venerdì 16 novembre 2012

Gli ermellini chiariscono le modalità dell'accesso abusivo ex art.615-ter c.p.

"Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.

Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema".


 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI
Composta da Ernesto Lupo - Presidente - Nicola Milo Maria Cristina Siotto Aldo Fiale - Relatore - Ruggero Galbiati Giovanni Conti Franco Fiandanese Maurizio Fumo Alberto Macchia ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sui ricorsi proposti da C. G., nato a Roma il 20/06/1968 S. G., nato a Roma il 13/07/1964 T. A., nata a Roma il 23/09/1964 avverso la sentenza del 19/05/2009 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Fiale; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Gianfranco Ciani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del S., limitatamente al mancato giudizio di bilanciamento delle circostanze nei trattamento sanzionatorio; e per ilrigetto dei ricorsi del C. e della T.; udito l'avv. Urbano Del Balzo, per la parte civile C. M., che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti avvocati Alessandro Vannucci, per C. e T., e Fabrizio Merluzzi, per S., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 maggio 2009, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 ottobre 2007, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale in sede: a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penaledi: G. S. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, e 615-ter, comma secondo, n. 1, e comma terzo, cod. pen., perché, quale maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Roma-Flaminio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusivamente si introduceva nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure dì sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine e all'Arma dei Carabinieri: in particolare, accedendo a tale sistema informatico nonostante fosse fuori dal servizio e, comunque, non dovesse svolgere alcuna indagine sul conto di C. M. ed A. T., si impossessava di notizie afferenti la sfera privata e le vicende giudiziarie di entrambi, nonché di altre otto persone legate a vario titolo al M. (in Roma, il 13 giugno 2006); G. S., G. C. ed A. T. in ordine al delitto di cui all'art. 326 cod. pen., perché: il S., violando i doveri inerenti la sua funzione e comunque abusando della sua qualità, rilevava al C. le notizie di ufficio, illecitamente acquisite e che dovevano rimanere segrete o riservate, riguardanti C. M. e A. T.; il C., venuto in possesso dei documenti contenenti le anzidette notizie di ufficio sul conto del M., coniuge separato della T., sua convivente, li consegnava alla donna al fine di procurarle un ingiusto profitto e comunque di arrecare al M. un danno ingiusto; la T., al fine di procurarsi un ingiusto profitto e comunque di arrecare al coniuge separato un danno ingiusto, inviava per posta al M. i tabulati dell'interrogazione al S.D.I.; b) determinava le pene, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in un anno e otto mesi di reclusione per il S. ed in dieci mesi di reclusione per ciascuno degli altri due imputati, confermando la concessione dei doppi benefici di legge al S. ed alla T.; c) confermava le statuizioni risarcitone in favore del M., costituitosi parte civile. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei mento, il S. si era introdotto nel sistema informatico S.D.I., protetto da misure di sicurezza e relativo all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, usando il proprio codice di identificazione per finalità diverse da quelle che gli consentivano l'accesso: precisamente, per compiere accertamenti su C. M. (coniuge separato della T., divenuta successivamente convivente del C.), non per ragioni di ufficio, bensì a seguito della richiesta a lui rivolta dal C., per motivi personali ricollegabili ai contrasti tra la T. e il M. nel procedimento di separazione in corso. Il S. aveva quindi acquisito una serie di informative relative alla persona del M. ed ai procedimenti penali in cui quello era coinvolto e le aveva consegnate ai C., che, insieme alla T., aveva spedito la documentazione più imbarazzante al M., con la scritta "io so", quale elemento di pressione ed fini del procedimento di separazione. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al S., la Corte di appello specificava di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, Sez. 5, n. 1727 del 30/09/2008, dep. 2009, Romano, secondo il quale l'ipotesi di reato prevista dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., sanziona anche la condotta del pubblico ufficiale che, pure essendo specificamente abilitato a consultare il sistema informatico, vi abbia però fatto accesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio [...] o con abuso della qualità di operatore del sistema». 