. Cass. Sez. II, Sent. del 05-02-2007 n. 2485&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-807258718523539730?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/807258718523539730/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=807258718523539730' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/807258718523539730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/807258718523539730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/05/responsabilita-del-notaio-divisa-in-due.html' title='Responsabilità del notaio... divisa in due...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2657273575593932974</id><published>2011-04-08T01:11:00.000-07:00</published><updated>2011-04-08T01:14:12.583-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='contratto'/><title type='text'>Preliminare di vendita in comproprietà: le manifestazioni di volontà si fondono!</title><content type='html'>Nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, dovendosi presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, e ciò in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, idonei a far ritenere che con esso siano state assunte - anche contestualmente - dai comproprietari promittenti distinti autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie.&lt;br /&gt;Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria ovvero venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quelli tra i comproprietari promettenti dei quali esista o persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare.&lt;br /&gt;Sentenza Cass. 15 dicembre 2010 - 1° marzo 2011, n. 5207&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2657273575593932974?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2657273575593932974/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2657273575593932974' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2657273575593932974'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2657273575593932974'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/04/preliminare-di-vendita-in-comproprieta.html' title='Preliminare di vendita in comproprietà: le manifestazioni di volontà si fondono!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5721100777071864989</id><published>2011-03-30T05:33:00.000-07:00</published><updated>2011-03-30T05:34:50.393-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='agente'/><title type='text'>Una  sola provvigione per più agenzie</title><content type='html'>Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.&lt;br /&gt;Cass. Civile - sez. III, Sent. del 08.07.2010 n. 16157&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5721100777071864989?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5721100777071864989/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5721100777071864989' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5721100777071864989'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5721100777071864989'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/03/una-sola-provvigione-per-piu-agenzie.html' title='Una  sola provvigione per più agenzie'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-757522476317578653</id><published>2011-03-18T06:38:00.000-07:00</published><updated>2011-03-18T06:40:13.565-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Non integra reato il comportamento dell’avvocato che sbatte fuori un cliente</title><content type='html'>Non integra reato il comportamento dell’avvocato che butta letteralmente fuori il cliente che si trattiene nel suo studio legale contro la sua volontà: lo studio legale deve essere tutelato come una dimora privata.&lt;br /&gt;Anzi il cliente non gradito rischia una condanna ai sensi dell’art. 614 c.p. (violazione del domicilio).&lt;br /&gt;A dirlo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 3014 depositata il 27 gennaio 2011) con cui gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato, condannato per violenza privata e lesioni per aver sbattuto una donna fuori dal suo studio, mentre l’accompagnava violentemente alla porta provocandole una contusione.&lt;br /&gt;La sesta sezione penale ha infatti spiegato che “la condotta di chi, trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “jus excludendi”, va apprezzata come comportamento, suscettibile di valutazione a sensi del capoverso dell’art. 614 cod. pen., e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendo le condizioni, ben può essere scriminata ai sensi dell’art. 51 o 52 cod. pen.&lt;br /&gt;Da ciò il naturale corollario che le lesioni, derivate dall’azione posta in essere dal titolare dello “jus prohibendi”, nella affermazione pragmatica del suo diritto contestato, in danno della persona destinataria dell’esercizio concreto del diritto di esclusione, possono essere del pari scriminate, oppure inquadrabili nella residuale previsione dell’art. 55 cod. pen. sotto il profilo dell’eccesso colposo.&lt;br /&gt;Né la circostanza che il luogo tutelato è uno “studio professionale” fa ad esso perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico, e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall’ingresso dei propri locali – o di invitare ad allontanarsene – le persone che egli ritenga non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass. pen. sez. 5879/1997 Rv. 206905 ).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-757522476317578653?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/757522476317578653/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=757522476317578653' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/757522476317578653'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/757522476317578653'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/03/non-integra-reato-il-comportamento.html' title='Non integra reato il comportamento dell’avvocato che sbatte fuori un cliente'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3971462007864527256</id><published>2011-03-16T05:21:00.000-07:00</published><updated>2011-03-16T05:27:45.033-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cedu crocifisso'/><title type='text'>SI AL CROCIFISSO in aula dalle SS.UU.</title><content type='html'>I Giudici delle Sezioni Unite di Piazza Cavour che, con la sentenza n°5924 del 14 marzo 2011, hanno disposto la RIMOZIONE dall'ordine giudiziario del Magistrato del Tribunale di Camerino anti-crocifisso. Il Procuratore Generale presso al Suprema Corte ha visto così recepita la sua richiesta di destituzione. La Corte di Cassazione rileva che «è vero che sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione)». «Tale scelta legislativa, però, presuppone - opinano gli Ermellini - che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili». La Suprema Corte di Cassazione Penale, che aveva assolto dal reato di omisisone di atti d'ufficio il giudice che si rifiutava di tenere udienza nelle aule con il crocifisso esposto, in particolare, evidenziava che la circolare del ministero della giustizia del 1926 è un atto che "appare privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa" e soprattutto "non più in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione". Gli Ermellini spiegano che "occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la liberta' di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa fede che rifiuta di avere una fede". In conclusione, una contraddizione latente all'interno del Palazzaccio: v'è una Corte, quella penale, che assolve nel processo n°28482/'09 (Presidente LATTANZI ed Estensore MILO) ed una Corte in composizione estesa che destituisce dalla Magistratura. Va registrata la vittoria della tesi della Santa Sede imperniata sulla tradizione che tutti riconoscono nel suo alto valore spirituale e come simbolo di "un'identità aperta al dialogo con ogni uomo di buona volontà, di sostegno a favore dei bisognosi e dei sofferenti, senza distinzione di fede, etnia o nazionalità"; talché, la Chiesa propone di dialogare con le altre culture senza, però, perdere la propria identità. E le Sezioni Unite le hanno dato ragione, mentre è in procinto di pronunciarsi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso sollevato dalla cittadina italiana di ascendenze finniche Soile LAUTSI, che contestava la presenza in Italia del crocifisso nelle aule scolastiche. Una questione e mille problemi che vi ruotano attorno, tutti degni di una considerazione riflessiva e non aprioristica.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3971462007864527256?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3971462007864527256/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3971462007864527256' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3971462007864527256'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3971462007864527256'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/03/si-al-crocifisso-in-aula-dalle-ssuu.html' title='SI AL CROCIFISSO in aula dalle SS.UU.'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1583318453053157302</id><published>2011-03-04T05:44:00.000-08:00</published><updated>2011-03-04T05:46:55.132-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='salute'/><title type='text'>No a dimissioni "facili" dagli ospedali</title><content type='html'>Con la salute non si scherza. Nessuno spazio per «logiche mercantili». Che vanno a danno dell'ammalato e si manifestano sotto forma di fumose «linee guida» ospedaliere che servono poi da salvacondotto a copertura delle responsabilità del medico. Non usa mezzi termini la Corte di cassazione con la sentenza n. 8254 del 2 marzo e fa suonare, senza sconti, il richiamo al rispetto del diritto alla salute. La Corte ha così annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida adottate dall'ospedale, dopo nove giorni da un intervento cardiaco. È stato così accolto il ricorso della procura di Milano contro l'assoluzione di un medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio nel quale un uomo era stato ricoverato per infarto al miocardio. Sottoposto ad angioplastica veniva dimesso dopo nove giorni, perché risultava «asintomatico e stabilizzato».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1583318453053157302?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1583318453053157302/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1583318453053157302' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1583318453053157302'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1583318453053157302'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/03/no-dimissioni-facili-dagli-ospedali.html' title='No a dimissioni &quot;facili&quot; dagli ospedali'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7032001111826136017</id><published>2011-02-17T00:05:00.000-08:00</published><updated>2011-02-17T00:07:15.311-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regolamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='immissioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>Se il vicino è rumoroso...</title><content type='html'>Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 939/2011 secondo la quale in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall'articolo 844 del codice civile. Cfr. Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7032001111826136017?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7032001111826136017/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7032001111826136017' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7032001111826136017'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7032001111826136017'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/02/se-il-vicino-e-rumoroso.html' title='Se il vicino è rumoroso...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3587954762515235058</id><published>2011-01-31T02:38:00.000-08:00</published><updated>2011-01-31T02:40:40.324-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='telefono'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='contratto'/><title type='text'>va risarcito l'utente che si ritrova escluso dall'elenco telefonico</title><content type='html'>Nell'ambito del contratto di somministrazione fra il gestore telefonico e l'utente privato titolare di uno studio professionale risulta inadempiente il fornitore che, contrariamente agli accordi intercorsi con il cliente, esclude il numero della relativa utenza dall'elenco telefonico e dunque dal servizio elenco abbonati: l'esistenza del nesso di causalità fra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dal professionista, affermata in base alla dichiarazione dei testi, configura in capo al gestore l'obbligo di risarcire al cliente il danno patrimoniale da perdita degli affari e il danno all'immagine. Così Cass. civ. sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1418.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3587954762515235058?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3587954762515235058/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3587954762515235058' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3587954762515235058'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3587954762515235058'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/va-risarcito-lutente-che-si-ritrova.html' title='va risarcito l&apos;utente che si ritrova escluso dall&apos;elenco telefonico'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5312068113373718310</id><published>2011-01-28T05:01:00.000-08:00</published><updated>2011-01-28T05:02:25.495-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sinistro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>OMESSO UTILIZZO DEL CASCO PROTETTIVO</title><content type='html'>Cass. civ. sez. III, 30 dicembre 2010, n. 26568 - In materia di circolazione stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5312068113373718310?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5312068113373718310/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5312068113373718310' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5312068113373718310'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5312068113373718310'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/omesso-utilizzo-del-casco-protettivo.html' title='OMESSO UTILIZZO DEL CASCO PROTETTIVO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4925255462147652130</id><published>2011-01-24T00:37:00.000-08:00</published><updated>2011-01-24T00:39:44.220-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='penale'/><title type='text'>E' SUFFICIENTE LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA DETENZIONE DEL MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO PER INTEGRARE IL REATO DI CUI ALL'ART. 600 QUATER</title><content type='html'>Per la Corte di cassazione (Sez. III penale - SENTENZA 6 dicembre 2010) offrire materiale pedopornografico in cambio di altro è sufficiente a dimostrare la piena consapevolezza della detenzione di tale materiale, idonea a configurare il reato di cui all'art. 600 quater c.p.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4925255462147652130?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4925255462147652130/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4925255462147652130' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4925255462147652130'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4925255462147652130'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/e-sufficiente-la-piena-consapevolezza.html' title='E&apos; SUFFICIENTE LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA DETENZIONE DEL MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO PER INTEGRARE IL REATO DI CUI ALL&apos;ART. 600 QUATER'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5231085988014801041</id><published>2011-01-18T05:39:00.000-08:00</published><updated>2011-01-18T05:40:49.668-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='minore'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza'/><title type='text'>l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa,sia pure a tempo determinato</title><content type='html'>Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a svolgere un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. (Cass. civ. Sez. I, Sent n. 23590 del 22/11/2010)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5231085988014801041?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5231085988014801041/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5231085988014801041' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5231085988014801041'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5231085988014801041'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/lobbligo-di-mantenimento-del-figlio.html' title='l&apos;obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa,sia pure a tempo determinato'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-610136944818565993</id><published>2011-01-16T14:50:00.000-08:00</published><updated>2011-01-16T14:51:29.253-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='prelazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Vendita in blocco e prelazione del conduttore</title><content type='html'>L'intenzione del compratore di accorpare i beni acquistati può far cadere la prelazione del conduttore in caso di vendita in blocco di immobili. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 25448/2010 (Sezione III civile - Sentenza 16 dicembre 2010 n. 25448)secondo la quale in tema di locazione di immobili urbani e di diritto di prelazione del conduttore di immobili non adibiti a abitazione perché si abbia vendita in blocco, con esclusione, di conseguenza del diritto di prelazione, del conduttore, la vendita non deve necessariamente riguardare un intero edificio (da cielo a terra) nel quale è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili, casualmente appartenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) allo stesso acquirente, ma come un complesso unitario e costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. A tale riguardo l'indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o della denuntiatio), non potendo il giudice del merito prescindere da quello che è il tenore del contratto di vendita (o del preliminare), nonché - in considerazione delle circostanze del caso concreto - di altri eventuali contratti che, seppure intervenuti tra soggetti parzialmente diversi possano dirsi collegati al primo e sulla base di questi apprezzare se le parti hanno, o meno, considerato la vendita dei vari cespiti come la vendita di un complesso unitario non frazionabile. Al detto fine, deve essere adeguatamente apprezzata, altresì la intenzione dell'acquirente (o dei promittente acquirente) di utilizzare tutti i beni acquistati per una utilizzazione che ne imponga l'accorpamento. E' salva comunque, la facoltà per il conduttore dedurre e dimostrare, con ogni mezzo, la natura fittizia dell'operazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-610136944818565993?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/610136944818565993/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=610136944818565993' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/610136944818565993'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/610136944818565993'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/vendita-in-blocco-e-prelazione-del.html' title='Vendita in blocco e prelazione del conduttore'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7510471652668090319</id><published>2011-01-10T05:22:00.000-08:00</published><updated>2011-01-10T05:23:37.856-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='verbale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sanzioni'/><title type='text'>Se ci si oppone al verbale il giudice può applicare una sanzione superiore</title><content type='html'>In caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d'ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento e, ovviamente, nei limiti edittali.&lt;br /&gt;Così la Cass. Civile a Sezioni Unite del 15 dicembre 2010 sent. numero 25304&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7510471652668090319?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7510471652668090319/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7510471652668090319' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7510471652668090319'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7510471652668090319'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/se-ci-si-oppone-al-verbale-il-giudice.html' title='Se ci si oppone al verbale il giudice può applicare una sanzione superiore'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8582972742227249127</id><published>2011-01-10T02:12:00.000-08:00</published><updated>2011-01-10T02:13:56.571-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><title type='text'>Lavoro domestico: quando il rapporto è "alla pari"?</title><content type='html'>Lo scambio di prestazioni di lavoro domestico prestate da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto alloggio e retribuzione pecuniaria sia pur modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.&lt;br /&gt;Così si esprime la Cass. civ. sez. lavoro nella sentenza del 21 dicembre 2010, n. 25859&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8582972742227249127?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8582972742227249127/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8582972742227249127' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8582972742227249127'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8582972742227249127'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/lavoro-domestico-quando-il-rapporto-e.html' title='Lavoro domestico: quando il rapporto è &quot;alla pari&quot;?'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7007317444937890348</id><published>2011-01-03T04:32:00.000-08:00</published><updated>2011-01-03T04:33:46.158-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>Responsabilità del cassiere</title><content type='html'>Per la Cassazione è legittimo il licenziamento disciplinare del cassiere che accetta in pagamento da persone poco raccomandabili assegni bancari, risultati essere senza copertura, cagionando una perdita economica per l'azienda. In tale ipotesi, è infatti irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che lega dipendente ed imprenditore.&lt;br /&gt;(Cass. civ. sez. lavoro del 23 dicembre 2010, n. 26108)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7007317444937890348?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7007317444937890348/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7007317444937890348' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7007317444937890348'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7007317444937890348'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2011/01/responsabilita-del-cassiere.html' title='Responsabilità del cassiere'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2168133734461814237</id><published>2010-12-17T01:10:00.000-08:00</published><updated>2010-12-17T03:20:20.819-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='visure'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='notaio'/><title type='text'>Esonero dalle visure ipotecarie: responsabilità del notaio</title><content type='html'>In tema di compravendita immobiliare, il notaio deve ritenersi espressamente dispensato dall'obbligo di effettuare le visure ipotecarie e catastali, con esonero di ogni sua responsabilità, laddove le parti della compravendita abbiano dichiarato con scrittura privata recante le rispettive sottoscrizioni di avere già eseguito a loro spese le predette visure e di non aver rilevato l'esistenza di iscrizioni o formalità pregiudizievoli, esonerando al contempo il professionista da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità. In tale prospettiva, l'eventuale pendenza di un pignoramento sull'immobile oggetto della compravendita non può comportare la responsabilità del notaio per non avere rilevato la suddetta formalità pregiudizievole.&lt;br /&gt;(Così si esprime la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, ex pluribus v. Trib. civ., sez. IV, Napoli, 25 gennaio 2006, n. 690)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2168133734461814237?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2168133734461814237/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2168133734461814237' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2168133734461814237'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2168133734461814237'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/12/esonero-dalle-visure-ipotecarie.html' title='Esonero dalle visure ipotecarie: responsabilità del notaio'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1378695906448285889</id><published>2010-12-16T04:30:00.000-08:00</published><updated>2010-12-16T04:32:00.858-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>Cassazione: negato il risarcimento a titolo ereditario dei danni biologici e morali subiti dal defunto</title><content type='html'>Correttamente la Corte d'appello ha negato il risarcimento a titolo ereditario dei danni biologici e morali subiti dal defunto, per essere la morte dell'infortunato sopraggiunta solo mezz'ora dopo l'incidente, senza che lo stesso riprendesse conoscenza. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei casi sopra indicati, il danno per morte va preso in considerazione quale peculiare voce o aspetto dei danni non patrimoniali subiti direttamente dai parenti, fra i quali rientrano anche quelli conseguenti alla perdita del rapporto parentale; al dolore da essi risentito in proprio di riflesso, per la consapevolezza del male che il proprio congiunto ebbe a subire, e così via. Ma trattasi, per l'appunto, di danni che i congiunti possono far valere iure proprio, quale parte dei danni non patrimoniali da essi personalmente subiti (cfr. Cassazione civile Sezioni unite 11 novembre 2008 numero 26972). Non si tratta invece di danni spettanti iure hereditario e ingiustamente negati, come prospettato dalle ricorrenti nelle loro censure. (...) Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso e della memoria difensiva, rileva quanto segue. La Corte d'appello – premesso che la sentenza di primo grado aveva liquidato alle danneggiate la somma complessiva di euro 450mila in risarcimento dei danni morali, somma da ridursi a euro 225mila in relazione al concorso di colpa delle vittima – ha rilevato che detta liquidazione includeva tutte le voci di danno non patrimoniale, sia quelle richieste iure proprio sia quelle richieste iure hereditario; ha poi ritenuto non doversi corrispondere alcunché a titolo ereditario, per essere la morte dell'infortunato sopraggiunta a troppo breve distanza di tempo dal ferimento, con la conseguenza che la somma liquidata dal Tribunale deve essere conseguentemente ridotta.  Corte di cassazione, ordinanza n. 25264 del 14 dicembre 2010&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1378695906448285889?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1378695906448285889/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1378695906448285889' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1378695906448285889'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1378695906448285889'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/12/cassazione-negato-il-risarcimento.html' title='Cassazione: negato il risarcimento a titolo ereditario dei danni biologici e morali subiti dal defunto'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-545875417998433150</id><published>2010-12-16T04:05:00.000-08:00</published><updated>2010-12-16T04:06:38.339-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='condominio'/><title type='text'>Vendita di un immobile: chi paga i lavori di manutenzione straordinaria?</title><content type='html'>In caso di vendita di un appartamento in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicchè, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. (Vedi Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.24654 del 03/12/2010)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-545875417998433150?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/545875417998433150/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=545875417998433150' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/545875417998433150'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/545875417998433150'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/12/vendita-di-un-immobile-chi-paga-i.html' title='Vendita di un immobile: chi paga i lavori di manutenzione straordinaria?'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-43239964479638292</id><published>2010-11-30T02:02:00.000-08:00</published><updated>2010-11-30T02:03:50.594-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='contratto'/><title type='text'>Quando il termine per l'adempimento è essenziale</title><content type='html'>La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 ottobre 2010, n. 21838 ha stabilito che, nel caso in cui l’affare salti, il promissario acquirente adempiente che rinunci alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno perché vuole la restituzione del doppio della caparra versata, potrà ottenerla solo se l’inadempimento del promittente venditore risulti “grave”.&lt;br /&gt;La giurisprudenza di legittimità dominante, richiamata nella sentenza che qui si annota, ritiene che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”.&lt;br /&gt;Tale volontà, continuano gli ermellini, “non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-43239964479638292?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/43239964479638292/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=43239964479638292' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/43239964479638292'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/43239964479638292'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/quando-il-termine-per-ladempimento-e.html' title='Quando il termine per l&apos;adempimento è essenziale'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1722156095860014012</id><published>2010-11-11T04:37:00.000-08:00</published><updated>2010-11-11T04:37:19.942-08:00</updated><title type='text'>Diritto e... rovesci!!!: STALKING A MEZZO FACEBOOK</title><content type='html'>&lt;a href="http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/stalking-mezzo-facebook.html#links"&gt;Diritto e... rovesci!!!: STALKING A MEZZO FACEBOOK&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1722156095860014012?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/stalking-mezzo-facebook.html#links' title='Diritto e... rovesci!!!: STALKING A MEZZO FACEBOOK'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1722156095860014012/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1722156095860014012' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1722156095860014012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1722156095860014012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/diritto-e-rovesci-stalking-mezzo.html' title='Diritto e... rovesci!!!: STALKING A MEZZO FACEBOOK'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5901795942895048843</id><published>2010-11-11T04:35:00.000-08:00</published><updated>2010-11-11T04:36:35.536-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stalking'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='facebook'/><title type='text'>STALKING A MEZZO FACEBOOK</title><content type='html'>Per la Suprema Corte (Cass. Pen. 30.08.2010 n. 32404) sussiste il reato di atti persecutori, previsto dall’articolo 612 – bis del codice penale, ove le molestie siano perpetrate mediante reiterato invio alla persona offesa, di sms e di messaggi di posta elettronica ovvero “postati” sui social network (come Facebook), nonché con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5901795942895048843?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5901795942895048843/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5901795942895048843' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5901795942895048843'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5901795942895048843'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/stalking-mezzo-facebook.html' title='STALKING A MEZZO FACEBOOK'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2074310863352358938</id><published>2010-11-08T03:11:00.000-08:00</published><updated>2010-11-08T03:14:00.105-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>Per fare l'esame in Magistratura basta l'abilitazione da avvocato</title><content type='html'>LA CORTE COSTITUZIONALE (Sentenza 15 ottobre 2010, n. 296) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2074310863352358938?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2074310863352358938/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2074310863352358938' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2074310863352358938'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2074310863352358938'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/per-fare-lesame-in-magistratura-basta.html' title='Per fare l&apos;esame in Magistratura basta l&apos;abilitazione da avvocato'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1569715822798227380</id><published>2010-11-02T01:10:00.000-07:00</published><updated>2010-11-02T01:13:12.927-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='comunione'/><title type='text'>Immobili e comunione legale: la S.C. ritorna sul tema</title><content type='html'>La Suprema Corte di Cassazione con una fresca pronunzia (Sezione I civile - Sentenza 30 settembre 2010 n. 20508) ha riconfermato il principio in base al quale, l'immobile realizzato in costanza di matrimonio sul terreno di proprietà esclusiva di uno degli sposi è sempre escluso dalla comunione legale, dal momento che le disposizioni sull'accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi. Al coniuge non intestatario è riconosciuto però il diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1569715822798227380?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1569715822798227380/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1569715822798227380' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1569715822798227380'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1569715822798227380'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/11/immobili-e-comunione-legale-la-sc.html' title='Immobili e comunione legale: la S.C. ritorna sul tema'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2932445834055443243</id><published>2010-10-28T01:41:00.000-07:00</published><updated>2010-10-28T01:43:21.199-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='autotutela'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='appalti'/><title type='text'>Appalti: Aggiudicazione definitiva e poteri di autotutela della P.A.</title><content type='html'>Il Consiglio di Stato delinea i confini della discrezionalità dell'amministrazione che annulli in autotutela l'aggiudicazione definitiva di una procedura ad evidenza pubblica. La giurisprudenza ammette che la stazione appaltante possa procedere ad annullare in autotutela sia il bando di gara che le singole operazioni di gara o il provvedimento di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, nell'ipotesi in cui i criteri di selezione previsti dal bando si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici. L'annullamento in autotutela è ammesso, più in generale, in presenza di gravi vizi dell’intera procedura, dovendo però l'amministrazione tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. Il fondamento  dell'esercizio del potere di autotutela deve essere rinvenuto, secondo la giurisprudenza, direttamente nei principi costituzionali contenuti nell'articolo 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa. Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, l'annullamento è stato considerato legittimo anche se è stato disposto dall'amministrazione successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitivo. Il potere di annullamento incontra, infatti, il solo limite generale del rispetto dei principi di buona fede e correttezza e della tutela dell'affidamento ingenerato. Quanto ai limiti del procedimento, la sentenza evidenzia che l'amministrazione è tenuta a fornire un'adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie contenute nel bando o verificatesi nel corso delle operazioni di gara o comunque negli atti della fase procedimentale che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustifichino il provvedimento di autotutela. Secondo la giurisprudenza, i provvedimenti emanati nell'esercizio del potere di autotutela ai fini della rimozione degli effetti di una procedura oramai perfezionata devono contenere una precisa individuazione dei vizi di legittimità dell'atto da annullare o delle gravi ragioni di inopportunità dell'atto da revocare, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione stessa. L'annullamento d'ufficio deve, infine, essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela: anche se su tale punto parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l'annullamento in sede di autotutela  di una gara d'appalto non deve essere preceduto da alcuna comunicazione, almeno nel caso in cui si tratti di aggiudicazione provvisoria (n.3966/10).&lt;br /&gt;(V. Consiglio di Stato Decisione, Sez. V, 01/10/2010, n. 7273)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2932445834055443243?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2932445834055443243/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2932445834055443243' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2932445834055443243'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2932445834055443243'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/10/appalti-aggiudicazione-definitiva-e.html' title='Appalti: Aggiudicazione definitiva e poteri di autotutela della P.A.'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1600322171151654989</id><published>2010-10-25T01:58:00.000-07:00</published><updated>2010-10-25T01:59:35.847-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunale condominio impianto'/><title type='text'>L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE</title><content type='html'>Si segnala una interessante sentenza del Trib. di Bari che occupandosi del criterio di ripartizione delle spese relative ai lavori di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale, con sentenza 23 agosto - 20 settembre 2010, n. 2837, dopo aver rammentato che sono qualificabili nulle soltanto le delibere dell’assemblea condominiale: a) prive degli elementi essenziali; b) aventi oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume); c) con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea; d) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; e) comunque invalide in relazione all’oggetto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 2009), mentre non possono ritenersi affette da vizi che comportino la nullità le delibere che violino i criteri di ripartizione delle spese stabiliti a norma dell’art. 1123 c.c. o del regolamento condominiale (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4806 del 2005), ha osservato che "le spese relative all’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa prevista dalla L. 46/90 vanno ripartite a norma del primo comma dell’art. 1123 c.c. trattandosi di spese relative alla conservazione e godimento delle parti comuni, con la conseguenza che le stesse devono essere sostenute dai singoli condomini in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno; criterio di ripartizione derogabile solo dalla volontà unanime dei condomini.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1600322171151654989?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1600322171151654989/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1600322171151654989' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1600322171151654989'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1600322171151654989'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/10/ladeguamento-dellimpianto-elettrico.html' title='L&apos;ADEGUAMENTO DELL&apos;IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5634484826557241797</id><published>2010-10-09T03:00:00.000-07:00</published><updated>2010-10-09T03:01:19.657-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='società'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='amministrazione'/><title type='text'>DIRITTO SOCIETARIO</title><content type='html'>Secondo la Suprema corte (Cass. civ. sez. lav., 20 settembre 2010, n. 19847) non ha diritto al risarcimento del danno l'amministratore di società revocato dall'incarico prima dello scadere del mandato, per fusione della società. Infatti nella disciplina vigente prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il fenomeno della fusione e dell'incorporazione provoca l'estinzione automatica delle società fuse ovvero incorporate, postulando la sussistenza di un nuovo soggetto risultante o incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti e realizzando una successione universale corrispondente alla successione universale mortis causa.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5634484826557241797?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5634484826557241797/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5634484826557241797' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5634484826557241797'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5634484826557241797'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/10/diritto-societario.html' title='DIRITTO SOCIETARIO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7319151461451586328</id><published>2010-10-04T01:33:00.000-07:00</published><updated>2010-10-04T01:48:51.712-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='convenzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritti_umani'/><title type='text'>IMMIGRAZIONE E RICONGIUNGIMENTO</title><content type='html'>Secondo la Suprema corte (Cass. civ. sez. I, 23 settembre 2010, n. 20134) in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un'unione di fatto debitamente attestata nel paese d'origine del richiedente, non può essere qualificato come "familiare" ai sensi dell' art. 30, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale. Ne tale piú ampia nozione può desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o dall'art. 9 della Carta di Nizza.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7319151461451586328?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7319151461451586328/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7319151461451586328' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7319151461451586328'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7319151461451586328'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/10/immigrazione-e-ricongiungimento.html' title='IMMIGRAZIONE E RICONGIUNGIMENTO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1297615371595371559</id><published>2010-07-09T15:03:00.000-07:00</published><updated>2010-07-09T15:04:51.575-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><title type='text'>Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione delle strade: limiti</title><content type='html'>Con una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 24529 del 20.11.2009, sono stati ampliati i margini di declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare in tema di danni derivanti da cattiva manutenzione della strada. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ stato infatti affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del “guard rail”, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per la Cassazione, quindi, l’ estensione del bene demaniale non costituisce più il criterio prevalente sulla base del quale dichiarare l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nello stesso tempo viene meno la prova a carico del danneggiato dell’insidia, essendo sufficiente che egli provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quindi, pare sufficiente che il sinistro sia conseguenza della situazione di pericolo connesso alla struttura della strada, ovvero ad una sua anomalia, ciò indipendentemente dalla prova di un’insidia e a prescindere dalla estensione della strada medesima. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalla citata sentenza è evidente il rafforzamento della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. grazie alla quale risulteranno ampliate le ipotesi in cui sarà riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del danneggiato. Ma per l’ Ente pubblico quali saranno i margini per provare il caso fortuito ed andare esente, dunque, da responsabilità ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1297615371595371559?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1297615371595371559/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1297615371595371559' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1297615371595371559'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1297615371595371559'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/07/responsabilita-della-pa-ex-art-2051-cc.html' title='Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione delle strade: limiti'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4565460177823647511</id><published>2010-07-09T13:51:00.000-07:00</published><updated>2010-07-09T13:52:48.406-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>Dito medio addio...</title><content type='html'>Secondo la Cassazione mostrare il dito medio per insultare una persona è un vero e proprio reato. Una donna aveva mostrato il pugno con il dito medio alzato rivolgendosi al proprio marito, da cui era in fase di separazione, incontrandolo in automobile. La Cassazione, con la sentenza n. 26171/2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna contro il verdetto del giudice del merito: "l'attenta motivazione della decisione ricorda la volontarieta' offensiva del gesto, perchè si inseriva in un contesto di tensione, preceduto, in altro momento, da esplicita offesa verbale resa dalla prevenuta". Ben "articolata", aggiungono i giudici di piazza Cavour, la giustificazione "anche nel supporre l'esistenza di una pregressa offesa verbale, secondo le parole della vittima del delitto, condotta che con logica e' stata ritenuta distinta da quella gestuale"".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4565460177823647511?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4565460177823647511/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4565460177823647511' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4565460177823647511'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4565460177823647511'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/07/dito-medio-addio.html' title='Dito medio addio...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7109333886035766097</id><published>2010-07-06T07:29:00.000-07:00</published><updated>2010-07-06T07:30:35.646-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>LA LEGGE REGIONALE NON PUO' DISATTENDERE I PRINCIPI COMUNITARI O LA DISCIPLINA STATALE</title><content type='html'>Con sentenza 01/07/2010 n. 233, pres. AMIRANTE, red. SAULLE, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, dell’art. 37, comma 1, e dell’art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13.&lt;br /&gt;Esaminando le singole disposizioni impugnate e dichiarate illegittime, la Corte evidenzia: &lt;br /&gt;a) L’art. 36, comma 2, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, esteso peraltro anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge», introduce una disciplina in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008)&lt;br /&gt;b) L’art. 37 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2009, sebbene riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell’individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale (art. 7 direttiva n. 79/409/CEE e art. 18 della legge n. 157 del 1992 concernente le specie cacciabili e i relativi periodi) diretta a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002).&lt;br /&gt;c) L’art. 48 comma 6 della legge regionale n. 13 del 2009, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale (art. 10 comma 3 legge n. 157 del 1992) in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica (sentenza n. 165 del 2009)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7109333886035766097?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7109333886035766097/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7109333886035766097' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7109333886035766097'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7109333886035766097'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/07/la-legge-regionale-non-puo-disattendere.html' title='LA LEGGE REGIONALE NON PUO&apos; DISATTENDERE I PRINCIPI COMUNITARI O LA DISCIPLINA STATALE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5390709075084419625</id><published>2010-06-03T08:14:00.000-07:00</published><updated>2010-06-03T08:15:51.037-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regolamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='agente'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='albo'/><title type='text'>Agenti di commercio: l'abrogazione del ruolo</title><content type='html'>L'articolo 74 del D.Lgs. n. 59/2010 in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto, a decorrere da tale data, l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso.&lt;br /&gt;La Direttiva "servizi" è entrata in vigore lo scorso 8 maggio attraverso la norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010) che ha modificato - semplificandolo - l'esercizio di alcune attività economiche.&lt;br /&gt;Tra i vari interventi trova una definitiva soluzione l'annosa diatriba sull'obbligatorietà per gli agenti dell'iscrizione al cosiddetto "ruolo" tenuto e gestito presso le Camere di Commercio. La Legge n. 204/85 - oggi riformata - e il relativo Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 imponevano, sino all'8 maggio scorso, l'iscrizione al "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio". Tale previsione è stata mantenuta nonostante il palese contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue sentenze n. 215/98 e n. 456/2000; Corte di Cassazione sentenza n. 4817/99), che, stabilendo la libera circolazione degli agenti di commercio nella UE, ha censurato i condizionamenti nazionali (vincoli) imposti a tale libertà di esercizio dell'impresa.&lt;br /&gt;Il decreto legislativo ha favorito una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di commercio (ma anche agente d'affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere) sopprimendo - all'articolo 74, del D.Lgs. n. 59/2010 - i relativi ruoli o elenchi camerali e assegnando alla dichiarazione di inizio attività (ex articolo 19 della L. n. 241/90) il compito di fungere da nuova modalità di accesso.&lt;br /&gt;Come accennato, l'articolo 74, comma 2 della norma in commento assoggetta le attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Requisiti di accesso&lt;br /&gt;Va, altresì, chiarito che rimane vigente il sistema di requisiti di accesso: nulla è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.&lt;br /&gt;Appare rilevante la menzione contenuta nell'articolo 74, comma 5 secondo cui le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA, "hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale" e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell'elenco relativi, si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni [articolo 74, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 "6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)"].&lt;br /&gt;Da ultimo, il Ministero dello sviluppo economico con circolare 6 maggio 2010, n. 3635/C (par. 13.3) ha chiarito che la nuova disciplina procedimentale deve trovare pertanto applicazione immediata.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5390709075084419625?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5390709075084419625/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5390709075084419625' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5390709075084419625'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5390709075084419625'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/06/agenti-di-commercio-labrogazione-del.html' title='Agenti di commercio: l&apos;abrogazione del ruolo'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3432854579129424634</id><published>2010-05-20T07:10:00.000-07:00</published><updated>2010-05-20T07:12:14.385-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='notifica'/><title type='text'>Se l'agente postale barra la casella che attesta la consegna nelle mani del destinatario per errore...</title><content type='html'>Il soggetto che intende contestare la notifica di un atto a mezzo raccomandata e, in particolare, la veridicità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della stessa, dovrà procedere mediante querela di falso, anche se la causa sia da attribuire solo alla negligenza o leggerezza dell'agente postale. Infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata assume natura di atto pubblico e ha il medesimo valore certificatorio della relata di notifica redatta direttamente dall'ufficiale giudiziario. È quanto si evince dall'ordinanza 9980/2010 della Cassazione.&lt;br /&gt;A un contribuente era stata notificata a mezzo posta una cartella di pagamento emanata ai fini dell'Iva e, successivamente, impugnata per vizio di notifica innanzi la competente Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso. Finita la vicenda sul tavolo della Cassazione, la materia del contendere riguardava le modalità con cui era stata eseguita la notifica della cartella. Infatti, non solo essa era stata recapitata presso l'azienda del contribuente, e non nel suo domicilio fiscale, ma non era stata consegnata nelle mani del diretto destinatario, ma di una dipendente dello stesso, che aveva altresì firmato la ricevuta di ritorno della raccomandata. Tuttavia, per errore, l'agente postale aveva barrato la casella che attestava la consegna nelle mani del destinatario.&lt;br /&gt;Pertanto, il contribuente provvedeva ad impugnare la cartella, asserendo in primo luogo la mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione, ex articolo 53 del Dlgs n. 546/1992 (decreto in materia di contenzioso tributario). Su questo punto, la Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui i motivi dell'appello possono ricavarsi dall'atto d'impugnazione considerato nel suo complesso.&lt;br /&gt;In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito un vizio nel procedimento di notificazione della cartella, producendo in giudizio una dichiarazione della propria dipendente attestante la veridicità della propria firma apposta sulla ricevuta della raccomandata in questione.&lt;br /&gt;La Corte di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente, osservando innanzitutto che l'attività notificatoria è stata dalla legge delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale. Pertanto, l'avviso di ricevimento ha la medesima natura certificatoria di una relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, nonché forza di atto pubblico. E se il destinatario di una notifica avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno intende contestare il processo di notificazione e, in particolare, il contenuto della ricevuta di ritorno, potrà farlo attraverso una querela di falso, e questo anche qualora l'eventuale vizio della notifica sia attribuibile a semplice imperizia o negligenza dell'agente postale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3432854579129424634?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3432854579129424634/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3432854579129424634' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3432854579129424634'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3432854579129424634'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/05/se-lagente-postale-barra-la-casella-che.html' title='Se l&apos;agente postale barra la casella che attesta la consegna nelle mani del destinatario per errore...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8773827163830742060</id><published>2010-05-11T06:52:00.000-07:00</published><updated>2010-05-11T07:20:56.206-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>La valenza offensiva di alcuni insulti va valutata in relazione al contesto in cui sono stati pronunciati</title><content type='html'>Più di una volta la corte di Cassazione è intervenuta per capire se determinate espressioni potessero considerarsi offensive oppure no. Questa volta la Cassazione è tornata sull'argomento ed ha analizzato la valenza offensiva di alcuni insulti in relazione al contesto in cui sono stati pronunciati. In certi casi, secondo la Corte, parolacce e volgarità possono diventare persino costruttive e le si può quindi pronunciare senza commettere reato. E' quello che accade ad esempio quando gli insulti avvengono all'interno di un ufficio. Secondo la Cassazione a prescindere dalla "rozzezza" e "ineleganza" con cui ci si puo' rivolgere ad un collega o a un superiore, ci sono situazioni in cui la volgarità può diventare un modo per "sollecitare" il dibattito sul lavoro. Anzi, in certi casi l'insulto può essere persino diretto volutamente a migliorare l' organizzazione dell'azienda. Da quanto emerge da una sentenza (la n.17672/2010) d'ora in avanti un capo troppo burocrate potrebbe sentirsi dare del "pazzo" o dello "scemo" senza che per questo si debba sentire offeso. Anche a livello trasversale ci si potrà concedere l'insulto: ad un acritico e che accetta ordini passivamente dalla dirigenza si potrebbe dare dello "yesman" o "per dirla in termini piu' volgari", scrive la Corte del 'leccac..'. La vicenda era nata all'interno di uno studio legale quando durante una discussione un collaboratore dello studio stanco di come veniva portato avanti il lavoro si era sfogato con due colleghe ed aveva detto "basta, ho deciso, io con l'avvocato ci parlo, ci discuto non sono come la collega che dice sempre 'si' avvocato...certo avvocato...Il capo e' un 'pazzo', vuole restare circondato da 'leccac.' bene ci resti pure...". Allo sfogo seguiva anche il mimo dello yesman e il caso finiva nelle aule del Tribunale. Non tanto per i colleghi che comunque avevano deeciso di lasciar perdere ma per il titolare dello studio che ha voluto denunciare il collaboratore. Nel dicembre del 2008 la Corte d'Appello accertava la prescrizione del reato ma condannava il collaboratore a risarcire il capo. Il caso finiva poi in Cassazione dove la Corte ribaltjavascript:void(0)ando il verdetto assolveva il giovane avvocato "perche' il fatto non costituisce reato" dando a quegli insulti una valenza "costruttiva".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8773827163830742060?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8773827163830742060/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8773827163830742060' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8773827163830742060'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8773827163830742060'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/05/la-valenza-offensiva-di-alcuni-insulti.html' title='La valenza offensiva di alcuni insulti va valutata in relazione al contesto in cui sono stati pronunciati'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-716254412513857496</id><published>2010-05-04T01:43:00.000-07:00</published><updated>2010-05-04T01:47:04.988-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>Il Commercialista che sbaglia... Paga!