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione il C. e la T., i quali, con doglianze sostanzialmente comuni, hanno dedotto violazione dì legge e difetto di motivazione in relazione ai delitto di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) ad essi ascritto, che resterebbe escluso dalla pregressa conoscenza delle vicende giudiziarie del M. da parte di quest'ultimo e della T. (la quale le aveva apprese nel corso della convivenza matrimoniale), tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui presupposto della condotta illecita è che il destinatario della rivelazione non conosca già l'oggetto della stessa. In caso contrario, si verterebbe in ipotesi di reato impossibile, in quanto non si può "rivelare" una notizia a chi già la conosca. Nella specie, inoltre, non sarebbe configurabile la causazione di alcun nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta. 4. Anche il S. ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi: a) erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio e della successiva sentenza, a causa dell'illegittimo diniego del differimento dell'udienza nel giudizio di appello, chiesto per infermità del ricorrente documentata da certificato medico, che sarebbe stato disatteso dalla Corte di appello senza esplicitazione delle ragioni per cui la malattia non sarebbe stata idonea a legittimare l'impedimento dell'imputato; b) erronea interpretazione dell'art. 615-ter cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di accesso abusivo a un sistema informatico. Si prospetta, sui punto, che la Corte territoriale erroneamente avrebbe attribuito un duplice e diverso significato al sintagma "accesso abusivo", a seconda che si versi nel primo ovvero nel secondo comma della norma incriminatrice in oggetto. Le condotte indicate nel secondo comma, n. 1, dell'art. 615-ter cod. pen. non integrane fattispecie delittuose distinte ed autonome rispetto a quelle descritte nel primo comma, costituendo invece ipotesi aggravate finalizzate ad innalzare la sanzione da applicare a quei soggetti che in ragione della loro funzione - e purché non legittimati ab initio - sono facilitali ad attingere informazioni sensibili; c) mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui all'art.. 326, comma secondo, cod. pen., rilevandosi una frattura logica nel ragionamento volto a riconnettere all'interesse del C. ad avere determinate informazioni la prova certa di una condotta dolosa (invece che colposa) del S. al momento della diffusione delle stesse informazioni; d) manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio, posto che la Corte di appello ha limitato l'efficacia delle riconosciute attenuanti generiche e operato un consistente aumento a titolo di continuazione in ragione di un tornaconto personale del S., che risulta meramente affermato a fronte dell'esclusione di ogni interesse economico del medesimo soggetto. 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, all'udienza dell'11 febbraio 2011 (con ordinanza depositata il 23 marzo 2011), ha rilevato che il punto nodale della vicenda processuale in esame è costituito dalla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal maresciallo dei carabinieri Sentili' con le modalità dianzi enunciate. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che la suddetta condotta integri il reato sanzionato dall'art. 615-ter cod. pen., dichiarando di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la citata sentenza Romano. Detto orientamento era stato già espresso dalla stessa Quinta Sezione con la sentenza n. 12732 del 07/11/2000, Zara, ove era stato argomentato che «l'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa [prevista dall'art. 615-ter cod. pen.] anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede un'autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva». In tale prospettiva ermeneutica, la norma posta dall'art. 615-ter cod. pen., nel configurare il reato di "accesso abusivo", sanziona non solo la condotta del cosiddetto hacker o "pirata informatico", cioè di quell'agente che, non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso (password), ma anche quella del soggetto abilitato all'accesso, e perciò titolare di un codice d'ingresso, che s'introduca legittimamente nel sistema, per finalità però diverse da quelle delimitate specificamente dalla sua funzione e dagli scopi per i quali la password gli è stata assegnata. L'enunciata interpretazione era stata ribadita, sempre dalla Quinta Sezione, con le sentenze: n. 37322 del 08/07/2008, Bassani, n. 1727 del 30/09/2008, Romano, n. 13006 del 13/02/2009, Russo, n. 2987 del 10/12/ 2009, Matassich, n. 19463 dei 16/02/2010, Jovanovic, n. 39620 del 22/09/2010, Lesce. In particolare, nelle sentenze Bassani e Lesce, era stato espressamente enunciato che il primo comma dell'art. 615-ter cod. pen. sanziona non soltanto l'introduzione abusiva in un sistema informatico protetto, ma anche il mantenersi al suo interno - contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo - da parte di soggetto abilitato, il cui accesso, di per sé legittimo, diviene abusivo, e perciò illecito, per il suo protrarsi all'interno del sistema per fini e ragioni estranee a quelle d'istituto. Un orientamento diverso e contrastante era stato espresso, invece, dalle sentenze Migliazzo (Sez. 5, n. 2534 del 20/12/2007), Scimia (Sez. 5, n. 26797 del 29/05/2008), Peparaio (Sez. 6, n. 3290 del 08/10/2008), Genchi (Sez. 5, n. 40078 del 25/06/2009), che avevano valorizzato il dettato della prima parte del primo comma dell'art. 615-ter cod. pen., e avevano ritenuto perciò illecito il solo accesso abusivo, e cioè quello effettuato da soggetto non abilitato, mentre sempre e comunque lecito consideravano l'accesso del soggetto abilitato, ancorché effettuato per finalità estranee a quelle d'ufficio (espressamente sul punto la sentenza Peparaio) e perfino illecite (cosi la sentenza Scimia). 