</title><content type='html'>Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 26 aprile 2010, n. 9916.-&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;br /&gt;Con sentenza 28 gennaio-4 febbraio 2005, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine - sezione distaccata di Palmanova - che aveva accolto, in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da F. Z. contro il commercialista G. F., rigettando la domanda di manleva proposta da questi contro la compagnia di assicurazioni Zurigo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di specie, l'Ufficio finanziario di Cervignano aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo Z. per:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- avere il contribuente esposto costi non documentati;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- avere esposto costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi (1981);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- avere detratto l'ILOR nell'ammontare massimo dell'anno, benché lo Z. avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giudici di appello sottolineavano che il F. aveva adombrato la esistenza di un accordo con il cliente per appostazione di costi non dimostrati (poi contestati dall'Ufficio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mancava, in effetti, la prova di un tale accordo, che comunque sarebbe stato contrario alla legge ed alle regole professionali. Il commercialista, infatti, era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La colpa del professionista risultava di tutta evidenza. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto che egli dovesse essere condannato al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'erario (in considerazione della colpa concorrente del contribuente).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resistono con distinti controricorsi lo Z. e la compagnia di assicurazione Zurigo. Questa ha depositato anche essa memoria ex art. 378 c.p.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2729 c.c. su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla affermazione della responsabilità professionale del dott. F. sulla scorta del solo contenuto dell'accertamento compiuto dall'Ufficio delle Imposte dirette di Cervignano e dalle Commissioni Tributarie di I e II grado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'affermazione di responsabilità del F. poggiava esclusivamente sull'acritico recepimento delle risultanze di un accertamento del reddito compiuto dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Cervignano a carico dello Z. per l'anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di I e II grado, tra loro non concordanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In pratica, i giudici di appello aveva dato per scontato che la pretesa avanzata dal Fisco nei confronti dello Z. fosse legittima e che spettasse al F. confutare le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'errore compiuto dalla Corte territoriale era evidente. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio il fondamento delle proprie pretese, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il F. non aveva preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie. Egli doveva considerarsi, dunque, terzo e nessuna efficacia (neppure riflessa) potevano svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese dai giudici tributari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sarebbe stato preciso onere dell'attore fornire la prova della responsabilità professionale del F. Egli, invece, non era stato in grado di fornire alcuna documentazione al consulente nominato dall'ufficio (al quale aveva dichiarato di averla perduta).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le censure formulate con il primo motivo sono infondate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha osservato la Corte territoriale che il F. ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha aggiunto che il F. avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo Z. tenesse in modo disordinato la sua contabilità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giudici di appello hanno rilevato, inoltre, che il F. aveva ritenuto non corrette le rettifiche operate dall'Ufficio finanziario sul reddito dichiarato nel 1991 dallo Z., perché questi non aveva ritenuto - contro il suo parere - di impugnare ulteriormente la decisione dei giudici di secondo grado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, tuttavia, il F., pur essendo l'estensore dei due ricorsi proposti dalla Z. dinanzi alle Commissioni di I e II grado di Udine, non era stato in grado di svolgere alcuna argomentazione per dedurre la erroneità della seconda decisione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La semplice osservazione che avrebbe potuto essere proposta impugnazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado non poteva valere ad escludere la correttezza della decisione adottata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Costituisce, infatti, preciso onere di chi contesta la correttezza della decisione del giudice (ai fini della responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista) fornire almeno gli argomenti critici ad illustrazione degli errori dai quali sarebbe inficiata la sua decisione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte territoriale ha concluso che la decisione del primo giudice, che aveva posto a carico del professionista, la metà delle sanzioni applicate allo Z., a titolo di parziale risarcimento dei danni, era del tutto corretta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto alla obiezione, sollevata dall'appellante, che lo Z. avrebbe potuto ridurre l'entità delle sanzioni applicate dall'Ufficio, avvalendosi del condono di cui alla l. 516 del 1982, i giudici di appello hanno opportunamente rilevato che questo argomento era stato già esaminato dal primo giudice che aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla metà l'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione non era stata censurata sul punto dal F., il quale si era limitato a riproporre la questione in sede di appello solo in sede di comparsa conclusionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il secondo motivo si deduce la erronea motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla ritenuta, intervenuta, prescrizione della garanzia assicurativa per mancata denuncia scritta del sinistro nei termini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso del ricorrente la Corte triestina avrebbe errato nel ritenere prescritta la garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro per iscritto nel termine indicato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La clausola che imponeva tale onere, sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria, ex artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, il decorso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo che intercorre dalla denuncia del sinistro sino al momento in cui il diritto del danneggiato non viene accertato con sentenza passata in giudicato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La censura è infondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno stabilito che tra la richiesta di risarcimento avanzata dallo Z. alla data di notifica della chiamata in causa dell'assicuratore erano decorsi oltre cinque anni e che il F. non aveva provato in causa la esistenza di altra comunicazione scritta, indirizzata alla Zurigo, avente le caratteristiche della messa in mora o comunque interruttiva del termine prescrizionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevedeva una forma specifica per la denuncia di sinistro, lo stesso deve essere escluso sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e, quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto" (Cass. 3881 del 30 marzo 1992).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La eccezione, inoltre, è nuova e pertanto inammissibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ricorrente non ha, del resto, indicato in quali atti del giudizio di primo e secondo grado la stessa sarebbe stata proposta. L'accertamento del carattere vessatorio della clausola comporterebbe in ogni caso un giudizio di fatto ed una interpretazione del contratto non compatibili con il giudizio di legittimità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si richiama sul punto il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale: "Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell'art. 1469-bis cod. civ. non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola nel contesto complessivo del contratto per stabilirne il significato e la portata". (Cass. 19 luglio 2004 n. 13359).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed ancora, più di recente: "La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo" (Cass. 14 luglio 2009 n. 16394).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 per Z. ed euro 1.200,00 per Zurigo - di cui euro 200,00 per ciascuno a titolo di spese - oltre spese generali ed accessori di legge.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-716254412513857496?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/716254412513857496/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=716254412513857496' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/716254412513857496'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/716254412513857496'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/05/il-commercialista-che-sbaglia-paga.html' title='Il Commercialista che sbaglia... Paga!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6856877562211621372</id><published>2010-04-19T02:53:00.000-07:00</published><updated>2010-04-19T02:56:18.498-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='voli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><title type='text'>Se il Vulcano erutta...il biglietto aereo viene risarcito?</title><content type='html'>A seguito dell'eruzione del vulcano in Islanda, molti voli sono stati cancellati in tutta Europa. Anche i cittadini italiani hanno subìto un notevole disservizio: sono state cancellate tratte verso Parigi e città del nord Europa,il che ha destato molta preoccupazione da parte degli utenti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Benché si tratti di una calamità naturale e, quindi, i voli siano stati cancellati a causa di forza maggiore, i viaggiatori hanno comunque il diritto al rimborso del biglietto aereo oppure possono ricevere un buono per un altro collegamento aereo di importo pari o superiore a quello del volo annullato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La situazione cambia nel caso in cui, invece, le compagnie aeree abbiano deciso di cancellare i voli nonostante lo scalo di destinazione fosse rimasto aperto. Le condizioni di sicurezza non erano in quel caso messe a rischio. Perciò, qualora il viaggiatore si sia visto cancellare il volo in maniera del tutto ingiustificata, dato che non sussistevano ragioni di mancata sicurezza, essi hanno diritto al risarcimento del danno subìto. Le compagnie aeree non possono approfittare della situazione di disagio generale per cancellare i voli, di propria volontà, vuoi per ragioni economiche, vuoi per ragioni stategiche, o semplicemente per varia convenienza.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6856877562211621372?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6856877562211621372/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6856877562211621372' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6856877562211621372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6856877562211621372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/04/se-il-vulcano-eruttail-biglietto-aereo.html' title='Se il Vulcano erutta...il biglietto aereo viene risarcito?'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7871153219048115592</id><published>2010-04-13T01:37:00.000-07:00</published><updated>2010-04-13T01:40:59.246-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='certificato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='internet'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='medico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='digitale'/><title type='text'>Rivoluzione digitale:arrivano i certificati medici digitali</title><content type='html'>E' ormai un dato acquisito che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il certificato di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dell'evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento economico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In effetti, il certificato ha la funzione di giustificare l'assenza nei confronti del datore e, tramite l'indicazione dell'indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l'effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi. Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall'indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bene, a partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è ancora possibile il rilascio del documento in forma cartacea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le tappe della rivoluzione digitale: Il decreto del 26 febbraio 2010 del Ministero della Salute&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al “Sistema di Accoglienza Centralizzata” (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 19 marzo 2010 (prot. n. 74), ha dettato le indicazioni operative del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificativo del decreto 165/01, il quale prevede, all’art. 69, che il certificato medico, attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici, sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta ricevuto tale certificato spetterà all’Inps inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma quali sono gli adempimenti del lavoratore?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel corso della visita medica il lavoratore è tenuto ad una serie di adempimenti; in particolare egli deve: a) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; b) fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione; c) chiedere copia cartacea del certificato oppure che la stessa gli sia inviata alla propria casella di posta elettronica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, posto che l’invio telematico soddisfa appieno tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui sopra costituisce illecito disciplinare il quale, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento nonché, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione medesima.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7871153219048115592?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7871153219048115592/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7871153219048115592' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7871153219048115592'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7871153219048115592'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/04/rivoluzione-digitalearrivano-i.html' title='Rivoluzione digitale:arrivano i certificati medici digitali'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-419778687220359744</id><published>2010-04-12T05:43:00.000-07:00</published><updated>2010-04-12T05:45:37.853-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>Le telefonate mute fanno scattare l'arresto</title><content type='html'>Lo sancisce la Cassazione che ha convalidato la condanna a tre mesi di arresto per molestie continuate nei confronti di un 31enne marchigiano, R. B., colpevole di avere tempestato per circa un mese l' ex fidanzata facendole "più di cento chiamate mute" sul telefonino. Per la Suprema Corte, non importa se le chiamate erano mute. Per fare scattare la condanna prevista dall'art. 660 c.p. basta il disturbo arrecato dagli squilli. La condanna a tre mesi a R. B. era già stata inflitta dalla Corte d'appello di Ancona nel giugno 2009. Inutilmente la difesa del giovane ha tentato il ricorso in Cassazione, sostenendo che il fatto che le chiamate fossero partite dal suo cellulare non dava la prova certa che materialmente fosse stato lui l'autore degli squilli. La Prima sezione penale - sentenza 8068 - ha dichiarato inammissibile il ricorso di R.B. e ha evidenziato che "i giudici del merito sono giunti a stabilire la responsabilità operando sull'elemento di prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono cellulare a lui intestato) una 'mediazione intellettuale' secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione". Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte rileva come la prova della colpevolezza di R.B. "al di là di ogni ragionevole dubbio" non può ritenersi "labile e appare anzi sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative". Il giovane molestatore, oltre alle spese processuali, dovrà anche versare mille euro alla cassa delle ammende.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-419778687220359744?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/419778687220359744/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=419778687220359744' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/419778687220359744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/419778687220359744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/04/le-telefonate-mute-fanno-scattare.html' title='Le telefonate mute fanno scattare l&apos;arresto'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4996391367047935677</id><published>2010-03-31T05:14:00.001-07:00</published><updated>2010-03-31T05:14:45.175-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>LA  RESPONSABILITA'  COLPEVOLE</title><content type='html'>Confermando la  legittimità  della  sanzione per pubblicità  occulta  contro  il  produttore  e  la  società  televisiva  che, in&lt;br /&gt;occasione di un evento sportivo,  aveva fatto indossare a due  suoi commentatori giacche sportive col logo  del produttore, il CONSIGLIO  DI STATO, SEZ. VI,  con sentenza 11 marzo 2010 n. 1435, Pres. Ruoppolo, Est. Taormina, evidenziava  che, in virtù del principio della c.d. "responsabilità colpevole"  costituzionalmente disciplinata  ex  art. 27  della  Carta Costituzionale,  "per  la punibilità  di condotte punite  con sanzione  amministrativa (come  del resto  per le  condotte&lt;br /&gt;penalmente  rilevanti  punite  a  titolo  di  contravvenzione)  "salvo eccezioni normativamente previste è indifferente che sussista dolo o colpa purchè l’uno  o l’altro elemento  psicologico vi  sia" (cfr.  Cassazione civile, sez.  III, 08 maggio 2001, n. 6383)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4996391367047935677?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4996391367047935677/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4996391367047935677' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4996391367047935677'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4996391367047935677'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/03/la-responsabilita-colpevole.html' title='LA  RESPONSABILITA&apos;  COLPEVOLE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6773633763634152990</id><published>2010-02-11T07:55:00.000-08:00</published><updated>2010-02-11T07:56:23.895-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assicurazione obbligatoria'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><title type='text'>L'ASSICURATORE NON PUO' CONTESTARE LA VALIDITA' DELLA POLIZZA</title><content type='html'>Intervenendo nella disputa fra compagnia di assicurazione e danneggiato sulla validità del rapporto assicurativo e conseguente obbligo di risarcimento del danno, la S.C. di Cassazione, Sez. IV, con sentenza 23 ottobre 2009 - 15 gennaio 2010, n. 1823, Presidente Mocali, Relatore Iacopino, ha chiarito che "secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza. Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006). In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi" (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6773633763634152990?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6773633763634152990/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6773633763634152990' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6773633763634152990'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6773633763634152990'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/02/lassicuratore-non-puo-contestare-la.html' title='L&apos;ASSICURATORE NON PUO&apos; CONTESTARE LA VALIDITA&apos; DELLA POLIZZA'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2555335262172872756</id><published>2010-02-04T04:36:00.000-08:00</published><updated>2010-02-04T04:40:41.367-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='codice'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='digitale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='amministrazione'/><title type='text'>nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale: presto al via</title><content type='html'>Il Consiglio dei Ministri scorso (quello del 28 gennaio a Reggio Calabria), assieme ai provvedimenti contro la mafia, ha anche dato l’avvio all’esame del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che deriva dall’esercizio della delega che il Governo aveva ricevuto con la legge 69/09.&lt;br /&gt;Luci ed ombre della bozza:&lt;br /&gt;    *  la PA digitale diventa parte della valutazione: finalmente le direttive degli organi amministrativi devono includere tra gli obiettivi la digitalizzazione della PA e la attuazione del CAD diventa fattore per la valutazione (sia per la premialità che per le sanzioni);&lt;br /&gt;    * una maggiore enfasi sulla sicurezza: sono previste norme e principi più stringenti sia sulla sicurezza informatica che sulla continuità operativa e il disaster recovery;&lt;br /&gt;    * semplificazione nelle istanze: diventa possibile per i cittadini inviare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica anche senza firma digitale, basterà usare la posta elettronica certificata;&lt;br /&gt;    * valorizzazione dei dati anche con Project Financing: le pubbliche amministrazioni sono invitate, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, a promuovere progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto;&lt;br /&gt;    * centralizzazione dei dati dei dirigenti richiesti dalla legge 69/09: finalmente viene stabilito che i dati sui curricoli dei dirigenti, le loro retribuzioni, le loro performance non vivano solo sparsi in decine di migliaia di pagine di pdf in migliaia di siti, ma siano tutte inviate al Dipartimento della Funzione Pubblica;&lt;br /&gt;    * obbligo di convenzione tra enti per l’utilizzo delle banche dati: le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica sono tenute a predisporre convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate senza oneri a loro carico.&lt;br /&gt;    * moduli e formulari tutti online, altrimenti se ne fa a meno: Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati online; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di questi moduli o formulari. La mancata pubblicazione è poi rilevante per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2555335262172872756?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2555335262172872756/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2555335262172872756' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2555335262172872756'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2555335262172872756'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/02/nuovo-codice-dellamministrazione.html' title='nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale: presto al via'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3792745421448333467</id><published>2010-01-27T04:40:00.000-08:00</published><updated>2010-01-27T04:41:28.401-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>ILLEGITTIMA LA NOTIFICA EX 140 CPC</title><content type='html'>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3792745421448333467?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3792745421448333467/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3792745421448333467' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3792745421448333467'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3792745421448333467'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/01/illegittima-la-notifica-ex-140-cpc.html' title='ILLEGITTIMA LA NOTIFICA EX 140 CPC'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3586540809547703527</id><published>2010-01-13T07:04:00.000-08:00</published><updated>2010-01-13T07:06:14.021-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='giurisdizione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demolizione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.</title><content type='html'>Secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. III n. 49459 del 23 dicembre 2009 Pres. Lupo Est. Mulliri Ric. Chirico), in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, se è vero che la P. A. é libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l’obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell’esecuzione può persino disapplicare l’atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo. A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3586540809547703527?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3586540809547703527/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3586540809547703527' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3586540809547703527'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3586540809547703527'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/01/esecuzione-demolizione-e-provvedimenti.html' title='Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7830013195795071985</id><published>2010-01-11T02:16:00.000-08:00</published><updated>2010-01-11T02:19:48.702-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='decreto ingiuntivo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza'/><title type='text'>L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E LA PROVA DEL CREDITO PROFESSIONALE</title><content type='html'>Sulla scia di una giurisprudenza in via di consolidamento si segnala la sentenza 2 novembre – 16 novembre 2009, n. 3444, Giud. Romita, del Tribunale di Bari, sezione terza, che ha evidenziato le seguenti statuizioni:"l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ìngiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa. &lt;br /&gt;In particolare nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista."&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7830013195795071985?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7830013195795071985/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7830013195795071985' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7830013195795071985'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7830013195795071985'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2010/01/lopposizione-decreto-ingiuntivo-e-la.html' title='L&apos;OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E LA PROVA DEL CREDITO PROFESSIONALE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7665966925824890019</id><published>2009-12-23T03:38:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T03:40:06.404-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='trasferimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tar'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mobilità'/><title type='text'>LA MOBILITA' PRECEDE IL CONCORSO</title><content type='html'>Il  TAR dell'Emilia Romagna (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 2 dicembre 2009, n. 2634, Pres. Piscitello, Est. De Carlo) interpreta la normativa del T.U. sul pubblico impiego, affermando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni con posti vacanti in organico di procedere all'attivazione delle procedure di mobilità, in via prioritaria rispetto all'espletamento di procedure concorsuali.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7665966925824890019?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7665966925824890019/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7665966925824890019' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7665966925824890019'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7665966925824890019'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/12/la-mobilita-precede-il-concorso.html' title='LA MOBILITA&apos; PRECEDE IL CONCORSO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5434254117216670617</id><published>2009-12-09T05:47:00.000-08:00</published><updated>2009-12-09T05:49:29.479-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pedone'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='investimento'/><title type='text'>La condotta colposa del...pedone!</title><content type='html'>In una fattispecie di danni conseguenti alla morte di un pedone che, attraversando una strada statale veniva investito da un auto sopravveniente, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2009, n. 24689, Presidente Varrone, Relatore Petti ha enunciato il seguente principio di diritto: "il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5434254117216670617?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5434254117216670617/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5434254117216670617' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5434254117216670617'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5434254117216670617'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/12/la-condotta-colposa-delpedone.html' title='La condotta colposa del...pedone!