6. A fronte del contrasto giurisprudenziale dianzi delineato, il Collegio della Quinta Sezione, ex art. 618 cod. proc. pen., ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite, ed il Primo Presidente, con decreto in data.24 giugno 2011, ne ha disposto la trattazione alla odierna pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rirnessi alle Sezioni Unite è la seguente: «se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita». 2. Il quesito inerisce alla fattispecie criminosa, introdotta dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 e prevista dall'art. 615-ter cod. pen., che sanziona (primo comma) il fatto di «Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero ivi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo». Le condotte punite da tale norma, a dolo generico, consistono pertanto: a) nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell'hacker) sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell'elaboratore); b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione: da intendersi come il persistere nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto, anche tacito, del titolare del sistema. Ipotesi tipica è quella in cui l'accesso di un soggetto sia autorizzato per il compimento di operazioni determinate e per il relativo tempo necessario (ad esempio, l'esecuzione di uno specifico lavoro ovvero l'installazione di un nuovo programma) ed il soggetto medesimo, compiuta l'operazione espressamente consentita, si intrattenga nel sistema per la presa di conoscenza, non autorizzata, dei dati. 3. La controversia interpretativa che ha portato alla rimessione dei ricorsi in oggetto alle Sezioni Unite si incentra sulla configurabilità del reato nel caso in cui un soggetto, legittimamente ammesso ad un sistema informatico o telematico, vi operi per conseguire finalità illecite. Sul punto si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. 3.1 Un primo orientamento ritiene che il reato dl cui al primo comma dell'art. 615-ter cod. pen. possa essere integrato anche dalla condotta del soggetto che, pure essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Tale orientamento si fonda sostanzialmente sulla considerazione che la norma in esame punisce non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema (da escludersi nel caso di possesso del titolo di legittimazione) ma anche l'abusiva permanenza in esso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderla: volontà contraria tacita in caso di perseguimento di una finalità illecita incompatibile con le ragioni per le quali l'autorizzazione all'accesso sia stata concessa. L'opzione esegetica in oggetto è stata motivata anzitutto sulla base della ravvisata analogia con la fattispecie della violazione di domicilio, considerandosi che entrambi gli illeciti sono caratterizzati dalla manifestazione di una volontà contraria a quella, anche tacita, di chi ha diritto di ammettere ed escludere l'accesso e di consentire la permanenza (nei sistema informatico alla stessa stregua che nel domicilio). Se il titolo di legittimazione all'accesso viene utilizzato dall'agente per finalità diverse da quelle consentite, dovrebbe ritenersi che la permanenza nel sistema informatico avvenga contro la volontà del titolare del diritto di esclusione. Pertanto commette reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema, continui ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal titolare; in tale ipotesi ciò che si punisce è l'uso dell'elaboratore avvenuto con modalità non consentite, più che l'accesso ad esso. In questo senso ha argomentato, per la prima volta la Quinta Sezione, con la sentenza n. 12732 del 07/11/2000, Zara, concernente una vicenda in cui un soggetto, essendo autorizzato solo all'accesso «per controllare la funzionalità del programma informatico», si era indebitamente avvalso di tale autorizzazione «per copiare i dati in quel programma inseriti», rilevando che «il delitto di violazione di domicilio è stato notoriamente il modello dì questa nuova fattispecie penale, tanto .da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un domicilio informatico». Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Seconda Sezione, con la sentenza n. 30663 del 04/05/2006, Grimoldi, ed ulteriormente sviluppate dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 37322 del 08/07/2008, Bassani, dove è stato posto in evidenza che «la norma in esame tutela, secondo la più accreditata dottrina, molti beni giuridici ed interessi eterogenei, quali il diritto alla riservatezza, diritti di carattere patrimoniale, come il diritto all'uso indisturbato dell'elaboratore per perseguire fini di carattere economico e produttivo, interessi pubblici rilevanti, come quelli di carattere militare, sanitario nonché quelli inerenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza, che potrebbero essere compromessi da intrusioni ci manomissioni non autorizzate. Tra i beni e gli interessi tutelati non vi è alcun dubbio [...] che particolare rilievo assume la tutela dei diritto alla riservatezza e, quindi, la protezione del domicilio informatico, visto quale estensione del domicilio materiale. Tanto si desume dalla lettera della norma che non si limita soltanto a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici, ma prevede uno ius exdudendi alios quale che sia il contenuta dei dati [...]. D'altro canto il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici è stato collocato dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i c.d. computer's crimes, nella sezione concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio e nella relazione al disegno di legge i sistemi informatici sono stati definiti un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 Cost., e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 cod. pen.». La sentenza n. 37322 del 2008 ha ribadito che «la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, perché non si tratta di un illecito caratterizzato dalla effrazione dei sistemi protettivi, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone.[...] L'accesso al sistema è consentito dal titolare per determinate finalità, cosicché se il titolo di legittimazione all'accesso viene dall'agente utilizzato per finalità diverse da quelle consentite non vi è dubbio che si configuri il delitto in discussione, dovendosi ritenere che il permanere nel sistema per scopi diversi da quelli previsti avvenga contro la volontà, che può, per disposizione di legge, anche essere tacita, del titolare del diritto di esclusione». L'orientamento in oggetto ha trovato successivamente accoglimento in ulteriori pronunzie della Quinta Sezione: La sentenza n. 18006 del 13/02/2009, Russo, ha applicato il principio ad una fattispecie relativa all'indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti alla Polizia di Stato, di notizie riservate tratte dalla banca-dati del sistema telematico di informazione interforze del Ministero dell'Interno, per l'utilizzo in attività di investigazione privata di agenzie facenti capo agli stessi indagati o alle quali essi collaboravano. La sentenza n. 2987 del 10/12/2009, dep. 2010, Matassich, ha ribadito l'orientamento in relazione alla copiatura, da parte di dipendenti, dei files presenti nella memoria del computer della azienda ove essi prestavano lavoro. La sentenza n. 19463 del 16/02/2010, Jovanovic, ha ravvisato la configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. per «il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere ad un sistema informatico o telematico, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria». In tal caso già l'accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), diventi la longa manus del promotore del disegno delittuoso - è stato ritenuto in sé "abusivo" e integrativo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615-ter cod. pen., in quanto «effettuato al di fuori dei compiti d'ufficio e preordinato all'adempimento dell'illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo». Secondo tale pronuncia, «tanto sposta l'attenzione dal momento della permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, a quello dell'accesso ed è lo stesso atto di accesso a qualificarsi come integrativo del reato, a prescindere dal prosieguo della condotta». La sentenza n. 39620 del 22/09/2010, dep. 2010, Lesce, ha ritenuto integrato il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico dalla «condotta di colui che, in qualità di agente della Polstrada, addetto al terminale del centro operativo sezionale, effettui un'interrogazione al CED banca dati del Ministero dell'Interno, relativa ad una vettura, usando la sua password e l'artifizio delta richiesta di un organo di Polizia in realtà inesistente, necessaria per accedere a tale informazione» (per accedere alla banca dati del Ministero dell'Interno e necessario, infatti, che l'operatore utilizzi una password che lo abiliti alla richiesta e che indichi l'organo di Polizia Giudiziaria richiedente; laddove nella fattispecie concreta l'imputato aveva indicato un organo richiedente, che, invece, non aveva richiesto assolutamente nulla ed aveva altresì omesso di annotare la fittizia operazione sull'apposito registro della sala operativa, documento destinato a provare i fatti e le attività del servizio). 