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5144416604018793667</id><published>2009-12-03T07:23:00.000-08:00</published><updated>2009-12-03T07:27:12.257-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assicurazione obbligatoria'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>RISARCIBILI I DANNI DEL CONIUGE TRASPORTATO, ANCHE SE COMPROPRIETARIO DEL VEICOLO</title><content type='html'>Accogliendo il motivo di ricorso del coniuge trasportato, comproprietario del veicolo in regime di comunione, la Corte di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 29 settembre - 26 ottobre 2009, n. 22605, Presidente Morelli, Relatore Ambrosio, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. n. 857 nel 1976 (convertito nella L. n. 39 del 1977) della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, ha introdotto (in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disposizione dell'art. 2054 c.c.) la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992". Ne consegue che nel menzionato periodo risultano coperti dall'assicuriamone obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5144416604018793667?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5144416604018793667/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5144416604018793667' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5144416604018793667'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5144416604018793667'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/12/risarcibili-i-danni-del-coniuge.html' title='RISARCIBILI I DANNI DEL CONIUGE TRASPORTATO, ANCHE SE COMPROPRIETARIO DEL VEICOLO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4125372986395518830</id><published>2009-11-30T04:09:00.000-08:00</published><updated>2009-11-30T04:10:42.975-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='accesso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tar'/><title type='text'>IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>In una contesa sul diritto di accesso fra contribuente e Società Concessionaria della riscossione dei Tributi, il Tar Lazio-Sezione seconda, con sentenza 14 ottobre - 3 novembre 2009, n. 10765, Presidente Tosti, Relatore Toschei, Ricorrente Cerasa, richiamando la giurisprudena del Consiglio di Stato, ha affermato che "deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai conclusosi con l'adozione dell'atto di accertamento. Né alcun rilievo può assumere, al fine di escludere il diritto di accesso documentale, la circostanza che gli atti sarebbero in possesso di un soggetto privato, qual'è una Società di riscossione dei tributi, atteso che, come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 5 settembre 2005 n. 5, "sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, .. le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 della citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che, con l'art. 15 lettera e), ha previsto che, ai fini dell’accesso, per "pubblica amministrazione" si intendono anche "i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 novembre 2006 n. 3899).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4125372986395518830?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4125372986395518830/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4125372986395518830' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4125372986395518830'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4125372986395518830'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/11/il-diritto-di-accesso-agli-atti-del.html' title='IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3054221179085325491</id><published>2009-11-25T03:29:00.000-08:00</published><updated>2009-11-25T03:31:36.485-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PEC'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='albo'/><title type='text'>Obbligo PEC per i professionisti</title><content type='html'>Posta Elettronica certificata obbligatoria per i professionisti. Tale obbligo è stato previsto anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi che dovranno adempiere alla prescrizione entro il 29.11.2009. &lt;br /&gt;Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore. La posta elettronica certificata (PEC) è stata disciplinata con il DPR 11 febbraio 2005, n.68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l’invio e la consegna dei documenti.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3054221179085325491?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3054221179085325491/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3054221179085325491' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3054221179085325491'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3054221179085325491'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/11/obbligo-pec-per-i-professionisti.html' title='Obbligo PEC per i professionisti'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2786643104006272993</id><published>2009-11-16T00:52:00.000-08:00</published><updated>2009-11-16T00:55:36.407-08:00</updated><title type='text'>LA CASSAZIONE CONFERMA:  L'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI SOLO PER CONCORSO</title><content type='html'>Confermando i principi affermati con la precedente sentena n. 215/2009, la Corte Costituzionale, con sentenza 13/11/2009 n.293, Presidente AMIRANTE, Redattore CASSESE, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali", dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizi o 2008" e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni).&lt;br /&gt;Secondo i giudici di legittimità, "le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso ai pubblici impieghi che derogano palesemente al criterio del concorso pubblico. Ciò vale sia per coloro che, non essendo stati assunti ab origine mediante concorso, vengono stabilizzati mediante apposita procedura selettiva riservata (art. 4, comma 1), sia per coloro che, invece, vengono stabilizzati senza doversi sottoporre a tale procedura, avendo già in precedenza superato una selezione pubblica (art. 4, comma 2). Nel primo caso, ..il carattere interamente riservato della procedura contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. Nel secondo caso, il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere".&lt;br /&gt;Dopo aver rimarcato che "in questo caso non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica; ma ..norme che stabilizzano successivamente in ruolo..", la Corte precisa che "Dalle funzioni del personale di diretta collaborazione degli organi politici.. non è "desumibile [...] alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione [...] rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli" (sentenza n. 81 del 2006). Al contrario, la stabilizzazione del personale degli uffici di diretta collaborazione non solo non è funzionale al buon andamento dell'amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell'organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae. La stabilizzazione di questa specifica categoria di personale, infatti, come questa Corte ha chiarito, impedirebbe ai titolari degli organi politici nella successiva legislatura "di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia", diversi cioè da quelli stabilizzati, "se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale" (sentenza n. 277 del 2005).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2786643104006272993?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2786643104006272993/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2786643104006272993' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2786643104006272993'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2786643104006272993'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/11/la-cassazione-conferma-laccesso-ai.html' title='LA CASSAZIONE CONFERMA:  L&apos;ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI SOLO PER CONCORSO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5432622433637685171</id><published>2009-11-04T08:46:00.000-08:00</published><updated>2009-11-06T01:49:23.374-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cedu crocifisso'/><title type='text'>Sentenza choc da Strasburgo: il crocifisso vada fuori dalle classi scolastiche</title><content type='html'>Secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche costituirebbe “una violazione dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e, nel contempo, una violazione alla libertà di religione degli alunni”. Così si sono espressi nella recentissima sentenza del 3 novembre 2009, accogliendo il ricorso presentato da una cittadina italiana (originaria della Finlandia)che già nel 2002 aveva chiesto all'istituto statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocefissi dalle aule. Dopo il fallimento dei suoi ricorsi davanti agli organi di Giustizia italiani, la cittadina italo-finlandese si era rivolta ai “Giudici di Strasburgo” i quali, con l’attuale pronuncia, le hanno dato ragione. La sentenza, emessa dalla Corte Europea, ha, inoltre, stabilito che il governo italiano dovrà pagare alla donna un risarcimento di cinquemila euro per danni morali. Il giudice Nicola Lettieri, che difende l'Italia davanti alla Corte di Strasburgo, ha, tuttavia, già preannunciato che il governo italiano ricorrerà contro la sentenza entro i termini di legge previsti per l’impugnazione della stessa.&lt;br /&gt;La sentenza europea di condanna nei confronti dell’Italia, sul tema della presenza dei crocifissi sulle pareti delle aule scolastiche e, più in generale, all’interno degli edifici pubblici quali, ad esempio, i Palazzi di Giustizia, non tiene conto delle valide motivazioni giuridiche esposte dai vari Tribunali amministrativi regionali ed ordinari italiani, in questi ultimi anni nel corso dei quali, l’argomento in questione, è stato più volte sottoposto al vaglio della nostra magistratura. L’orientamento uniforme e costante sia dei nostri Tribunali amministrativi sia dei magistrati ordinari, chiamati a valutare la legittimità o meno di conservare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e negli edifici pubblici, è stato quello favorevole al mantenimento dell’affissione del più importante simbolo della cristianità, non disconoscendo per questo il carattere “laico” dello Stato Italiano. Si segnala la recentissima sentenza di un magistrato umbro ove si evidenzia che “...Non sussiste alcun atto discriminatorio per motivi religiosi nei confronti di un insegnante da parte di un dirigente scolastico nel caso in cui quest’ultimo, dando esecuzione alla volontà più volte espressa dagli alunni, abbia imposto nella classe il crocifisso. Tale comportamento, lungi dal configurarsi come discriminatorio, deve piuttosto essere interpretato alla luce dell’esigenza di garantire il pluralismo culturale e religioso, la coscienza morale e religiosa, invitando anche i docenti al rispetto della volontà espressa dal consiglio di classe".(Tribunale Terni, 24 giugno 2009)&lt;br /&gt;Dal canto loro anche i Tribunali Amministrativi, competenti giuridicamente per la materia, chiamati a pronunciarsi sulla rimozione del crocifisso, hanno sempre concordato sulla legittimità dell’affissione del crocifisso affermando che “...Il provvedimento che dispone la collocazione del crocifisso nelle aule scolastiche non lede la libertà di insegnamento, né viola il principio della laicità dello Stato. La visibilità dei simboli religiosi all'interno degli edifici scolastici pubblici trova la sua fonte in consuetudini radicate, rilevanti finché condivise da quanti utilizzano a vario titolo detti edifici. L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche consente alle stesse di trovare all'interno del proprio ambito, attraverso il coinvolgimento democratico di insegnanti, studenti e genitori, negli appositi organismi rappresentativi, la soluzione del problema della presenza o no del crocifisso nelle aule scolastiche". (così T.A.R. Lombardia Brescia, 22 maggio 2006)&lt;br /&gt;La Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, in merito allo spinoso argomento, ha precisato che “L'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 l. n. 205 del 2000, nel testo risultante da C. cost. n. 204 del 2006 (e con le puntualizzazioni contenute in C. cost. n. 191 del 2006) attribuisce, nella materia dei pubblici servizi, al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo). Deriva, da quanto precede, pertanto, che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, avvenuta - in mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo - sulla base di provvedimenti dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'amministrazione.” (Cassazione civile, sezioni unite, 10 luglio 2006, n. 15614)&lt;br /&gt;In breve, per la Suprema Corte di Cassazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste tutte le volte che il ricorrente chieda la rimozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, a nulla rilevando che da tale provvedimento siano derivati danni a diritti fondamentali della persona, precisando, altresì, che il simbolo del crocifisso anche per i non credenti esprime in forma sintetica valori civilmente rilevanti, posti a fondamento del nostro ordinamento (tolleranza, rispetto dei diritti e delle libertà della persona, solidarietà, non discriminazione) e che, quindi, l'esposizione di tale simbolo, nelle aule scolastiche, in quanto propugnazione dei suddetti valori laici non viola il principio di laicità dello Stato (che è anche esso principio fondamentale del nostro ordinamento).&lt;br /&gt;Deve oltremodo segnalarsi la pronuncia certamente più importante ed esplicativa sull’argomento e che contiene le argomentazioni giuridiche più valide a sostegno del mantenimento del simbolo del crocifisso nelle aule scolastiche nonché negli edifici pubblici e che proviene dal Consiglio di Stato, massimo organo di Giustizia amministrativa in Italia, il quale, in una sua recente sentenza ha puntualizzato che “ ..Il principio di laicità proprio dello Stato italiano non comporta l'illegittimità delle determinazioni delle autorità scolastiche di esporre il crocefisso nelle aule di insegnamento, attesa, da un canto, la relativa indeterminatezza di contenuto di detto principio, che ha trovato differenziate realizzazioni nelle diverse nazioni e, d'altro canto, soprattutto perché il crocefisso, esposto al di fuori dei luoghi di culto e, in particolare, in ambienti educativi, non assume significato discriminatorio sotto il profilo religioso, ma rappresenta e richiama, in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo), l'origine religiosa di valori civilmente rilevanti, e segnatamente di quei valori che ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile, quali i valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. ( Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio 2006, n. 556 che conferma Tar Veneto, sez. III, n. 1110 del 2005).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5432622433637685171?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5432622433637685171/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5432622433637685171' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5432622433637685171'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5432622433637685171'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/11/crocifisso-fuori-dalle-classi.html' title='Sentenza choc da Strasburgo: il crocifisso vada fuori dalle classi scolastiche'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4087214868467058562</id><published>2009-10-08T06:55:00.000-07:00</published><updated>2009-10-08T06:59:40.118-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='minore'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='infortunio'/><title type='text'>Infortunio all’oratorio: il minore non è sempre risarcito</title><content type='html'>Attiene al caso fortuito e non al comportamento colposo l’infortunio avvenuto all’oratorio durante una normale azione di gioco, anche se irregolare.&lt;br /&gt;La Cassazione con sentenza n. 20743 del 28 settembre 2009 non ha riconosciuto le ragioni dei genitori di un minore che durante una partita di calcetto organizzata dall’oratorio, a causa di un’azione di gioco irregolare, si era trovato con gli incisivi e le ossa del naso rotti.&lt;br /&gt;I Giudici di legittimità hanno escluso la responsabilità del circolo parrocchiale motivando la decisione sulla base di una precedente pronuncia (Cass. n. 15321/2003) secondo cui «in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni. Nella vicenda in esame è pacifico, per quanto risulta dall'impugnata decisione e per quanto asserito dagli stessi ricorrenti, che l'infortunio in questione avvenne durante “una normale azione di gioco”, per “caso fortuito” e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di altro allievo partecipante alla gara sportiva; inoltre, sulla base di circostanze di fatto,(…) “nessun'appunto può essere mosso agli organizzatori della partita e nessuna specifica violazione può essere contestata al sorvegliante, essendosi il sinistro verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certo non prevenibile in alcun modo da parte dell’organizzatore”».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4087214868467058562?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4087214868467058562/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4087214868467058562' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4087214868467058562'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4087214868467058562'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/10/infortunio-alloratorio-il-minore-non-e.html' title='Infortunio all’oratorio: il minore non è sempre risarcito'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6903547752410220850</id><published>2009-10-06T07:09:00.000-07:00</published><updated>2009-10-06T07:10:08.153-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='formazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><title type='text'>Danno all'immagine se si nega la frequenza a corsi di formazione</title><content type='html'>La perdita di possibilità per accrescere il proprio bagaglio professionale dà diritto al risarcimento del danno da chiedere al proprio datore di lavoro. La Corte di cassazione ha confermato questo principio nella sentenza 19682/2009, confermando la sentenza d'appello che aveva condannato una casa di cura a risarcire il danno a una propria dipendente. La donna, per tre anni consecutivi, si era vista negare un permesso di 150 ore lavorative per partecipare a un corso di formazione.&lt;br /&gt;La risposta dell'azienda era che nessun altro lavoratore ne aveva fatto richiesta. La sentenza del giudice di secondo grado, confermata completamente dalla Suprema corte, specificava che il danno si componeva di tre diverse lesioni: alla professionalità specifica, all'immagine e alla vita di relazione. (Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 11 settembre 2009 n. 19682)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6903547752410220850?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6903547752410220850/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6903547752410220850' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6903547752410220850'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6903547752410220850'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/10/danno-allimmagine-se-si-nega-la.html' title='Danno all&apos;immagine se si nega la frequenza a corsi di formazione'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2309282261995105295</id><published>2009-10-06T06:51:00.000-07:00</published><updated>2009-10-06T06:54:16.362-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='notifica'/><title type='text'>Ricezione dell’atto da parte del portiere del condominio</title><content type='html'>(Cpc, articolo 139) Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale addetto alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, e in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario.&lt;br /&gt;Così Cass. Sezione III, sentenza 31 agosto 2009 n. 18897 - Si ricorderà che secondo una giurisprudenza consolidata, la mancanza della suddetta prova contraria da parte del destinatario comporta l’applicazione alla notifica della disciplina prevista dal comma 2 dell’articolo 139 del Cpc e non di quella speciale prevista dal comma 4 dello stesso articolo, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario. È stato, quindi, ribadito che non basta, al fine di vincere la presunzione legale, né la circostanza che l’addetto alla ricezione eserciti, altresì, le funzioni di portiere dello stabile, né una dichiarazione scritta resa dal destinatario della notifica di non avere conferito alcun incarico, in relazione alla ricezione degli atti, trattandosi di dichiarazione proveniente dallo&lt;br /&gt;stesso soggetto avente interesse alla invalidazione della notifica (Cassazione 24798/2005).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2309282261995105295?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2309282261995105295/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2309282261995105295' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2309282261995105295'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2309282261995105295'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/10/ricezione-dellatto-da-parte-del.html' title='Ricezione dell’atto da parte del portiere del condominio'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1001176821415269991</id><published>2009-09-29T04:00:00.000-07:00</published><updated>2009-09-29T04:03:24.667-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>L'ABUSO DEL DIRITTO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI</title><content type='html'>Con sentenza 8 giugno - 18 settembre 2009, n. 20106, Presidente Varrone, Relatore Urban, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, ha precisato che "l'abuso del diritto, che costituisce uno dei criteri rivelatori della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore ed è ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede.&lt;br /&gt;Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto, i cui elementi costitutivi, ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale, sono i seguenti: &lt;br /&gt;1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; &lt;br /&gt;2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; &lt;br /&gt;3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; &lt;br /&gt;4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1001176821415269991?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1001176821415269991/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1001176821415269991' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1001176821415269991'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1001176821415269991'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/09/labuso-del-diritto-gli-elementi.html' title='L&apos;ABUSO DEL DIRITTO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2518108229427807664</id><published>2009-09-25T05:11:00.000-07:00</published><updated>2009-09-25T05:13:26.922-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='internet'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='codice'/><title type='text'>Convegno</title><content type='html'>e-Government, e-Democracy. &lt;br /&gt;Normative, tecnologie, innovazione, organizzazione &lt;br /&gt;per l'efficienza e trasparenza nella PA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venerdì 9 ottobre 2009 - 9.15 - 13.15&lt;br /&gt;Roma, Villa Miani - Salone delle Feste&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il quadro normativo e gli sforzi del governo sono orientati sempre più verso una forte introduzione dell'IT nella PA come presupposto per migliorare la trasparenza ed ottenere una riduzione di tempi e di costi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia la struttura informatica ed organizzativa della PA stenta ad individuare ed adottare l'organizzazione e gli strumenti che rendano effettivi questi indirizzi: come conseguenza il livello di efficienza percepibile da parte di cittadini ed imprese non ha ancora registrato una progressione corrispondente alle risorse investite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La recenti misure introdotte nel decreto 185 "anticrisi" a fine 2008 (Art.16 e 16 bis Legge 28 gennaio 2009, n. 2), allo scopo di ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese, costituiscono un forte contributo per un'ampia diffusione degli strumenti necessari per la riorganizzazione dei processi di servizio che rendano l'Italia sempre più protagonista dell'innovazione amministrativa in Europa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forum PA, la Fondazione Siav Academy, Poste Italiane ed Accenture ripropongono anche quest'anno, nella cornice classica di Villa Miani a Roma, l'evento che rappresenta un must sulla tematica per autorevolezza dei partecipanti e per il successo delle quattro precedenti edizioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il convegno sarà l'occasione per un attento esame su dematerializzazione, firma digitale, posta elettronica certificata, fatturazione elettronica, accesso alle reti, interoperabilità e trasparenza dei procedimenti e del rapporto con i cittadini, oltre che sugli altri argomenti introdotti o modificati dalle più recenti normative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa cambia con la gestione elettronica dei flussi documentali? Quali sono le nuove condizioni tecnico-giuridiche che rendono possibile passare dalla carta al digitale, e quali quelle in discussione? Quali sono le concrete esperienze e i risultati di efficienza e riduzione dei costi di importanti settori della PA che hanno seguito questo processo di innovazione? Quali le metodologie per le best pratices e per la individuazione delle eccellenze? Quali sono i nuovi strumenti normativi? Quali sono le opportunità legate alla rapida diffusione dell'indirizzo telematico per professionisti, cittadini ed imprese? Quali i problemi ancora da risolvere?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione on line.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROGRAMMA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9.15 Registrazione partecipanti e welcome coffee&lt;br /&gt;9.45 Apertura Lavori&lt;br /&gt;Modera &lt;br /&gt;Carlo Mochi Sismondi, Direttore Generale FORUM PA&lt;br /&gt;Interventi&lt;br /&gt;Fabio Pistella, Presidente CNIPA&lt;br /&gt;La gestione dei flussi documentali come strumento di reingegnerizzazione dei processi amministrativi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pierluigi Ridolfi, Università degli Studi di Bologna&lt;br /&gt;Il panorama normativo aggiornato alla L. 18 giugno 2009 n. 69: le novità che contano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maria Grazia Pastura, Ministero per i Beni e le Attività Culturali&lt;br /&gt;Tra cartaceo e digitale: la conservazione degli archivi e il ruolo dei Beni Culturali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agostino Ragosa, Vice President Chief Information Office Poste Italiane&lt;br /&gt;Poste Italiane nell'era Digitale: dai servizi tradizionali alla Digital Company&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Masini, Industry Manager Settore Pubblico Microsoft Italia&lt;br /&gt;Dematerializzazione e servizi al cittadino: Citizen Service Platform&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alfieri Voltan, Presidente Siav&lt;br /&gt;e-Government: strumenti per misurare i comportamenti eccellenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angelo Italiano, Public Service Managing Director Italia Accenture&lt;br /&gt;Digitalizzare: infinito presente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mennato Possemato, Generale Guardia di Finanza (*)&lt;br /&gt;L'innovazione percorre le vie digitali della penisola: la Guardia di Finanza consolida il proprio ruolo di guida nell'ambito della Comunità Digitale nazionale ed europea &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olivia Brizzi, D.C. per la riorganizzazione dell'Istituto Banca d'Italia&lt;br /&gt;La realizzazione in Banca d'Italia del progetto di gestione documentale digitale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Brizio, Presidente CSI Piemonte&lt;br /&gt;La Dematerializzazione al servizio dei cittadini, e non solo: alcune esperienze pratiche in Piemonte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13.15 Conclude i lavori &lt;br /&gt;Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2518108229427807664?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2518108229427807664/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2518108229427807664' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2518108229427807664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2518108229427807664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/09/convegno.html' title='Convegno'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5031241131377177089</id><published>2009-09-11T04:32:00.000-07:00</published><updated>2009-09-11T04:34:45.822-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truffa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='licenziamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><title type='text'>Commette falso chi timbra e lascia ufficio</title><content type='html'>Corte di Cassazione, Sezione Unite - sentenza n. 35058/2008- I dipendenti sono correi anche se la materiale redazione del foglio presenze è completata da un pubblico ufficiale. Pertanto, allorché timbrano e lasciano il posto di lavoro rispondono di concorso in falso ideologico con i loro capi quando questi ne attestano la presenza - E’ quanto afferma la Corte di Cassazione sottolineando che il rischio di commettere un reato sussiste anche se hanno portato a termine tutti i compiti loro assegnati. &lt;br /&gt;Il caso esaminato faceva riferimento ad alcuni lavoratori di un consorzio di bonifica calabrese che “inducendo in errore il caposquadra avevano fatto risultare la loro presenza sul posto di lavoro mentre si ritrovano altrove in una lunga serie di giornate lavorative”. Contro la sentenza di condanna emessa, prima dal tribunale di Paola e poi dalla corte di Appello di Catanzaro, i lavoratori avevano fatto ricorso in Cassazione, puntando su una precedente pronuncia della Suprema Corte (n. 15983 dell’11 aprile 2006) che aveva escluso il reato di falso da parte del pubblico ufficiale.