3.2 Un altro orientamento - del tutto difforme - esclude in ogni caso che il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. sia integrato dalla condotta del soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalga per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate. A sostegno di tale interpretazione, sì osserva anzitutto che la sussistenza della volontà contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento la norma incriminatrice, deve essere verificata esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno, e non con riferimento a fatti successivi (l'uso illecito dei dati) che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente. Un ulteriore argomento viene tratto dalla formula normativa "abusivamente si introduce", la quale, per la sua ambiguità, potrebbe dare luogo ad imprevedibili e pericolose dilatazioni della fattispecie penale se non fosse intesa nel senso di “accesso non autorizzato", secondo la più corretta espressione di cuialla c.d. "lista minima" della Raccomandazione R(89)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla criminalità informatica, approvata il 13 settembre 1989 ed attuata in Italia con la legge n. 547 del 1993, e, quindi, della locuzione "accesso senza diritto" (access [...] without right) impiegata nell'art. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (cyber crime) fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e ratificata con la legge 18 marzo 2008, n. 48. Peraltro, come per ogni norma che rappresenta la trasposizione o l'attuazione di disposizioni sovranazionali, anche per l'art. 615-ter cod. pen. va privilegiata, tra più possibili letture, quella di senso più conforme a tali disposizioni. Questo orientamento è stato illustrato dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 2534 del 20/12/2007, dep. 2008, Migliazzo, ove si è affermato che «non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, si introducano nel sistema denominata S.D.I. (banca dati interforze degli organi di polizia), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all'accesso e, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi ad una agenzia investigativa, condotta quest'ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo dì reato» (nella fattispecie è stata considerata altresì ininfluente la circostanza che detto uso fosse stato già previsto dall'agente all'atto dell'acquisizione e ne avesse costituito la motivazione esclusiva). Secondo le argomentazioni svolte nella sentenza Migliazzo, «se dovesse ritenersi che, ai fini della consumazione del reato, basti l'intenzione, da parte del soggetto autorizzato all'accesso al sistema informatico ed alla conoscenza dei dati ivi contenuti, di fare poi un uso illecito di tali dati, ne deriverebbe l'aberrante conseguenza che il reato non sarebbe escluso neppure se poi quell'uso, di fatto, magari per un ripensamento da parte del medesimo soggetto agente, non vi fosse più stato». L'interpretazione restrittiva del contenuto della norma è stata poi ulteriormente sviluppata dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 26797 del 29/05/2008, Scimia (ove è stato escluso che dovesse rispondere del reato in questione un funzionario di cancelleria il quale, legittimato in forza della sua qualifica ad accedere al sistema informatico dell'amministrazione giudiziaria, lo aveva fatto allo scopo di acquisire notizie riservate che aveva poi indebitamente rivelate a terzi con i quali era in previo accordo; condotta, questa, ritenuta integratrice del solo reato di rivelazione di segreto d'ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen.). In tale decisione è stato escluso che l'imputato avesse effettuato un accesso non consentito o si fosse indebitamente trattenuto, oltre modi o tempi permessi, nei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia, poiché l'interrogazione era stata effettuata con la utilizzazione della chiave logica (o password) legittimamente in suo possesso. E' stato altresì evidenziato che non solo non esiste norma o disposizione interna organizzativa che inibisca al cancelliere addetto alla singola sezione di consultare i dati del registro generale e le assegnazioni ai diversi uffici (giacché nessuna limitazione di tal genere è prevista per la lettura dei dati ad opera degli utilizzatori del sistema), ma una inibizione siffatta sarebbe contraria ad ogni buona regola organizzativa, attese le necessità di consultazione di un ufficio giudiziario. Alle stesse conclusioni è pervenuta pure la Sesta Sezione, con la sentenza n. 39290 del 08/10/2008, Peparaio, secondo cui «nella fattispecie di cui all'art. 615-ter cod. pen. sono delineate due diverse condotte integratici del delitto; la prima consiste nel fatto di "chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misura di sicurezza", la seconda nel fatto di chi "vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". La qualificazione di abusività va intesa in senso oggettivo, con riferimento al momento dell'accesso ed alle modalità utilizzate dall'autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza (chiavi fisiche o elettroniche, password, etc.) apprestate dal titolare dello ius excludendi, al fine di selezionare gli ammessi al sistema ed impedire accessi indiscriminati. Il reato è integrato dall'accesso non autorizzato nel sistema informatico, ciò che di per sé mette a rischio la