&lt;br /&gt;Tuttavia, nel caso specifico – osservano i giudici – “non si tratta di liberi professionisti che devono fornire un risultato ma di dipendenti che devono fornire puntualmente una prestazione di lavoro”. Pertanto è da ritenere che i lavoratori dipendenti concorrano nel reato di falso ideologico commesso dai soggetti ai quali la pubblica amministrazione ha affidato la funzione di attestare l’orario di lavoro dei dipendenti”. “L’atto in cui si è concretizzato il fatto reato, (…) sia per la qualifica del soggetto che lo ha posto in es-sere, che con riferimento alla sua natura è un atto pubblico”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5031241131377177089?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5031241131377177089/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5031241131377177089' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5031241131377177089'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5031241131377177089'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/09/commette-falso-chi-timbra-e-lascia.html' title='Commette falso chi timbra e lascia ufficio'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2777941560881005281</id><published>2009-09-08T06:50:00.000-07:00</published><updated>2009-09-08T06:52:26.529-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regolamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><title type='text'>IL PROBLEMA DEL NOVELLAME FRA NORMA STATALE E REGOLA COMUNITARIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE</title><content type='html'>In un caso di contrastato sequestro probatorio di novellame (due pescespada di dimensioni inferiori a 120 centimetri), eseguito dal Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, convalidato dal PM, annullato  dal Tribunale, con ordinanza impugnata dal Procuratore della Repubblica, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 7 maggio - 9 giugno 2009, n. 23829, Presidente Onorato, Relatore Amoresano, dopo aver evidenziato che "il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione della Legge 963/65 (art. 15 comma 1 lett. c), introducendo una tolleranza del dieci per cento sul totale catturato e quelli successivi sono in contrasto con il regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626, il quale non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame, ha rammentato che, alla stregua dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, "nelle materie riservate alla normazione della Comunità europea, la regola comunitaria deve ricevere, da parte del giudice statale, necessaria ed immediata applicazione, pure in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva (Corte Cost., sentenza 5.6.1984 n. 170)", e che "tale principio deve essere rispettato non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della Comunità mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia" (Corte Cost., sentenza 19.4.1985 n. 113).&lt;br /&gt;Secondo la Corte, occorre distinguere il caso in cui la norma comunitaria interviene in bonam partem, da quello in cui interviene in malam partem: nel primo caso, ha efficacia immediata, con la conseguente disapplicazione, totale o parziale delle norme penali interne eventualmente incompatibili (Cass. sez. 3, 1.7.1999, Valentini); nel secondo caso l'applicazione immediata della norma comunitaria si ha solo se, nel rispetto del principio di legalità, l'eterointegrazione incide soltanto sulla definizione del fatto, senza introdurre nuove fattispecie incriminatrici".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2777941560881005281?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2777941560881005281/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2777941560881005281' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2777941560881005281'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2777941560881005281'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/09/il-problema-del-novellame-fra-norma.html' title='IL PROBLEMA DEL NOVELLAME FRA NORMA STATALE E REGOLA COMUNITARIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-940430363560726910</id><published>2009-09-01T08:31:00.000-07:00</published><updated>2009-09-01T08:34:18.148-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='facebook'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><title type='text'>Vietati i social network ad arbitri di basket ed affini</title><content type='html'>Sei arbitro di basket, o commissario di campo, oppure ufficiale di gara o ancora istruttore? Bene, e allora dimentica Facebook. Se hai un account chiudilo subito, altrimenti subirai sanzioni in base alla gravità e alla ripetitività di questa «mancanza». Eccola, l'ultima trovata. L'ha servita a tutti i tesserati Luciano Tola, presidente del Comitato italiano arbitri di basket.&lt;br /&gt;Nella sua direttiva d'inizio stagione, contenente le norme di comportamento per la stagione che va a cominciare, Tola ha vietato in modo assoluto ad arbitri, ufficiali e istruttori di rilasciare dichiarazioni anche a mezzo e-mail oppure su siti internet. E soprattutto, «divieto di partecipare a gruppi di discussione come quelli di ultima generazione (dei quali Facebook in Italia è il più diffuso, ndr), mailing list, forum, blog e tantomeno di esprimere giudizi sull'operato dei collghi e di qualsiasi altro tesserato della Fip, salvo espressa autorizzazione del presidente del Cia».&lt;br /&gt;La cancellazione da mailing list, siti internet e Facebook dovrà essere, come Tola dice espressamente nella direttiva, definitiva. E a questo punto, dato che neanche nel calcio si è ardito arrivare a tanto, nasce spontanea una domanda: dove finisce l'arbitro di basket e dove comincia la comune persona che lo interpreta? Perchè se un arbitro può anche dover osservare la riservatezza, quando si toglie divisa e fischietto riacquista tutti i diritti di qualsiasi altra persona. Dunque, anche quello di utilizzare come meglio crede Internet con tutti gli annessi e connessi.&lt;br /&gt;O no?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-940430363560726910?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/940430363560726910/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=940430363560726910' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/940430363560726910'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/940430363560726910'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/09/vietati-i-social-network-ad-arbitri-di.html' title='Vietati i social network ad arbitri di basket ed affini'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-9134936674797924923</id><published>2009-07-28T03:20:00.000-07:00</published><updated>2009-07-28T03:22:14.056-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cedu'/><title type='text'>La Corte Costituzionale in tema di Lottizzazione abusiva  si pronuncia</title><content type='html'>SENTENZA N. 239&lt;br /&gt;ANNO 2009&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;composta dai signori:&lt;br /&gt;- Francesco       AMIRANTE          Presidente&lt;br /&gt;- Ugo             DE SIERVO          Giudice&lt;br /&gt;- Paolo           MADDALENA               “&lt;br /&gt;- Alfio           FINOCCHIARO             “&lt;br /&gt;- Alfonso         QUARANTA                “&lt;br /&gt;- Franco          GALLO                   “&lt;br /&gt;- Luigi           MAZZELLA                “&lt;br /&gt;- Gaetano         SILVESTRI               “&lt;br /&gt;- Sabino          CASSESE                 “&lt;br /&gt;- Maria Rita      SAULLE                  “&lt;br /&gt;- Giuseppe        TESAURO                 “&lt;br /&gt;- Paolo Maria     NAPOLITANO             “&lt;br /&gt;- Giuseppe        FRIGO                   “&lt;br /&gt;- Alessandro      CRISCUOLO               “&lt;br /&gt;- Paolo           GROSSI                  “&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso dalla Corte di appello di Bari, nel procedimento penale a carico di Maria Rosaria Volpe ed altri, con ordinanza del 9 aprile 2008 iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Visti gli atti di costituzione di Vito Chiarappa ed altri, di Nunzio Rocco Parente ed altri, di Antonio Caputo ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br /&gt;    udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    uditi gli avvocati Massimo Luciani, Pasquale Medina e Aurelio Gironda per Nunzio Rocco Parente ed altri, Franco Coppi e Aurelio Gironda per Vito Chiarappa ed altri, Pasquale Medina e Aurelio Gironda per Antonio Caputo ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    1 – Con ordinanza del 9 aprile 2008, pervenuta a questa Corte il 21 luglio 2008, la Corte di appello di Bari, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    La disposizione censurata stabilisce che venga disposta la confisca dei terreni abusivamente realizzati e delle opere abusivamente costruite, con la sentenza definitiva del giudice penale che accerta esservi stata lottizzazione abusiva. Il giudice a quo premette che la confisca, in forza della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, deve venire ordinata, ove si sia accertata la lottizzazione abusiva, «anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella per cui il fatto non sussiste persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Nel giudizio a quo si procede, tra l'altro, in relazione al reato di lottizzazione abusiva: in punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma che «l'epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalità degli imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all'esito del giudizio – senza che ciò valga come anticipazione della soluzione di merito, in questo momento doverosamente non spendibile – la pronuncia di improcedibilità dell'azione per intervenuta estinzione del reato».&lt;br /&gt;    Ad essa dovrebbe seguire, sulla base della regola sopra ricordata, l'applicazione della confisca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente si interroga, in primo luogo, sulla natura della confisca, che la più recente giurisprudenza di legittimità avrebbe qualificato in termini di sanzione amministrativa, anziché di «sanzione penale/misura di sicurezza». Tale qualificazione pare erronea al giudice a quo, sulla base di alcuni indici sintomatici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Anzitutto, il giudice penale si troverebbe ad esercitare una «funzione suppletiva» rispetto alla pubblica amministrazione, in assenza di una «espressa e dettagliata previsione di legge» che gliela attribuisca; per di più, tale funzione coprirebbe, a parere della Corte rimettente, un'area più vasta rispetto all'ipotesi di acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle aree lottizzate, prevista dall'art. 30, commi 7 ed 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, ciò che non parrebbe compatibile con la natura meramente amministrativa della sanzione. In secondo luogo, alla Corte rimettente pare significativo che la confisca trovi disciplina nell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, intitolato “sanzioni penali”: se ne dovrebbe dedurre che il legislatore delegato, senza con ciò oltrepassare i limiti della delega, avrebbe attribuito “natura penale” alla confisca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    A riprova di tale conclusione, infine, il giudice a quo si richiama alla decisione di ricevibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia, ricorso n. 75909/01, ove si è ritenuto che la confisca prevista dalla disposizione impugnata costituisca una pena ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Sulla base di tali elementi, il giudice a quo ritiene che la confisca in questione sia una “sanzione penale”, conclusione che, egli aggiunge, si impone all'interprete in forza della predetta pronuncia della Corte di Strasburgo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Pertanto, una volta affermata la natura penale della confisca, appare alla Corte rimettente di dubbia legittimità costituzionale che essa possa venire disposta «a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato», in contrasto con i principi di «uguaglianza, della riserva penale di legge e di personalità della responsabilità penale», enunciati dagli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    L'Avvocatura, dopo essersi soffermata sulle origini storiche e sulla natura del reato di lottizzazione abusiva, sottolinea che sia la lettera dell'art. 44 impugnato, sia la giurisprudenza di legittimità formatasi su di essa depongono univocamente per la natura amministrativa della sanzione della confisca: essa, infatti, non avrebbe carattere repressivo, ma sarebbe finalizzata «a rendere il territorio conforme al programmato assetto urbanistico, impedendo che i terreni abusivamente lottizzati possano essere oggetto di ulteriore sfruttamento». Tale finalità obiettiva e reale giustificherebbe l'applicazione della sanzione anche in danno dei terzi di buona fede acquirenti delle opere lottizzate, che avranno azione di risarcimento deidanni in sede civile: oggetto della confisca sarebbero, infatti, beni pericolosi, in quanto suscettibili di generare sfruttamento conseguente all'illecito. Inconferente sarebbe, viceversa, il richiamo alla decisione della Corte di Strasburgo, poiché essa costituirebbe non già una “sentenza” cui l'Italia debba conformarsi, ma una mera decisione di ricevibilità ancora «soggetta a variazione».&lt;br /&gt;    3. – Con tre separati, ma analoghi atti, si sono costituiti in giudizio taluni degli imputati del processo a quo, chiedendo l'accoglimento della questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le parti premettono di essere state condannate in primo grado e di avere proposto appello, ai fini dell'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, esse hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    In quest'ultima ipotesi, ovvero nell'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la conseguente confisca appare alle parti contraria alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo già richiamata dalla Corte rimettente: ne deriverebbe un contrasto non solo con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., ma anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale n. 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    4. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, eccependo l'inammissibilità della questione, e ribadendone l'infondatezza nel merito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    In primo luogo, la questione sarebbe inammissibile, poiché il rimettente non ha indicato quale parametro costituzionale l'art. 117, primo comma, Cost., che invece, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, sarebbe il solo idoneo a «creare un ponte [..] tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali».&lt;br /&gt;    Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe da ravvisarsi nella circostanza per cui il giudice a quo avrebbe sottoposto alla Corte un «mero problema interpretativo».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ricostruisce l'evoluzione dell'istituto della confisca conseguente a lottizzazione abusiva, originariamente prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), osservando che essa avrebbe trovato applicazione a prescindere dall'accertamento della penale responsabilità del reo, già quando la giurisprudenza era orientata a ritenerla «misura di carattere penale». In seguito, si sarebbe definitivamente affermata la qualificazione giuridica della confisca quale misura amministrativa, applicabile anche in danno dei terzi di buona fede: tale interpretazione sarebbe conforme all'art. 7 della CEDU, in quanto «coerente con la sostanza della violazione e ragionevolmente prevedibile». Da ultimo, a parere dell'Avvocatura, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42741 del 2008, avrebbe creato «una sorta di commistione tra l'orientamento giurisprudenziale nazionale e quello espresso a Strasburgo», ribadendo la natura amministrativa della confisca, ora disciplinata dalla norma oggetto, ma nel contempo escludendone l'applicabilità nei confronti dei terzi di buona fede.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Tuttavia, secondo l'Avvocatura, il persistente carattere amministrativo della confisca consentirebbe di escludere la necessità che essa possa venire applicata solo in danno di colui la cui responsabilità penale sia stata riconosciuta, giacché l'illecito amministrativo, posto a presidio di “interessi generali”, non soggiacerebbe ai principi costituzionali relativi ai reati. L'Avvocatura aggiunge che altre pronunce della Corte di cassazione avrebbero confermato il tradizionale orientamento circa l'applicabilità della confisca in danno dei terzi di buona fede.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Infine, l'Avvocatura riconosce che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza resa nel caso Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia del 20 gennaio 2009, ha affermato che la confisca costituisce sanzione penale ai sensi dell'art. 7 della CEDU, richiedendo, per essere applicata, «un legame intellettuale» tra lottizzazione e autore di essa, e ha ritenuto violato, nel caso di specie, anche l'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché, anziché confiscare i terreni, «sarebbe stato sufficiente demolire le opere e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione»: a parere dell'Avvocatura, tale asserzione sarebbe contraddittoria e dimostrerebbe che «la normativa e la giurisprudenza, a livello interno ed a livello europeo, si muovono inevitabilmente su piani differenti», con la conseguenza che «la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non può essere assuntaacriticamente a base della decisione di costituzionalità».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    5. – A propria volta hanno depositato memoria talune delle parti private costituitesi nel giudizio incidentale, insistendo per l'accoglimento della questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Esse osservano, in primo luogo, che tale questione deve ritenersi ammissibile, poiché il rimettente avrebbe descritto adeguatamente la fattispecie: la circostanza per cui il giudice a quo ha ritenuto «altamente probabile» l'adozione di una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione non la renderebbe ipotetica, poiché, con tale formula, si sarebbe voluta evitare l'anticipazione del giudizio definitivo, pur individuando gli «elementi obiettivi» necessari per valutare la rilevanza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Nel merito, le parti osservano che la confisca costituisce una sanzione penale, come desumibile sia dalla rubrica dell'art. 44 impugnato, sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale ad essa si applica l'art. 7 della Convenzione; si dovrebbe perciò ritenere superato il contrario orientamento della Corte di cassazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    A questo punto, proseguono le parti private, la norma oggetto definirebbe «un caso tipico di sanzione scollegata dalla responsabilità accertata con una pronuncia di condanna». Il principio della personalità della sanzione penale sancito dall'art. 27 Cost. osterebbe a tale conseguenza, come sarebbe evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte relativa ad altre ipotesi di confisca obbligatoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Tale conclusione sarebbe rafforzata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale la confisca prevista dalla norma impugnata violerebbe sia l'art. 7 della Convenzione, sia l'art. 1 del relativo Protocollo n. 1. Nonostante la rimettente non abbia invocato a parametro l'art. 117, primo comma, Cost., per «mero errore materiale», tale disposizione dovrebbe intendersi ugualmente richiamata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Sarebbe poi violato l'art. 3 Cost., giacché la norma in oggetto, divergendo dall'art. 240 cod. pen., costituirebbe un «unicum che comporta un trattamento della fattispecie totalmente diverso da quello praticato alla generalità dei casi della vita che sono d'interesse del giudice penale»: irragionevole sarebbe, altresì, colpire con la confisca il patrimonio di «terzi estranei al reato». Infine, sarebbe lesa la riserva assoluta di legge in materia penale, poiché la norma non sarebbe ricavabile dal testo della legge, ma deriverebbe da un'interpretazione non letterale, estensiva e dunque imprevedibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le parti concludono prospettando, in via subordinata, l'ipotesi di un rigetto della questione con una sentenza di tipo interpretativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    1. – La Corte di appello di Bari, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    La Corte rimettente procede avverso numerosi imputati, tra l'altro, di lottizzazione abusiva e, nella «altamente probabile» prospettiva che si debba giungere, tenuto conto dell'«epoca di consumazione dei reati», ad una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reatodovuta a prescrizione a carico di alcuni di essi, dubita della legittimità costituzionale della disposizione impugnata, che imporrebbe, per tale evenienza, di ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere che vi siano state abusivamente costruite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale la rimettente prende le mosse, è nel senso che tale confisca abbia natura di sanzione amministrativa e debba venire applicata dal giudice penale, salva la sola ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, ogni qual volta questi abbia accertato la lottizzazione abusiva, sia nei confronti degli imputati prosciolti per altra causa, sia nei confronti di eventuali terzi estranei. Nel caso di specie, conseguentemente, il proscioglimento degli imputati a seguito di prescrizione comporterebbe l'applicazione della confisca, in danno sia di questi ultimi, «a prescindere dal giudizio di responsabilità», sia «nei confronti di persone estranee ai fatti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Il rimettente ritiene che questo effetto discenda dalla natura amministrativa che si è inteso attribuire alla confisca e, al contempo, che talepresupposto non possa più essere condiviso. La misura di cui si tratta andrebbe invece considerata quale «sanzione penale/misura di sicurezza», alla luce sia della rubrica dell'art. 44 impugnato (“sanzioni penali”), sia di ragioni di carattere sistematico, sia, e soprattutto, della sopravvenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso n. 75909/01, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia, con quale, decidendo in punto di ricevibilità, si è ritenuto che la confisca conseguente a lottizzazione abusiva sia una “peine” ai sensi dell'art. 7 della CEDU (successivamente all'ordinanza di rimessione, tale asserzione è stata definitivamente ribadita con la sentenza, resa il 20 gennaio 2009, che ha deciso il merito del ricorso sul c.d. caso di Punta Perotti).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Una volta affermata la natura penale della confisca, appare alla Corte rimettente di dubbia legittimità costituzionale che essa possa essere disposta «a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato», giacché ciò contrasterebbe con i principi di «eguaglianza, della riserva penale di legge e della personalità della responsabilità penale» enunciati dagli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    2. – In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intera questione proposta dall'Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo per cui l'ordinanza di rimessione avrebbe pretermesso, fra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., definito come «unica norma interposta che permette di creare un ponte, tramite il detto rinvio mobile, tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Anzitutto, è evidente che l'eventuale mancata deduzione di un parametro costituzionale da parte del giudice a quo avrebbe il solo effetto di escludere che il giudizio di questa Corte si basi su di esso, ma non potrebbe certamente determinare l'inammissibilità delle censure che siano state formulate, in forma compiuta, con riguardo ad altre disposizioni costituzionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Per l'ammissibilità della questione è sufficiente osservare che sono adeguatamente proposte censure aventi a parametro gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, sulle quali la Corte è senz'altro chiamata a decidere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    D'altra parte, l'ordinanza fa chiaramente riferimento, in vari passaggi argomentativi, al contenuto del primo comma dell'art. 117 Cost., chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, riferendosi alla decisione CEDU del 30 agosto 2007 (decisione di ricevibilità sul ricorso n. 75909/01), ritiene che la confisca disciplinata dalla norma censurata abbia natura penale e non amministrativa e che, quindi, ciò contrasti con i citati parametri costituzionali relativi alla responsabilità penale.&lt;br /&gt;    3. – Il ricorso è, invece, inammissibile per una pluralità di altri motivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    In primo luogo, la rimettente ha omesso una sufficiente descrizione della fattispecie soggetta al suo giudizio, impedendo così a questa Corte di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: la disposizione impugnata, infatti, può trovare applicazione alla condizione che sia stato accertato, da parte del giudice, il fatto materiale della lottizzazione abusiva; sarebbe stato necessario, perciò, che la rimettente, pur a prescindere dall'esito del giudizio sulla responsabilità penale degli imputati, desse conto di tale elemento fattuale, in assenza del quale la confisca non potrebbe, in ogni caso, essere disposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    In secondo luogo, la questione di costituzionalità è formulata esplicitamente, sia nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione sia nel dispositivo di essa, con riguardo alla posizione degli imputati di cui non sia stata accertata la penale responsabilità, nel caso di specie per intervenuta prescrizione, e delle«persone estranee ai fatti»: soggetti, questi ultimi, che la rimettente ha cura di tenere distinti dai primi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Né si può ritenere che tale distinzione abbia carattere arbitrario, poiché è perlomeno dubitabile che, al fine di esprimere un giudizio di personale responsabilità atto a giustificare, secondo il ragionamento della stessa rimettente, l'applicazione della confisca, si possano equiparare i terzi estranei agli imputati che, per quanto obiettivamente coinvolti nel fatto della lottizzazione abusiva, siano tuttavia stati prosciolti, non sussistendo le condizioni per pronunciare una sentenza di condanna nei loro confronti. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che «pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo» (sentenza n. 85 del 2008). In particolare, volendo riferirsi alla fattispecie propria del giudizio a quo, non si può affermare che siffatto «sostanziale riconoscimento», per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, sia comunque impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l'ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall'accertamento penaledel fatto di reato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Tuttavia, la rimettente, pur consapevole della distinzione appena tracciata, omette di precisare se, nel giudizio principale, la confisca andrebbe disposta nei confronti degli imputati prosciolti ovvero anche di terzi estranei. In tal modo, accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente omogenee ai fini della risoluzione del dubbio di costituzionalità e mancando di specificare quale di esse sia interessata alla confisca nel caso concreto, il giudice a quo incorre nuovamente nel vizio di carente descrizione della fattispecie, che comporta l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    A tali rilievi, si aggiunga che la Corte rimettente, al fine di considerare quale misura di natura penale la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, in difformità dalla dominante giurisprudenza di legittimità,  ha utilizzato come fondamentale elemento interpretativo il contenuto della già ricordata decisione del 30 agosto 2007 della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, la riconduzione ivi operata della confisca in parola ad una “pena”, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.  Anche volendosi prescindere dal carattere autonomo dei criteri di qualificazione utilizzati dalla Corte di Strasburgo rispetto a quelli degli ordinamenti giuridici nazionali, deve notarsi che la specifica decisione cui il giudice a quo si riferisce è stata adottata con riguardo ad un caso nel quale non solo gli imputati non erano stati condannati, ma neppure era stato possibile determinarne in sede giurisdizionale una intenzionalità o colpa; pertanto, la Corte remittente, per giustificare l'estrapolazione, partendo dal precedente specifico della Corte di Strasburgo, di un principio di diritto che potesse costituire il fondamento del dubbio di costituzionalità, avrebbe dovuto argomentare in modo plausibile la analogia fra quel caso specifico e quello, non necessariamente identico, su cui era chiamata a giudicare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Infine, va rimarcato che la rimettente, pur postulando che l'interpretazione dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 debba mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non trae da ciò alcuna conseguenza nell'esercizio dei propri poteri interpretativi, pur a fronte di una formulazione letterale della disposizione impugnata che, in sé, non appare precludere un siffatto tentativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Questa Corte ha espressamente affermato che, in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Infatti «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme» e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire questa Corte delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma» Cost. (sentenza n. 349 del 2007, par. 6 del Considerato in diritto; analogamente sentenza n. 348 del 2007, par. 5 del Considerato in diritto).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Spetta, pertanto, agli organi giurisdizionali comuni l'eventuale opera interpretativa dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; a tale compito, infatti, già ha atteso la giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora rimessa a questa Corte. Solo ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge.&lt;br /&gt;PER QUESTI MOTIVI&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe.&lt;br /&gt;    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Francesco AMIRANTE, Presidente&lt;br /&gt;Ugo DE SIERVO, Redattore&lt;br /&gt;Roberto MILANA, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.&lt;br /&gt;Il Cancelliere&lt;br /&gt;F.to: MILANA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-9134936674797924923?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/9134936674797924923/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=9134936674797924923' title='4 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/9134936674797924923'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/9134936674797924923'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/07/la-corte-costituzionale-in-tema-di.html' title='La Corte Costituzionale in tema di Lottizzazione abusiva  si pronuncia'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5231481957233687434</id><published>2009-07-10T04:39:00.000-07:00</published><updated>2009-07-10T04:44:22.583-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stradali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='patente'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='codice'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sanzioni'/><title type='text'>Il decoro ed il codice della strada...ma non solo...</title><content type='html'>Inseriti nel disegno di legge sulla sicurezza approvato definitivamente dal Senato giovedì scorso e che attende ormai, per la sua piena operatività, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, una serie di interventi anche sul codice della strada.&lt;br /&gt;Il quadro degli interventi&lt;br /&gt;Nel cosiddetto pacchetto-sicurezza, per il cui completamento manca all'appello l'approvazione del disegno di legge sul processo penale (atto Senato n. 1440, attualmente all'esame della commissione giustizia di Palazzo Madama).&lt;br /&gt;Altre due novelle, già in vigore, sono i decreti legge n. 11/09, sullo stalking, e n. 92/08 che non solo ha introdotto le prime misure contro l'immigrazione clandestina e un'altra serie di inasprimenti alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ma ha inciso anche sulla procedura penale. Qui è contenuta, infatti, la disposizione che consente la trattazione prioritaria dei processi per alcune tipologie di reato.&lt;br /&gt;Tornando al provvedimento appena varato, quanto all'impatto sulla circolazione stradale va segnalata l'introduzione, piuttosto generalizzata, dell'aggravante notturna. Gran parte delle modifiche è infatti destinata a questa nuova, particolare, stretta: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al superamento dei limiti di velocità, fino al mancato rispetto del semaforo rosso.&lt;br /&gt;Senza qui entrare nei dettagli è singolare come il nostro ordinamento, per la prima volta, ospiti disposizioni che inaspriscono una misura deterrente, sanzione amministrativa pecuniaria o ammenda che sia, da un terzo alla metà del suo peso, quando il comportamento illecito è commesso in un determinato orario.&lt;br /&gt;L'aggravante «temporale» si affianca così a quelle tradizionali, legate alle condizioni soggettive della vittima o dell'autore della violazione o alle circostanze di fatto.&lt;br /&gt;Quanto alle singole disposizioni si segnala il nuovo articolo 34-bis del codice della strada che punisce con una sanzione da 500 a mille euro chi lancia rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento. Una disposizione semplice che tuttavia potrebbe presentare qualche difficoltà di applicazione.&lt;br /&gt;Come infatti emerge dalla lettura della tabella a lato, anche prima era prevista una sanzione da 23 a 92 euro – contenuta nell'articolo 15, lettera i), del codice – contro chi lancia oggetti da veicoli in movimento, e dunque la nuova norma si sovrappone a quella già esistente che non è stata abrogata: il dilemma, su quale sanzione applicare, è ancora tutto da chiarire.&lt;br /&gt;Probabile che dopo la prima infrazione ne sapremo di più. Inoltre, il nuovo importo minimo (500 euro) è in linea con quanto indicato dall'altra disposizione del disegno di legge che impone ai sindaci di aggiornare i propri regolamenti con una sanzione, per chi «insozzi le pubbliche vie», non inferiore a 500 euro.&lt;br /&gt;E' stato giudicata singolare l'introduzione dell'articolo 219-bis che di fatto estende il regime del ritiro della patente anche a chi è alla guida di una bici. Precisa la norma che «se il conducente è persona munita di patente», per le violazioni che impongono il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, le stesse sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo (nozione che comprende anche le bici) per il quale non è richiesta la patente. &lt;br /&gt;Colpita anche la guida sotto l'influenza dell'alcol. In particolare, la modifica riguarda le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l (la condizione più grave tra le tre indicate dal codice). È qui prevista, oltre all'arresto e all'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ora il periodo di sospensione è raddoppiato nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato stesso.&lt;br /&gt;Un ultimo intervento è quello alla disciplina il rilascio della patente e dei titoli abilitativi alla guida. Una delle novità dell'articolo 120, interamente riscritto dal disegno di legge, è l'introduzione di una sanzione pecuniaria, da mille a tremila euro, per chiunque rilasci titoli abilitativi alla guida a soggetti che non ne avrebbero diritto. Che sono: delinquenti abituali, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; condannate per alcuni reati; destinatari del divieto di conseguire la patente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5231481957233687434?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5231481957233687434/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5231481957233687434' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5231481957233687434'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5231481957233687434'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/07/il-decoro-ed-il-codice-della-stradama.html' title='Il decoro ed il codice della strada...ma non solo...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2417815258435888811</id><published>2009-07-06T00:29:00.000-07:00</published><updated>2009-07-06T00:31:50.253-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='processo_civile legge'/><title type='text'>La legge sul nuovo processo civile è entrata in vigore</title><content type='html'>Pubblicata sulla G.U. del 19.6.2009, la legge 18 giugno 2009 n. 69 concernente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile", è entrata in vigore il 4 luglio 2009.&lt;br /&gt;In virtù delle "disposizioni transitorie" le nuove norme si applicano ai giudizi instaurati dal 4 luglio in poi; mentre, sempre a partire dal 4 luglio u.s., si applicano immediatamente ai giudizi pendenti in primo grado solo alcune norme, fra le quali l'art. 132 (Contenuto della sentenza: che, prevede, fra l'altro, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, eliminando la necessità dello "svolgimento del processo") e l'art. 345 (Domande ed eccezioni nuove: che, nel giudizio di appello, aggiunge all'inammissibilità di nuovi mezzi di prova, anche la impossibilità di produrre "nuovi documenti"), nonchè la disposizione secondo cui "la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2417815258435888811?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2417815258435888811/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2417815258435888811' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2417815258435888811'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2417815258435888811'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/07/la-legge-sul-nuovo-processo-civile-e.html' title='La legge sul nuovo processo civile è entrata in vigore'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6814934129399872968</id><published>2009-06-02T02:49:00.000-07:00</published><updated>2009-06-02T02:52:50.184-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='comunicazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='posta'/><title type='text'>Al cittadino richiedente gratis una casella PEC</title><content type='html'>Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di posta eletronica certificata (PEC) la cui attivazione è senza oneri per il cittadino, così come le comunicazioni che transitano per la stessa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' questa la novità introdotta dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) con il quale si da attuazione all'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La PEC consentirà l'invio di documenti informatici per via telematica e permetterà ai cittadini di dialogare in maniera più veloce e sicura con le Pubbliche Amministrazioni le quali (ove già non lo fossero) dovranno dotarsi di un indirizzo email certificato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(GU n. 119 del 25-5-2009)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto, altresi', il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalita' di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto di dover individuare le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Decreta:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oggetto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilizzo della PEC per il cittadino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l' espletamento della procedura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procedura di scelta dell'affidatario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonche' gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 6.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monitoraggio del servizio PEC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita' definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusione e pubblicita' dell'iniziativa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalita' di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 9.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roma, 6 maggio 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allegato A &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalita' di richiesta del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, puo' chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sul sito sono evidenziate:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino; &lt;br /&gt;i requisiti tecnici per l'accesso al servizio; &lt;br /&gt;le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza; &lt;br /&gt;i manuali d'uso di riferimento.&lt;br /&gt;Sul sito e' altresi' disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volonta' del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalita' di attivazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attivazione del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilizzo del servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalita' operative ed alle regole indicate sul sito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio puo' rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalita' addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche' numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilita' del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Possono altresi' essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonche' altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita' della PEC. L'affidatario deve altresi' assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrita' nel tempo delle informazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recesso dal servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In qualunque momento il cittadino puo' comunicare la sua volonta' di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6814934129399872968?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6814934129399872968/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6814934129399872968' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6814934129399872968'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6814934129399872968'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/06/al-cittadino-richiedente-gratis-una.html' title='Al cittadino richiedente gratis una casella PEC'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2884896660418486219</id><published>2009-06-02T01:00:00.000-07:00</published><updated>2009-06-02T01:03:35.169-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><title type='text'>Danno cagionato da animali: responsabilità sussiste se è provato il nesso causale</title><content type='html'>In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è, sì, tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato. Di recente la S.C. si era pronunciata in tema di danno cagionato dalla fauna selvatica (Cass. civile, sez. III, sentenza 21.11.2008 n° 27673).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2884896660418486219?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2884896660418486219/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2884896660418486219' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2884896660418486219'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2884896660418486219'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/06/danno-cagionato-da-animali.html' title='Danno cagionato da animali: responsabilità sussiste se è provato il nesso causale'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7758679876900779874</id><published>2009-04-30T04:33:00.000-07:00</published><updated>2009-04-30T04:36:35.528-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='siti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='censura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='internet'/><title type='text'>Abrogato l’art. 60 del ddl sicurezza</title><content type='html'>L’art 60 del c.d. ddl sicurezza, che introduceva disposizioni relative al filtraggio dei siti con contenuti che incitano ad attività illecite, è stato abrogato attraverso l’approvazione a notte fonda da parte delle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera, dell’emendamento 60.1 a firma degli Onorevoli  Roberto Cassinelli (PDL, membro dell’Intergruppo 2.0) e Barbara Mannucci (PDL):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sopprimerlo.&lt;br /&gt;*60. 1. Cassinelli, Mannucci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’On. Cassinelli ha commentato così: "Vi confesso che raggiungere questa soluzione (che è, senza dubbio, la migliore possibile) non è stato facile. È stata necessaria un’intensa attività, svolta insieme a me dagli amici Antonio Palmieri e Barbara Mannucci, per convincere i colleghi Deputati ed il Governo (hanno dovuto esprimere il proprio parere il Ministero dell’interno ed il dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico)".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7758679876900779874?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7758679876900779874/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7758679876900779874' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7758679876900779874'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7758679876900779874'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/04/abrogato-lart-60-del-ddl-sicurezza.html' title='Abrogato l’art. 60 del ddl sicurezza'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8673537774146029022</id><published>2009-04-22T05:52:00.000-07:00</published><updated>2009-11-30T04:28:31.656-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>I LIMITI DI INTERESSE REGIONALE ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI STATALI</title><content type='html'>Alla regione Veneto che lamentava la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), che, sull'impegno al "risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti", autorizzava lo Stato ad anticipare a talune regioni (Lazio, Campania, Molise e Sicilia)la "liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005", la Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 2009 n. 107, Presidente AMIRANTE, Redattore QUARANTA, ha risposto, dichiarando le censure proposte inammissibili per difetto di interesse, atteso che la ricorrente "nessuna utilità diretta ed immediata" potrebbe "trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale" (sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del Considerato in diritto).&lt;br /&gt;A giudizio della Corte, dall'esame delle disposizioni di cui agli artt. 127, secondo comma, Cost., 2, primo comma, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 32 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 39 della medesima legge n. 87 del 1953 "emerge come l'unico interesse che le Regioni sono legittimate a far valere sia quello alla salvaguardia del riparto delle competenze delineato dalla Costituzione; esse, pertanto, hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione. Da ciò consegue che è in tale quadro - caratterizzato dalla necessità che l'iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l'utilità propria, ovviamente, del tipo di giudizio che, di volta in volta, venga in rilievo - che deve es sere valutata la sussistenza dell'interesse ad agire, da postulare soltanto quando esso presenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, consistendo in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice» (sentenza n. 216 del 2008, punto 6, del Considerato in diritto)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8673537774146029022?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8673537774146029022/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8673537774146029022' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8673537774146029022'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8673537774146029022'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/04/i-limiti-di-interesse-regionale-alla.html' title='I LIMITI DI INTERESSE REGIONALE ALLA LEGITTIMITA&apos; COSTITUZIONALE DELLE LEGGI STATALI'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8132037950457704040</id><published>2009-03-30T05:47:00.000-07:00</published><updated>2009-03-30T05:51:49.949-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='compenso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='indennità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><title type='text'>L'INDENNITA' DI EFFETTIVA PRESENZA ANCHE NEI GIORNI DI RIPOSO COMPENSATIVO</title><content type='html'>Alcuni dipendenti di struttura sanitaria privata hanno presentato ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di effettiva presenza al lavoro anche nei giorni di riposo compensativi, il Tribunale e la C.A. di Bari hanno accolto la domanda rilevando che "poiché il riposo compensativo si riferisce ai giorni di assenza preordinata dal lavoro, accordati a recupero delle maggiori prestazioni rese a settimane alterne (per effetto della concentrazione del lavoro in 5 giornate lavorative e del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera), l'indennità deve essere riconosciuta anche nelle giornate che, per definizione, costituiscono l'equivalente d'una giornata lavorativa".&lt;br /&gt;Nel rigettare il ricorso presentato dell'azienda, la S.C. di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 19 novembre 2008 - 10 marzo 2009, n. 5710, Presidente Ianniruberto, Relatore Cuoco, ha affermato la validità generale del principio già accolto nell'ambito del rapporto di lavoro del personale ferroviario, secondo cui “in consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 e segg. cod. civ. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni) le disposizioni speciali di cui alla Legge n. 591 del 1969, al D.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, alla Legge 16 settembre 1977 n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982 n. 374 (recante sostituzione del capo II del D.P.R. n. 1372 del 1971) evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativi, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato della concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e dall'altro del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore la settimana), di modo che i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale" (Cass. 14 giugno 2002 n. 8605; la decisione si pone nel solco di una corrente corposa, v. tra le altre, Cass. 12 luglio 2002 n. 10184, e Cass. 18 novembre 2002 n. 16234)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8132037950457704040?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8132037950457704040/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8132037950457704040' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8132037950457704040'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8132037950457704040'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/03/lindennita-di-effettiva-presenza-anche.html' title='L&apos;INDENNITA&apos; DI EFFETTIVA PRESENZA ANCHE NEI GIORNI DI RIPOSO COMPENSATIVO'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8099017231268227343</id><published>2009-03-16T05:50:00.000-07:00</published><updated>2009-03-16T05:56:30.387-07:00</updated><title type='text'>La Cassazione sugli autovelox occultati...</title><content type='html'>Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009&lt;br /&gt;Il legale rappresentante della impresa S. C., ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7 maggio 2008 del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e avente ad oggetto sette autovetture e tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) di proprietà dell’impresa individuale S. C., beni Utilizzati per l’attività di rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi. Detta attività, secondo la tesi accusatoria, era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire incidenti più che a reprimere.  &lt;p&gt;Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi peri quali la S. C. era titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato.&lt;/p&gt;La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8099017231268227343?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8099017231268227343/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8099017231268227343' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8099017231268227343'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8099017231268227343'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/03/la-cassazione-sugli-autovelox-occultati.html' title='La Cassazione sugli autovelox occultati...'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2854865945201880669</id><published>2009-03-02T02:00:00.000-08:00</published><updated>2009-03-02T02:05:45.498-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='atto organizzativo'/><title type='text'>PUBBLICO IMPIEGO: I VANTAGGI DEL SISTEMA DELLA DOPPIA TUTELA</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Se l'impiegato contesta l'atto organizzativo generale lesivo (nella specie,  provvedimento che eleva il numero di dirigenti esterni da assumere con contratto  a termine di natura privatistica) deve anche contestare, in sede civile, l'atto  gestionale attuativo?&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;No, secondo il &lt;strong&gt;&lt;u&gt;CONSIGLIO DI STATO,  SEZ. V che, con sentenza 13 febbraio 2009 n. 827, Pres. Iannotta, Est.  Gianbartolomei&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;, ha evidenziato che "nel sistema della doppia tutela  escogitato dal legislatore per il personale pubblico che contesti atti di  macroorganizzzione, la precettività del provvedimento generale assume una  particolare valenza, tale che, una volta emanato l’atto gestionale attuativo (di  natura negoziale, nella specie il provvedimento giuntale ed il relativo  contratto di conferimento dell’incarico), e questo sia contestato nella sede  propria, diviene indifferente che i soggetti che abbiano intrapreso la via  dell’annullamento davanti al giudice amministrativo non abbiano personalmente  instaurato anche il giudizio davanti al giudice civile".&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2854865945201880669?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2854865945201880669/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2854865945201880669' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2854865945201880669'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2854865945201880669'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/03/pubblico-impiego-i-vantaggi-del-sistema.html' title='PUBBLICO IMPIEGO: I VANTAGGI DEL SISTEMA DELLA DOPPIA TUTELA'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6369083539978636105</id><published>2009-02-18T03:41:00.000-08:00</published><updated>2009-02-18T03:43:07.538-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tar'/><title type='text'>IL PROBLEMA DELLA "NULLITA'" DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI</title><content type='html'>&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Con  &lt;u&gt;sentenza 9 febbraio 2009 n. 1337, Pres. Tosti, Est. Bottiglieri, il TAR  LAZIO-ROMA, SEZ. II,&lt;/u&gt; dopo aver rilevato che "a differenza di quanto avviene  nel diritto civile dove la regola generale è quella della nullità, nel diritto  amministrativo "...la nullità costituisce una forma speciale di invalidità, che si  ha nei soli casi in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre  l’annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità  del provvedimento", ha precisato che la sanzione della nullità del provvedimento,  prima prevista solo con riferimento ad ipotesi peculiari, è all’attualità  regolata dall’art. 21-septies, l. 241/1990, che prevede che il provvedimento  amministrativo è nullo quando:&lt;br /&gt;a) manchi degli elementi essenziali;&lt;br /&gt;b)  sia viziato da difetto assoluto di attribuzione;&lt;br /&gt;c) sia stato adottato in  violazione o elusione del giudicato;&lt;br /&gt;d) in tutti gli altri casi  espressamente previsti dalla legge.&lt;br /&gt;Sicchè, le cause di nullità del  provvedimento amministrativo devono oggi intendersi quale numero chiuso (C.  Stato, V, 28 febbraio 2006, n. 891).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6369083539978636105?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6369083539978636105/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6369083539978636105' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6369083539978636105'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6369083539978636105'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/02/il-problema-della-nullita-degli-atti.html' title='IL PROBLEMA DELLA &quot;NULLITA&apos;&quot; DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3081331397311727398</id><published>2009-01-21T04:37:00.000-08:00</published><updated>2009-01-21T04:39:24.826-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='medico'/><title type='text'>Il chirurgo reperibile è obbligato ad intervenire senza sindacare telefonicamente</title><content type='html'>Il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita l'intervento in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, ha l'obbligo di recarsi immediatamente in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo; l'obbligo e l'urgenza vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico. E' quanto ribadito dalla sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 48379 del 30 dicembre 2008, che interviene in merito all'istituto della reperibilità o "pronta disponibilità" dei servizi apprestati dalle aziende sanitarie, disciplinato dall'art. 25 del DPR 25 giugno 1983, n. 348. &lt;div class="prof_esploso"&gt;&lt;div id="bodyArticle"&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3081331397311727398?