riservatezza del domicilio informatico, indipendentemente dallo scopo che si propone l'autore dell'accesso abusivo. La finalità dell'accesso, se illecita, integrerà eventualmente un diverso titolo di reato. Non può, pertanto, condividersi l'interpretazione della norma che individua l'abusività della condotta nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abilitato ad accedere al sistema informatico, usi tale facoltà per finalità estranee all'ufficio e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Tale lettura della norma finisce con l'intrecciare le due condotte descritte dall'art. 615-ter cod. pen., che sono differenti e alternative, disgiuntamente considerate dal legislatore. Sarebbe stata pleonastica la descrizione della seconda condotta se la prima fosse integrata anche da chi usa la legittimazione all'accesso per fini diversi da quelli a cui è stato legittimato dal titolare del sistema». L'indirizzo in esame è stato seguito poi dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 40078 del 25/06/2009, Genchi. 4. A fronte del contrastante quadro interpretativo dianzi delineato, queste Sezioni Unite ritengono che la questione di diritto controversa non debba essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per così dire "fisica") dell'agente in esso. Ciò significa che la volontà contraria dell'avente diritto deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. In questi casi è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta. Il dissenso tacito del dominus loci non viene desunto dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell'agente, bensì dall'oggettiva violazione delle disposizioni dei titolare in ordine all'uso del sistema. Irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuoti atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato (rientrando, ad esempio, nelle previsioni di cui agli artt.. 326, 618, 621 e 622 cod. pen.). Ne deriva che, nei casi in cui l'agente compia sul sistema un'operazione pienamente assentita dall'autorizzazione ricevuta, ed agisca nei limiti di questa, il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. non è configurabile, a prescindere dallo scopo eventualmente perseguito; sicché qualora l'attività autorizzata consista anche nella acquisizione di dati informatici, e l'operatore la esegua nei limiti e nelle forme consentiti dal titolare dello ius excludendi, il delitto in esame non può essere individuato anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite. Il giudizio circa l'esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro la sussistenza o meno di un'obiettiva violazione, da parte dell'agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l'uso del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla direzione finalistica della condotta, soggettivamente intesa. Vengono in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano l'accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si può protrarre, da prendere necessariamente in considerazione, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati. 5 Va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale «integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Nonhanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema». 6. Alla stregua di tale principio deve essere esaminata, dunque, la vicenda oggetto del processo, caratterizzata - secondo gli accertamenti di fatto e le acquisizioni dibattimentali - dalla circostanza che il maresciallo S. era stato autorizzato ad accedere al sistema informatico interforze ed a consultare lo stesso soltanto per ragioni «di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati», con espresso divieto dì stampare il risultato delle interrogazioni «se non nei casi di effettiva necessità e comunque previa autorizzazione da parte del comandante diretto». Trattasi di prescrizioni disciplinanti l'accesso ed il mantenimento all'interno del sistema che, in quanto non osservate dall'imputato, hanno reso abusiva l'attività di consultazione esercitata in concreto, prescindendosi dai successivo uso indebito dei dati acquisiti e dalla predeterminazione di unafinalità siffatta. La condotta è stata posta in essere con la consapevolezza della contrarietà alte disposizioni ricevute e, quindi, del carattere invito domino dell'accesso e della permanenza fisica nel sistema, e ciò integra ad evidenza il dolo generico richiesto dalla norma, che non prevede alcuna finalità speciale né io scopo di trarre profitto, per sé o per altri, ovvero di cagionare ad altri un danno ingiusto. Le doglianze riferite, nel ricorso del S., alla configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. devono essere conseguentemente rigettate, perché infondate. 