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3081331397311727398/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3081331397311727398' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3081331397311727398'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3081331397311727398'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/01/il-chirurgo-reperibile-obbligato-ad.html' title='Il chirurgo reperibile è obbligato ad intervenire senza sindacare telefonicamente'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5959315492453471267</id><published>2009-01-16T01:19:00.000-08:00</published><updated>2009-01-16T01:22:06.434-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='autore'/><title type='text'>Il diritto d’autore tutela i videogiochi</title><content type='html'>Con la sentenza n.1243 la corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per violazione del diritto d’autore nei confronti di un imprenditore di Bolzano, accusato di aver venduto dei «mod-chip» destinati ad alterare la Playstation-2. Secondo la Corte i videogiochi sono «opere dell’ingegno» e, pertanto, protette dalla legge che tutela il diritto d’autore (633/41). La sentenza si inserisce in un nuovo filone interpretativo ed è destinata a suscitare clamore.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5959315492453471267?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5959315492453471267/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5959315492453471267' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5959315492453471267'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5959315492453471267'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2009/01/il-diritto-dautore-tutela-i-videogiochi.html' title='Il diritto d’autore tutela i videogiochi'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3071454209699014472</id><published>2008-12-17T09:13:00.000-08:00</published><updated>2008-12-17T09:20:41.835-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno immagine attrice pubblicazione'/><title type='text'>Quando pubblicare immagini altrui è "dannoso"</title><content type='html'>Se ne occupano due recenti pronunzie della  Suprema corte Cass. 1° settembre 2008, n. 21995, e 16 maggio 2008, n. 12433.&lt;br /&gt;Circa la pubblicazione dell’immagine altrui e la risarcibilità dei relativi danni si torna sulla rilevanza dei limiti del consenso della persona ritratta alla pubblicazione della propria immagine fotografica.  Nella specie, una nota attrice (ma qui la notorietà della persona ritratta non è oggetto di valutazione giuridica) lamenta la pubblicazione di fotografie in cui appariva parzialmente nuda su riviste italiane (a suo dire) prive del prestigio internazionale cui pure ella aveva condizionato la pubblicazione medesima (come espressamente indicato nella c.d. liberatoria).  I giudici d’appello, riformando la sentenza di primo grado, avevano rigettato la domanda, osservando che l’attrice aveva consentito alla pubblicazione di un «servizio di charme», che comprende anche foto di nudo; d’altronde — aveva aggiunto la corte territoriale — alla pubblicazione di simili servizi l'attrice aveva già consentito, sia in occasioni anteriori che successive.  La Suprema corte replica però che la corte d’appello non ha in alcun modo accertato il verificarsi del requisito indicato dalla «liberatoria»...&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3071454209699014472?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3071454209699014472/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3071454209699014472' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3071454209699014472'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3071454209699014472'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/12/quando-pubblicare-immagini-altrui.html' title='Quando pubblicare immagini altrui è &quot;dannoso&quot;'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1151040435673382317</id><published>2008-12-15T04:00:00.000-08:00</published><updated>2008-12-15T04:05:16.178-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='albergatore'/><title type='text'>RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE: chi risponde se dalla stanza d'albergo vengono sottratti al cliente dei gioielli?</title><content type='html'>&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;La Suprema corte, ha innanzitutto distinto&lt;/strong&gt; la responsabilità dell'albergatore nelle ipotesi  di:&lt;br /&gt;a) &lt;u&gt;responsabilità limitata&lt;/u&gt; dell'albergatore (pari a cento volte il  prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o  sottrazione delle cose “portate” in albergo (art. 1783 c.c.);&lt;br /&gt;b)  &lt;u&gt;responsabilità illimitata&lt;/u&gt; per le cose “consegnate in custodia” o per le  quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata (art. 1784);&lt;br /&gt;c)  &lt;u&gt;responsabilità illimitata&lt;/u&gt; in caso di colpa dell'albergatore, dei membri  della sua famiglia o dei suoi ausiliari (art. 1785 bis c.c.), dopodichè , la S.C. di  &lt;u&gt;Cassazione,Sezione terza, con sentenza 4 novembre-5 dicembre 2008, n. 28812,  Presidente, Relatore Filadoro&lt;/u&gt;, ha chiarito che "in tema di responsabilità  per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli  oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una  specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di  tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di  sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod. civ.), a meno  che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.."  (cfr. Cass. n. 1684 del 1994).&lt;br /&gt;Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1684 del 1994) l'art. 1785 bis c.c. (introdotto dalla  legge 10.6.1978 n. 316) ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel  senso che, fermo restante la distinzione tra cose “portate” in albergo e cose  consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha  stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il  deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello  stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela  o collaborazione.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1151040435673382317?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1151040435673382317/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1151040435673382317' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1151040435673382317'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1151040435673382317'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/12/responsabilita-dellalbergatore-chi.html' title='RESPONSABILITA&apos; DELL&apos;ALBERGATORE: chi risponde se dalla stanza d&apos;albergo vengono sottratti al cliente dei gioielli?'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-280075118810215699</id><published>2008-12-03T03:34:00.000-08:00</published><updated>2008-12-03T03:47:55.953-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truffa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assenteismo'/><title type='text'>I funzionari comunali devono rispettare l’orario di lavoro anche se di fatto svolgono mansioni da dirigente.</title><content type='html'>Con la Sentenza n. 44912, depositata il 2 dicembre 2008, la Cassazione stabilisce anche che possono essere pedinati da un investigatore privato e se questo accerta che timbrano ed escono per lavorare altrove, al pari degli altri dipendenti, rischiano una condanna per truffa. Il sindaco compiacente, inoltre, compie a sua volta un reato.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-280075118810215699?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/280075118810215699/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=280075118810215699' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/280075118810215699'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/280075118810215699'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/12/i-funzionari-comunali-devono-rispettare.html' title='I funzionari comunali devono rispettare l’orario di lavoro anche se di fatto svolgono mansioni da dirigente.'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8148553595617848366</id><published>2008-11-18T14:07:00.000-08:00</published><updated>2008-11-18T14:13:31.389-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte europea pensione Stato risarcimento'/><title type='text'>L'Europa condanna l'Italia per l'età pensionabile delle donne</title><content type='html'>La Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per il regime pensionistico dei dipendenti pubblici che prevede che le donne vadano in pensione a 60 anni, mentre gli uomini a 65. Pronunciandosi sulla base di un ricorso della Commissione Europea, la Corte del Lussemburgo osserva che viene così violato "il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore".&lt;br /&gt;Pertanto la legge 23 ottobre 1992 n.421, che definisce il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, andrebbe riformata, dal momento che ha istituito "un regime professionale discriminatorio", e viola il principio generale della parità di trattamento, garantito dall'art.141 CE (ma anche dalla Costituzione italiana).&lt;br /&gt;La Corte ha respinto l'argomentazione italiana secondo la quale la fissazione di un'età diversa a seconda del sesso è giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne. Infatti andare in pensione prima, ritengono i giudici lussemburghesi, "non compensa gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici donne e non le aiuta nella loro vita professionale né pone rimedio ai problemi che possono incontrare nella loro vita professionale".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8148553595617848366?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8148553595617848366/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8148553595617848366' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8148553595617848366'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8148553595617848366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/11/leuropa-condanna-litalia-per-let.html' title='L&apos;Europa condanna l&apos;Italia per l&apos;età pensionabile delle donne'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6604192512814456512</id><published>2008-11-09T11:12:00.000-08:00</published><updated>2008-11-09T11:15:14.055-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='internet'/><title type='text'>INTERNET. Microsoft: non perseguiamo i downloader, solo gli uploader. Rodotà: urge una Carta dei diritti e delle regole condivisa da tutti. Utopia?</title><content type='html'>Segnalo un articolo di stampa interessante http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&amp;amp;ID_articolo=765&amp;amp;ID_sezione=3&amp;amp;sezione=&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6604192512814456512?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6604192512814456512/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6604192512814456512' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6604192512814456512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6604192512814456512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/11/internet-microsoft-non-perseguiamo-i.html' title='INTERNET. Microsoft: non perseguiamo i downloader, solo gli uploader. Rodotà: urge una Carta dei diritti e delle regole condivisa da tutti. Utopia?'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6507556443312274903</id><published>2008-11-07T04:57:00.000-08:00</published><updated>2008-11-07T05:00:35.158-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='licenziamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danno'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><title type='text'>La falsa timbratura comporta licenziamento per giusta causa</title><content type='html'>Il caso. A una dipendente di una casa di cura viene contestato un continuo ritardo in ingresso, coperto da una collega che provvede, al suo posto, alla timbratura del cartellino.&lt;br /&gt;La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26239 del 2008 - depositata il 30 ottobre, ha chiarito che il danno da falsa timbratura consiste in una lesione, da parte del dipendente, del dovere di lealtà e fedeltà nei confronti dell’azienda, lesione che fa venir meno il rapporto di fiducia.&lt;br /&gt;La dipendente aveva sottolineato come la mancanza di un danno economico all’azienda potesse portare ad una sanzione più lieve che le permettesse di conservare il posto di lavoro.&lt;br /&gt;Ma la Cassazione ha confermato che la lesione del vincolo fiduciario prescinde la valutazione del danno economico e la sanzione irrogata (il licenziamento), dunque, risulta congrua alla gravità di quanto addebitato.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6507556443312274903?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6507556443312274903/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6507556443312274903' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6507556443312274903'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6507556443312274903'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/11/la-falsa-timbratura-comporta.html' title='La falsa timbratura comporta licenziamento per giusta causa'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7520143804186682773</id><published>2008-10-31T01:54:00.000-07:00</published><updated>2008-10-31T01:56:40.957-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Garante'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='medico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='privacy'/><title type='text'>Il paziente può chiedere senza motivazione i dati dell’intervento chirurgico (Provv. Garante Privacy,   2 Ottobre 2008 , n. 1557445)</title><content type='html'>Rilevante interesse riveste uno dei più recenti interventi del Garante della privacy, secondo cui l’interessato può accedere alle informazioni personali contenute nelle banche dati senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni che rendono necessaria la conoscenza dei dati che lo riguardano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il provvedimento n. 1557445 del 2 ottobre 2008 il Garante della privacy ha cancellato ogni incertezza interpretativa sul diritto di accesso ai dati personali, decidendo sul ricorso presentato da una signora che, dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica, aveva chiesto alla struttura sanitaria di ottenere le foto scattate prima e dopo l’intervento; richiesta fermamente negata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo il medici la richiesta di trasmissione di dati personali da parte della signora era stata troppo generica, consideranto che per «la normativa vigente (…), se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Garante, invece, precisa che «l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice privacy, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero - quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato; (…) tale diritto di accesso concerne tutti i tipi di dati personali, ivi compresi i dati sensibili e, fra questi, quelli concernenti lo stato di salute, anche riportati su fotografie, filmati, radiografie, ecc.».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo l'articolo 92, comma 2, del Codice (la cui applicabilità è stata invocata dai resistenti nel corso del procedimento) stabilisce che le richieste di dati sanitari da parte di soggetti diversi dall’interessato può essere accolta solo se giustificata dalla documentata necessità; pertanto nel caso oggetto di esame, poiché la richiesta è stata formulata dall’interessato stesso, questi «ha, ai sensi dell'art. 7 del Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati; ciò senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7520143804186682773?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7520143804186682773/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7520143804186682773' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7520143804186682773'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7520143804186682773'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/il-paziente-pu-chiedere-senza.html' title='Il paziente può chiedere senza motivazione i dati dell’intervento chirurgico (Provv. Garante Privacy,   2 Ottobre 2008 , n. 1557445)'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3834264506640888850</id><published>2008-10-30T15:43:00.000-07:00</published><updated>2008-10-30T15:46:36.984-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='copyright'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cd'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='musica'/><title type='text'>Il D.J. può fare copie "di lavoro" per uso personale</title><content type='html'>Stante il disposto dell’art. 171-ter, I comma, lett. c), L. 22.4.1941, n. 633, come sostituito – da ultimo - dal comma 3-quinquies dell’art. 3, D.L. 31.1.2005, n. 7 convertito in L. 31.3.2005, n. 43, va ritenuta legittima la «copia di lavoro» predisposta dal deejay; tale intendendosi la copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, purché realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale, che siano stati personalmente acquistati dal deejay. Ciò in quanto la cd. «copia di lavoro» ha natura «personale» e non viene realizzata dal “deejay” per «fini di lucro», ovvero per la cessione a terzi.&lt;br /&gt;Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia - sentenza 4 giugno, dep. 19 agosto 2008, n. 729/08.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3834264506640888850?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3834264506640888850/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3834264506640888850' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3834264506640888850'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3834264506640888850'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/il-dj-pu-fare-copie-di-lavoro-per-uso.html' title='Il D.J. può fare copie &quot;di lavoro&quot; per uso personale'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4589598788634658145</id><published>2008-10-30T07:37:00.000-07:00</published><updated>2008-10-30T07:41:34.600-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='convegno'/><title type='text'>Convegno in Puglia: "Le nuove frontiere dell'etica professionale. Fra canoni immortali e prospettive di riforma".</title><content type='html'>A Cerignola venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre si registrerà la presenza dei più autorevoli esponenti delle organizzazioni forensi. Una grande occasione organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Foggia con l'Associazione Forense di Cerignola per confrontarsi sul futuro della professione forense anche nell'ottica delle riforme in atto. I lavori, che si terranno a Villa Torre Quarto di Cerignola, saranno aperti venerdì pomeriggio alle ore 15,30 dai saluti dell'avv. Gianfranco Dinoia (Presidente Associazione Forense Cerignola), dell'on. Antonio Pepe (Presidente Provincia Foggia) e di Matteo Valentino (Sindaco di Cerignola). L'introduzione al convegno sarà curata dal Presidente dell'Ordine Forense di Foggia, avvocato Luigi Miranda, che coinvolgerà prima l'avv. Joseph Van der Perre (Presidente Federazione Ordini Forensi Europei) e poi al Presidente dell'Ordine Forense di Lucera, Giuseppe Agnusdei e quello di Trani Francesco Logrieco. Modererà l'incontro l'avvocato Guido De Rossi Presidente degli Ordini Forensi della Puglia. Sarà il professor Alberto Figone, avvocato esperto in diritto di famiglia e docente di Diritto Pubblico Università di Genova, ad aprire l'attività convegnistica seguita dal Presidente dell'OUA avvocato Michelina Grillo. Nella giornata di sabato, moderata dall'avv. Michelina Grillo (Presidente OUA), saranno numerosissimi gli interventi di prestigio. Dopo il saluto dell' On. avv. Antonio Leone (vice Presidente della Camera dei Deputati), dell'avv. Antonio Giorgino (Vice Presidente OUA), del dott. Francesco Bonito (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) e dell'avv. Adriano Vianini (Unione Ordini Forensi del Triveneto) è previsto l'intervento dei seguenti relatori: avv. Javier Diago Diago (Segretario Generale FBE), avv. Vittorio Mormando (Consigliere di Amministrazione Cassa Forense), avv. Antonio De Giorgi (Componente C.N.F. - Presidente Commissione Ministeriale per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense), sen. Avv. Emilio Nicola Buccico (già Presidente Consiglio Nazionale Forense). La partecipazione al convegno darà diritto a un attestato di partecipazione dell'Associazione Forense di Cerignola e al conseguimento di 7 crediti formativi. L'evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Comune di Cerignola. In occasione dell'evento la Cassa Nazionale Forense predisporrà un punto informativo mobile per fornire notizie e aggiornamenti a tutti i partecipanti al Convegno.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4589598788634658145?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4589598788634658145/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4589598788634658145' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4589598788634658145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4589598788634658145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/convegno-in-puglia-le-nuove-frontiere.html' title='Convegno in Puglia: &quot;Le nuove frontiere dell&apos;etica professionale. Fra canoni immortali e prospettive di riforma&quot;.'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-325134212604527096</id><published>2008-10-29T03:38:00.001-07:00</published><updated>2008-10-29T03:43:40.118-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>LE SS.UU. SEGNANO I NUOVI CONFINI DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE</title><content type='html'>&lt;DIV&gt;Nell'interrogarsi sulla possibilità di eccepire il difetto di giurisdizione  "in ogni stato e grado del giudizio", la &lt;EM&gt;&lt;U&gt;S.C. di Cassazione, Sezioni  unite civili, con sentenza 23 settembre-9 ottobre 2008, n. 24883, Presidente  Carbone, Relatore Merone&lt;/U&gt;&lt;/EM&gt;, ha osservato che "oggi, nel mutato quadro  normativo (interno ed internazionale) in tema di giurisdizione (non più  inderogabile) e con l'avvento della costituzionalizzazione del principio della  ragionevole durata del processo, il principio di economia processuale non può  non produrre i suoi effetti anche in relazione ai tempi concessi per il  consolidamento della giurisdizione. Non ha senso giocare una partita in un campo  di cui solo successivamente possa essere verificata la praticabilità. Quindi,  l'art. 37 ha subito certamente una erosione di principio, nel senso che il  contenuto letterale della norma deve cedere il passo alla odierna intenzione del  legislatore (voluntas legis) frutto della evoluzione storica del sistema (art.  12, primo comma, preleggi) che impone termini perentori per la verifica della  potestas iudicandi. La riduzione degli spazi applicativi dell'art. 37 c.p.c. è  simmetrica alla "portata espansiva del nuovo dettato costituzionale", che  fornisce ai giudici "uno strumento per verificare la tenuta e la portata delle  singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione  costituzionalmente orientata" (Cass. 20604/2008). Da ciò conseguono le regole  seguenti, ritenute dalla Corte pienamente "compatibili con il principio del  giudice naturale precostituito per legge cui nessuno può essere sottratto (art.  25, primo comma, Cost.) e con le altre norme costituzionali sulla giurisdizione  (artt. 111/113)":&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;a&lt;/STRONG&gt;) fino a quando la causa non sia decisa  nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle  parti, anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38 c.p.c. (anche se  sarebbe opportuno un intervento legislativo di  coordinamento);&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;b)&lt;/STRONG&gt; entro lo stesso termine le parti possono  chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41  c.p.c.;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;c)&lt;/STRONG&gt; la sentenza di primo grado di merito può sempre  essere impugnata per difetto di giurisdizione;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;d)&lt;/STRONG&gt; le  sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se  sul punto non si è formato il giudicato implicito o  esplicito;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;e)&lt;/STRONG&gt; il giudice può rilevare anche di ufficio il  difetto di giurisdizione, fino a quando sul punto non si sia formato il  giudicato implicito o esplicito.&lt;/DIV&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-325134212604527096?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/325134212604527096/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=325134212604527096' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/325134212604527096'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/325134212604527096'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/le-ssuu-segnano-i-nuovi-confini-del.html' title='LE SS.UU. SEGNANO I NUOVI CONFINI DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2006886191337904683</id><published>2008-10-29T03:19:00.000-07:00</published><updated>2008-10-29T03:29:25.475-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='rifiuti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cedu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><title type='text'>IL DIRITTO DELL'INDIVIDUO AL RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA VITA FAMILIARE, SECONDO LA CEDU</title><content type='html'>Il caso di specie: a 30 metri da un'abitazione viene installato un impianto di smaltimento rifiuti. Il proprietario insorge, rivolgendosi alla CEDU e al giudice amministrativo italiano. Dopo anni, ottiene dapprima la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno morale, per violazione dell’art. 8 della Convenzione sotto il profilo del mancato rispetto del diritto dell’individuo al domicilio, assoggettato ad "attacco grave (…) in ragione dell’attività pericolosa nello stabilimento, situato a trenta metri dall'abitazione", avendo l'obbligo, lo Stato, di assicurare "un giusto equilibrio fra l’interesse della collettività di disporre di uno stabilimento di smaltimento di rifiuti industriali tossici e il godimento effettivo per gli interessati del diritto al rispetto del domicilio e della vita privata e familiare".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2006886191337904683?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2006886191337904683/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2006886191337904683' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2006886191337904683'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2006886191337904683'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/il-diritto-dellindividuo-al-rispetto.html' title='IL DIRITTO DELL&apos;INDIVIDUO AL RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA VITA FAMILIARE, SECONDO LA CEDU'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-5628450321529915615</id><published>2008-10-24T04:27:00.000-07:00</published><updated>2008-10-24T04:47:14.865-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>Condominio: l'amministratore risponde per danni da mancata custodia dell'area comune</title><content type='html'>L’amministratore di condominio è responsabile dei danni subiti dai condomini che si sono fatti male all’interno degli spazi comuni privi di adeguata manutenzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la pronuncia n. 25251 del 16 ottobre 2008 la Cassazione accoglie il ricorso di un signore che si era fatto male cadendo in una buca presente nel giardino condominiale ed aveva chiesto il risarcimento dei danni all’amministratore di condominio ritenendolo responsabile della mancata vigilanza sui lavori appaltati a una ditta esterna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contrariamente al Giudice di seconde cure nel dare ragione al ricorrente la Suprema Corte ha riconosciuto in capo all’amministratore la posizione di custode per l’esercizio di poteri e doveri di controllo ad esso attribuiti. Tale controllo dev’essere a maggior ragione esercitato quando «l’assemblea decide di appaltare i lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell’interesse del condominio deve considerarsi attribuito all’amministratore quante volte l’appaltatore non è posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e l’assemblea non affida l’anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-5628450321529915615?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/5628450321529915615/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=5628450321529915615' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5628450321529915615'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/5628450321529915615'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/condominio-lamministratore-risponde-per.html' title='Condominio: l&apos;amministratore risponde per danni da mancata custodia dell&apos;area comune'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1901268560961809797</id><published>2008-10-16T14:59:00.000-07:00</published><updated>2008-10-16T14:59:17.272-07:00</updated><title type='text'>Diritto e... rovesci!!!: Niente Confisca se c'è prescrizione!!</title><content type='html'>&lt;a href="http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/niente-confisca-se-c-prescrizione.html#links"&gt;Diritto e... rovesci!!!: Niente Confisca se c&amp;#39;è prescrizione!!&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/10/confisca-beni-sentenza%20cassazione.shtml?uuid=0495af50-9b4b-11dd-adcf-7695700521e1&amp;DocRulesView=Libero&amp;fromSearch#"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1901268560961809797?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/niente-confisca-se-c-prescrizione.html#links' title='Diritto e... rovesci!!!: Niente Confisca se c&apos;è prescrizione!!'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1901268560961809797/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1901268560961809797' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1901268560961809797'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1901268560961809797'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/diritto-e-rovesci-niente-confisca-se-c.html' title='Diritto e... rovesci!!!: Niente Confisca se c&apos;è prescrizione!!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2064062985835959830</id><published>2008-10-16T14:53:00.000-07:00</published><updated>2008-10-16T14:57:59.614-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='prescrizione'/><title type='text'>Niente Confisca se c'è prescrizione!!</title><content type='html'>La confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato di corruzione non è possibile di fronte a una sentenza di «non doversi procedere per intervenuta prescrizione».&lt;br /&gt;Tuttavia, per i giudici della S.C., il legislatore dovrebbe «riflettere» per evitare l'arricchimento «antigiuridico e immorale» del corruttore che per qualsiasi motivo la fa franca. Con la sentenza 38834/08 depositata il 15 ottobre 2008, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono tornate a rimettere ordine nella disciplina della confisca.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2064062985835959830?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2064062985835959830/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2064062985835959830' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2064062985835959830'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2064062985835959830'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/10/niente-confisca-se-c-prescrizione.html' title='Niente Confisca se c&apos;è prescrizione!!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8824279203179000759</id><published>2008-09-25T05:56:00.000-07:00</published><updated>2008-09-25T05:58:49.761-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><title type='text'>La Cassazione: no alle impugnazioni in lingue straniere</title><content type='html'>Per la Corte di cassazione (sezioni unite penali, sentenza n 36541 del 24 settembre 2008) è inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’articolo 581, Codice di procedura penale, presentata da un soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana, considerato che l’avente diritto, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell’assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 109 e 143 Codice di procedura penale in relazione agli articoli 324 e 111 della Costituzione, poiché (e norme denunciate non limitano i diritti alla difesa, all’impugnazione e alla parità dette parti dei soggetti che non conoscono la lingua italiana, e le disparità prospettate investono situazioni di mero fatto delle quali, se del caso, possono essere attivati appositi rimedi (patrocinio pubblico, restituzione in termini).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8824279203179000759?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8824279203179000759/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8824279203179000759' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8824279203179000759'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8824279203179000759'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/09/la-cassazione-no-alle-impugnazioni-in.html' title='La Cassazione: no alle impugnazioni in lingue straniere'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-6960749443328098141</id><published>2008-09-08T00:21:00.000-07:00</published><updated>2008-09-08T00:37:26.205-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='trasferimento'/><title type='text'>Chi non "lega" coi colleghi può esser trasferito</title><content type='html'>Per "rasserenare i rapporti" fra colleghi il lavoratore può essere spostato. A patto che vengano preservate le "mansioni originarie". La misura, dicono i giudici di legittimità, "rientra fra le ragioni organizzative" di un'azienda che, applicando lo 'ius variandi', deve puntare a "rasserenare i rapporti" sul posto di lavoro. Va detto che il caso analizzato dalla Cassazione non riguarda un ufficio ma un cantiere navale di Venezia dove L.D.V., manutentore elettrico nel cantiere di S. Elena, nel '98 si era visto spostare in un altro deposito. Il motivo? Non andava d'accordo con i colleghi e così l'Azienda consorzio trasporti veneziano lo aveva 'trasferito' in un altro cantiere mantenendo le mansioni. Il provvedimento del cantiere era stato ritenuto legittimo dalla Corte d'appello di Venezia nell'agosto 2005. Ma contro lo spostamento di cantiere il lavoratore si è opposto in Cassazione, lamentando il carettere "punitivo" del trasferimento. La sezione Lavoro (sentenza n.22059) ha però respinto il ricorso e ha sposato la tesi della Corte d'appello che aveva sostenuto che lo spostamento di cantiere del lavoratore rientrava nel "legittimo esercizio dello 'ius variandi' giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro". Nessun carattere punitivo, dunque, nel provvedimento visto che il lavoratore ha "mantenuto le proprie mansioni". La Cassazione ha inoltre confermato che rientra fra i poteri del datore di lavoro collocare d'ufficio in ferie il personale dipendente per brevi periodi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-6960749443328098141?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/6960749443328098141/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=6960749443328098141' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6960749443328098141'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/6960749443328098141'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/09/chi-non-lega-coi-colleghi-pu-esser.html' title='Chi non &quot;lega&quot; coi colleghi può esser trasferito'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2056539024605477327</id><published>2008-09-04T23:53:00.000-07:00</published><updated>2008-09-04T23:56:44.711-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cellulare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stradali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Il divieto di usare il cellulare mentre si è alla guida dell’auto concerne non solo la conversazione</title><content type='html'>Secondo i giudici di legittimità (v. Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2008, n. 13766 - Pres. e rel. Settimj - P.M. Uccella (conf.) - M. c. Prefettura Alessandria) lo scopo dell’art. 173 comma 2 cod. strada è di non far distrarre il conducente dalla&lt;br /&gt;guida e ciò vale sia per la conversazione telefonica che per la consultazione della rubrica. Chi è alla guida non deve distrarsi in alcun modo. Consultare la rubrica del telefonino (o altre attività consimili) subisce la medesima sanzione del telefonare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2056539024605477327?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2056539024605477327/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2056539024605477327' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2056539024605477327'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2056539024605477327'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/09/il-divieto-di-usare-il-cellulare-mentre.html' title='Il divieto di usare il cellulare mentre si è alla guida dell’auto concerne non solo la conversazione'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-488779446948464677</id><published>2008-08-26T04:40:00.000-07:00</published><updated>2008-08-26T04:43:05.294-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='privacy'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tar'/><title type='text'>Non esiste privacy nei concorsi pubblici</title><content type='html'>Il candidato a un concorso pubblico perde la privacy. E i suoi elaborati (prove, temi e così via) possono essere con segnati a chi attiva la trasparenza amministrativa (richiesta di accesso). Senza che all’autore dell’elaborato sia dovuto un avviso o che sia coinvolto nel giudizio successivo all’eventuale diniego di accesso pronunciato dall’amministrazione.&lt;br /&gt;Così ha disposto il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 6450 dell’8 luglio 2008, nella quale si nega all’altro concorrente la titolarità di partecipare al procedimento amministrativo per il rilascio di accesso ai documenti amministrativi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-488779446948464677?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/488779446948464677/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=488779446948464677' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/488779446948464677'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/488779446948464677'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/08/non-esiste-pirvacy-nei-concorsi.html' title='Non esiste privacy nei concorsi pubblici'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3665436730250389989</id><published>2008-08-20T04:21:00.000-07:00</published><updated>2008-08-20T04:22:32.771-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><title type='text'>Mansioni Superiori... Never ending Story!!</title><content type='html'>Il Consiglio di Stato sez. V nelle recentissima sentenza del 10 luglio 2008 n. 3428  ha confermato che  “una volta che il posto si è reso vacante, lo svolgimento delle mansioni comporta (…) il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione (…) la stessa giurisprudenza considera che il trattamento retributivo corrispondente a mansioni superiori spetta (…) anche quando l'incarico si protragga oltre il termine massimo di sei mesi (…) posto che la previsione normativa si limita a vietarne il rinnovo alla scadenza del periodo massimo di sei mesi, ma non preclude il riconoscimento della spettanza delle differenze retributive quando l'amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi l'incarico o permetta la prosecuzione dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto (…). Né può assumere rilevanza al riguardo la circostanza che nell’atto di incarico fosse stato espressamente esclusa la corresponsione delle differenze retributive, giacché si tratta di diritti soggettivi ricollegati all’effettivo svolgimento di mansioni. La corresponsione del trattamento economico connesso all’espletamento delle mansioni in questione, non occorre nemmeno un atto formale di conferimento”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3665436730250389989?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3665436730250389989/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3665436730250389989' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3665436730250389989'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3665436730250389989'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/08/mansioni-superiori-never-ending-story.html' title='Mansioni Superiori... Never ending Story!!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-2222110122197604984</id><published>2008-08-15T10:08:00.000-07:00</published><updated>2008-08-15T10:10:37.202-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Chi dorme... perde il lavoro!!!</title><content type='html'>Se si viene sorpresi a fare una "pennichella" durante l'orario di lavoro si rischia il licenziamento. E' quanto emerge da una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 20326/2008) che ha confermato la legittimità del licenziamento di una guardia giurata trovata in due occasioni a dormire in auto con tanto di plaid per ripararsi dal freddo. La Cassazione nella sentenza ha chiarito che lo schiacciare un pisolino durante il lavoro, se non e' un semplice "colpo di sonno" ma un profondo "assopimento", puo' dare luogo alla sanzione massima dell'espulsione dal lavoro. La guardia giurata, rivolgendosi in Cassazione aveva lamentato la severita' della sanzione per quello che sosteneva essere stato un semplice "colpo di sonno" dovuto anche al fatto che per il suo lavoro doveva restare fermo in macchina per otto ore e al freddo. La Cassazione nel respingere il ricorso ha spiegato che i due episodi contestati sono particolarmente gravi perché il lavoratore è stato rinvenuto non semplicemente assopito ma profondamente addormentato.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-2222110122197604984?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/2222110122197604984/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=2222110122197604984' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2222110122197604984'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/2222110122197604984'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/08/chi-dorme-perde-il-lavoro.html' title='Chi dorme... perde il lavoro!!!'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-3417258937862330198</id><published>2008-07-18T03:27:00.000-07:00</published><updated>2008-07-18T03:29:06.414-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale fauna selvatica'/><title type='text'>CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA L'AUTORIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO CON LEGGE REGIONALE</title><content type='html'>Dopo aver rammentato che in tema di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, la legge 3 ottobre 2002, n. 221, recante "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 79/409/CEE", ha consentito deroghe regionali (art. 19-bis) conformemente  "alle prescrizioni dell'art. 9, ai princìpi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva" e alle disposizioni della legge n. 157 del 1992, con possibilità di annullamento dei provvedimenti di deroga adottati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri e dopo aver diffidato la Regione interessata, la Corte Costituzionale con SENTENZA 25/06/2008 N.250, Presidente BILE, Relatore SAULLE, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), in quanto "l'autorizzazione del prelievo in deroga con LEGGE preclude l'esercizio del potere di ANNULLAMENTO da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-3417258937862330198?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/3417258937862330198/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=3417258937862330198' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3417258937862330198'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/3417258937862330198'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/07/corte-costituzionale-illegittima.html' title='CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA L&apos;AUTORIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO CON LEGGE REGIONALE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-4267098220868019025</id><published>2008-07-07T01:15:00.001-07:00</published><updated>2008-07-07T01:20:14.270-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavoro'/><title type='text'>Responsabilità civile: il danno patrimoniale a soggetto disoccupato</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;div align='justify'&gt;&lt;big&gt;&lt;font size='2' face='Times New Roman'&gt;&lt;big&gt;&lt;strong&gt;I&lt;/strong&gt;n merito alla liquidazione del danno&lt;/big&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face='Times New Roman'&gt; &lt;/font&gt;&lt;/big&gt;&lt;font size='2' face='Times New Roman'&gt;&lt;big&gt;patrimoniale in favore di soggetto che si trovi temporaneamente in stato d&lt;/big&gt;i&lt;/font&gt;&lt;font face='Times New Roman'&gt; disoccupazione, la S.C. di Cassazione,  Sezione terza, con sentenza 14 maggio - 19 giugno 2008, n. 2008, Presidente Fantacchiotti, Relatore &lt;strong&gt;Urban&lt;/strong&gt;, ha precisato che "si può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l'ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa. (Cass. 11 dicembre 2003 n. 18945). &lt;/font&gt;&lt;b&gt;&lt;font face='arial'&gt;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align='justify'&gt;&lt;b&gt;&lt;font size='2' face='Arial'&gt;&lt;br/&gt;Spetterà quindi alla parte interessata di fornire la prova del danno, da accertare in concreto e da individuare nella riduzione della capacità lavorativa specifica e quindi di produzione del reddito, in relazione alla attività normalmente svolta. Non può essere invece pretesa in ogni caso la liquidazione del danno in via automatica secondo i criteri di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39 (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120), che stabilisce parametri da adottare in via sussidiaria, qualora non sia possibile pervenire ad una quantificazione più precisa sulla base di elementi offerti dallo stesso danneggiato.&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-4267098220868019025?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/4267098220868019025/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=4267098220868019025' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4267098220868019025'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/4267098220868019025'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/07/responsabilit-civile-il-danno_07.html' title='Responsabilità civile: il danno patrimoniale a soggetto disoccupato'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1075100810465143814</id><published>2008-07-04T01:35:00.000-07:00</published><updated>2008-07-04T01:37:23.197-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='incidenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='risarcimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stradali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>Incidenti stradali: quando scatta la solidarietà</title><content type='html'>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16810 depositata il 20 giugno 2008, 2008, ha chiarito che «la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili»&lt;br /&gt;Il Giudice del merito, prosegue la Corte, può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se:&lt;br /&gt;-          uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso &lt;br /&gt;-          abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero &lt;br /&gt;-          se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o &lt;br /&gt;-          abbia rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.&lt;br /&gt;Quindi, la soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e seguenti del Codice Civile., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311 c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1075100810465143814?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1075100810465143814/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1075100810465143814' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1075100810465143814'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1075100810465143814'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/07/incidenti-stradali-quando-scatta-la.html' title='Incidenti stradali: quando scatta la solidarietà'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-7939086217573687157</id><published>2008-06-13T04:58:00.000-07:00</published><updated>2008-06-13T04:59:10.868-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='compenso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>In caso di soccombenza dell’assistito l’avvocato ha diritto al compenso</title><content type='html'>Il difensore ha diritto al compenso per l’attività di difesa, anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11528 del 9 maggio 2008, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato a cui non era stata riconosciuta in sede di merito la liquidazione dei compensi professionali spettanti per ave difeso un condominio, dichiarato poi soccombente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per il Supremo Collegio il Tribunale «ha illegittimamente disatteso il principio per cui il difensore ha diritto al compenso per l’attività di difesa, anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente, ed è incorso in illogica motivazione, nella parte in cui ha del tutto respinto la domanda di liquidazione del compenso, sulla sola premessa che la somma richiesta appariva sproporzionata rispetto a quella che il Condominio era stato condannato a pagare alla controparte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La premessa avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, la riduzione, anche ai minimi tariffari, del compenso richiesto, ma non l’integrale rigetto della domanda».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Precisano, altresì, i Giudici di legittimità per quanto concerne l’importo della liquidazione occorre «avere riguardo non solo avere riguardo non al solo importo dell’eventuale condanna della parte difesa, all’esito del giudizio, ma (anche) all’importo maggiore originariamente preteso dalla controparte, in quanto la differenza fra l’uno e l’altro manifesta, o può manifestare, l’utilità e il pregio dell’attività difensiva».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-7939086217573687157?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/7939086217573687157/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=7939086217573687157' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7939086217573687157'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/7939086217573687157'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/06/in-caso-di-soccombenza-dellassistito.html' title='In caso di soccombenza dell’assistito l’avvocato ha diritto al compenso'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8465589375917272694</id><published>2008-06-09T09:47:00.000-07:00</published><updated>2008-06-09T09:48:02.363-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='comunicazione'/><title type='text'>LA COMUNICAZIONE INTERNA IN UN’OTTICA WEB 2.0</title><content type='html'>Una volta la comunicazione interna poteva anche essere identificata nel “giornalino aziendale”, nell’house organ, in una rivista patinata, redatta con un linguaggio artificioso da un gruppo redazionale, che si faceva portavoce delle informazioni sia dall’alto che dal basso. Un prodotto che tutti inevitabilmente cestinavano. Oggi che la tecnologia permette strumenti di comunicazione più rapidi, immediati, fruibili (blog, forum, ecc.) è più facile la partecipazione di tutto il personale che può diventare scrittore e produttore di contenuti (magari intesi sia come testi che come foto e video). Nel momento in cui le singole persone capiscono di poter convogliare in uno strumento condiviso i propri pensieri ed emozioni, la cosa non può che avere successo (a patto che i vertici riescano a trattenere la volontà di controllo e ri-adattamento dell’informazione): quando tutti si rendono conto che la comunicazione non è pilotata dall’alto, ma raccontata da tutti, partecipano con entusiasmo. Ma… una volta messa in atto, la comunicazione interna può provocare effetti a catena. Se tutto lo staff capisce che c’è uno strumento o un luogo per porre questioni, per chiedere o dire quello che prima non si poteva, si aspetterà risposte. Ecco che in quest’ottica 2.0 chi in passato doveva produrre e coordinare l’informazione, adesso la deve moderare, intendendo questa attività come la moderazione di un forum: non censurare ma coinvolgere, spingere, far partecipare, rispondere, placare i flame… Una avvertenza finale: è essenziale che il coinvolgimento sia tanto ai piani alti dirigenziali che a livello intermedio e includa anche gli ultimi arrivati (se ve ne sono…Ma questo è un altro discorso).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8465589375917272694?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8465589375917272694/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8465589375917272694' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8465589375917272694'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8465589375917272694'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/06/la-comunicazione-interna-in-unottica.html' title='LA COMUNICAZIONE INTERNA IN UN’OTTICA WEB 2.0'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-1916778999407853703</id><published>2008-05-26T01:44:00.000-07:00</published><updated>2008-05-26T01:48:05.302-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dirigenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Stato'/><title type='text'>DIRIGENZA STATALE: NO ALLO SPOIL SYSTEM SENZA GARANZIE PROCEDIMENTALI</title><content type='html'>Con la sentenza del 07/05/2008 n. 161, pres. BILE, rel. QUARANTA, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Dopo aver rammentato che, con la precedente sentenza n. 103 del 2007, aveva già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenze statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali interni di livello generale al momento dello spirare del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 145 del 2002, la Corte Costituzionale ha affermato che "la norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, víola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, "il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa" (sentenza n. 103 del 2007). Secondo la Corte, "È necessario garantire "la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni - connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa - per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato" (sentenza n. 103 del 2007).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-1916778999407853703?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/1916778999407853703/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=1916778999407853703' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1916778999407853703'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/1916778999407853703'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/05/dirigenza-statale-no-allo-spoil-system.html' title='DIRIGENZA STATALE: NO ALLO SPOIL SYSTEM SENZA GARANZIE PROCEDIMENTALI'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-280133374134910829</id><published>2008-05-12T02:48:00.000-07:00</published><updated>2008-05-12T02:52:32.863-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='responsabilità'/><title type='text'>LA RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO: LA NETTA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO E OBBLIGAZIONE DI MEZZI SUPERATA DALLA CASISTICA</title><content type='html'>In una ipotesi di pretesa responsabilità dell'avvocato per mancata impugnazione con autonomo atto di citazione della delibera di esclusione da socio adottata da un C.d.A. ritenuto non regolarmente nominato e quindi privo di poteri, il Tribunale di Bari, Sezione terza civile, con sentenza 12 - 17 aprile 2008, n. 978, Giudice Angarano, ha escluso la dedotta responsabilità, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, al sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. &lt;br /&gt;Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che in difetto di una diversa sua attività sarebbe stata più vantaggiosa per il cliente medesimo" (cfr. Cass. N. 6967/2006). &lt;br /&gt;Peraltro, secondo il Tribunale, "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento" (cfr. Cass. n. 65377/2006).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-280133374134910829?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/280133374134910829/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=280133374134910829' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/280133374134910829'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/280133374134910829'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/05/la-responsabilita-dellavvocato-la-netta.html' title='LA RESPONSABILITA&apos; DELL&apos;AVVOCATO: LA NETTA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO E OBBLIGAZIONE DI MEZZI SUPERATA DALLA CASISTICA'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8942804174474271936.post-8781913995247866973</id><published>2008-05-12T02:43:00.000-07:00</published><updated>2008-05-12T02:45:56.935-07:00</updated><title type='text'>LA DIFFAMAZIONE A MEZZO TELEVISIONE VA ALLE SEZIONI UNITE</title><content type='html'>In una fattispecie di risarcimento danni da lesione della reputazione, asseritamente conseguente a diffusione di trasmissione televisiva, la Suprema corte di Cassazione, Sezione terza civile, con ordinanza 28 novembre 2007 – 21 marzo 2008, n. 7758, Presidente Vittoria, Relatore Scarano, dopo aver constatato il contrasto di giurisprudenza esistente in ordine al luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., individuato a volte nel luogo in cui è situato il centro di produzione dal quale è trasmessa la puntata televisiva, altre volte nel luogo in cui sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti ed i macchinari informatici dedicati alla diffusione delle informazioni su internet ed altre ancora nel luogo di residenza, domicilio o sede legale dei soggetti che affermano di essere stati lesi dalla trasmissione di tale filmato, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, ai fini dell'assegnazione alla Sezioni Unite in vista della composizione di tale contrasto interpretativo.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8942804174474271936-8781913995247866973?l=dirittoerovesci.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/feeds/8781913995247866973/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942804174474271936&amp;postID=8781913995247866973' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8781913995247866973'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8942804174474271936/posts/default/8781913995247866973'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dirittoerovesci.blogspot.com/2008/05/la-diffamazione-mezzo-televisione-va.html' title='LA DIFFAMAZIONE A MEZZO TELEVISIONE VA ALLE SEZIONI UNITE'/><author><name>LegalNetCommunity</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12648783611802318581</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