7. Infondate sono altresì le questioni svolte nei tre ricorsi con riferimento alla ravvisabilità, rispetto alla fattispecie concreta, del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: reato del quale viene prospettata l'esclusione sotto i profili sia della mancanza di un pericolo effettivo per gli interessi protetti dalla norma incriminatrice, sia della mancanza di prova del dolo. La giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, configura il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. quale reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito (vedi Sez. 6, n. 9306 del 06/06/1994, Bandiera; Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, C.). Le ipotesi di non punibilità del reato di cui all'art. 326 cod. pen. per inoffensività del fatto risultano comunque limitate a casi assai circoscritti, essendo stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che: - il reato di rivelazione di segreti di ufficio si configura anche quando il fatto coperto dal segreto sia già conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un ambito più vasto (Sez. 6: n. 929 del 05/12/1997, dep. 1998, Colandrea; Sez. 6, n. 35647 del 17/05/2004, Vietti); - gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice in oggetto si intendono lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito; Sez. 1, n. 1265 del 29/11/2006, dep. 2007, Bria; Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cincavalli); - quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (Sez. 6, n. 42726 dell'11/10/2005, De Carolis); - integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'extraneus del contenuto di informative dl reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore (Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, Pezzuto). Ora, nella fattispecie in esame non risulta dimostrato che il C. e lo stesso M. avessero conoscenza del contenuto specifico ed integrale delle informative redatte da ufficiali della polizia giudiziaria in relazione ai comportamenti posti in essere da quest'ultimo considerati illeciti; e, in relazione ai fatti divulgati, poiché l'obbligo del segreto è precipuamente previsto dalla legge, non può sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità di produrre nocumento, a mezzo della notizia da tenere segreta, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, proprio perché la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza di un pericolo siffatto, ritenendola conseguente già alla mera violazione dell'obbligo del segreto. Quanto al profilo del dolo, va evidenziato che il reato di cui all'art. 326 cod. pen. è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà consapevole della rivelazione e nella coscienza che la notizia costituisce un segreto di ufficio, essendo, perciò, irrilevante il movente ovvero la finalità della condotta e senza che possa aver alcun valore esimente l'eventuale errore sui limiti dei propri e degli altrui poteri e doveri in ordine a dette notizie (vedi Sez. 6, n. 2183 del 13/01/1999, Curia; Sez. 6, n. 9331 dell'11/02/2002, Fortunato). La sussistenza di tale volontà consapevole, nella vicenda in esame, risulta adeguatamente illustrata dai giudici del merito. Segue il rigetto integrale dei gravami proposti da G. C. e A. T. 8. Priva di fondamento deve ritenersi pure l'eccezione svolta nel ricorso dell'imputato S., con cui si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., (dalla quale sì fa discendere la conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata), a cagione della pretesa illegittimità del diniego del differimento dell'udienza camerale davanti alla Corte di appello, chiesto dal ricorrente per infermità documentata da certificato medico. L'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, per il giudizio camerate d'appello avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato, il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato stesso abbia manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F.). La giurisprudenza di questa Corte è divisa in ordine alla individuazione delle modalità attraverso cui tale volontà può essere legittimamente manifestata. A fronte, però, di un indirizzo interpretativo secondo il quale «nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, sicché il legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell'udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente manifestato la volontà di comparire, non essendo sufficiente a tale fine la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore allegante l'impedimento» (così da ultimo, Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito), il Collegio ritiene maggiormente conforme al compiuto esercizio dei diritti della difesa il diverso orientamento secondo il quale «la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. può essere tratta anche da facta concludentia (quale la produzione, da parte del difensore, di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio) da cui possa desumersi la inequivoca manifestazione della volontà dell'imputato medesimo di comparire all'udienza camerale» (vedi Sez. 6, n. 1320 del 14/10/1996, Surace; Sez. 6, n. 43201 dell'11/10/2004, Viti; Sez. 6, n. 2811 del 18/12/2006, dep.. 2007, Ramelli). Quanto ai poteri valutativi del giudice rispetto alle ragioni di salute documentate in un certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza, le Sezioni Unite - con la sentenza n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi - si sono pronunciate nel senso che «in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato' medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impassibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato». Con riferimento a tale necessaria valutazione, comunque, va ribadito che: - «il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all’udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile» (così Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, dep. 2005, Curaba; Sez. 4, n. 5901 del 15/03/1995, Maciocchi); - «il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, purché dia ragione del suo convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta» (Sez. 1, n. 6241 del 02/04/1990, Sforza). Dopo la citata pronunzia delle Sezioni Unite, inoltre, è stato ribadita la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti: - ad attestare l'infermità (nella specie, faringo-tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, dep. 3/6/2010, S.); - ad attestare l'infermità di per sé non invalidante (nella specie, colica renale) e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire (Sez. 6, n. 24398 del 26/02/2008, De Macceis). Ora, nella fattispecie in esame, all'udienza del 19 maggio 2009, risulta presentato certificato medico riferito al S., redatto il precedente 15 maggio ed attestante che l'imputato era affetto da "cistite emorragica febbrile" e necessitava "di giorni sei di riposo e cure". Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (di cui si è dato conto dianzi), pertanto, deve considerarsi assolutamente corretta la decisione del giudice di merito che ha rigettato l'istanza di rinvio sui rilievi che: a) il certificato era stato redatto quattro giorni prima dell'udienza; b) in esso non era indicato il grado febbrile; c) nulla veniva affermato in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire, attestandosi esclusivamente la necessità "di riposo e cure". 9. L'unico motivo di ricorso che deve ritenersi fondato è quello riferito al trattamento sanzionatorio nell'atto di gravame proposto nell'interesse del S., ove (sia pure con diversa doglianza) sì prospetta che le condotte indicate nel secondo comma, n. 1, dell'art. 615-ter cod. pen. non integrano fattispecie delittuose distinte ed autonome rispetto a quelle descritte nel primo comma, costituendo invece ipotesi aggravate finalizzate ad innalzare la sanzione da applicare a quei soggetti che in ragione della loro funzione - e purché non legittimati ab initio - sono facilitati ad attingere informazioni sensibili. 9.1. Va rilevato, sul punto, che la sezione 5, con la sentenza n. 1727 del 30/09/2008, dep. 2009, Romano, ha differenziato nettamente la portata applicativa delle fattispecie rispettivamente contemplate dal comma primo e dal comma secondo, n. 1, dell'art. 615-ter cod. pen., affermando che «l'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter, comma primo, cod. pen.) e l'accesso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione del doveri o con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615-ter, comma secondo, n. 1) configurano due distinte ipotesi di reato, l'applicabilità di una delle quali esclude l'altra secondo il principio di specialità; concernendo il comma primo l'accesso abusivo ovvero l'intrusione da parte di colui che non sia in alcun modo abilitato, mentre il comma secondo - non costituisce una mera aggravante - ma concerne il caso in cui soggetti abilitati all'accesso abusino di detta abilitazione». Tale impostazione risulta ribadita, sempre dalla Quinta Sezione, nella recente sentenza n. 24583 del 18/01/2011, Tosinvest, secondo la quale il secondo comma, n. 1, dell'art. 615-ter cod. peri. non costituisce un'aggravante del fatto descritto nel primo comma, ma un'ipotesi diversa di reato, perché la disposizione si riferisce evidentemente a soggetti ordinariamente abilitati ad entrare nel sistema, il cui accesso sarebbe, pertanto, di regola legittimo, ma diviene penalmente rilevante quando i predetti abbiano fatto abuso di tale loro abilitazione. 9.2 Le pronunzie anzidette non sono condivise da questo Collegio sulla base delle seguenti considerazioni: a) "circostanze del reato" sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, «una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali»; b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto "circostanze" in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e queste Sezioni Unte - con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) - hanno ritenuto che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale; c) nei casi previsti dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. non vi è immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma, in quanto il riferimento è pur sempre a quei fatti-reato, i quali vengono soltanto integrati da qualità peculiari dei soggetti attivi delle condotte, con specificazioni meramente dipendenti dalle fattispecie di base. La configurata aggravante si riferisce a soggetti che possono legittimamente contattare il sistema informatico (secondo le prescrizioni e le limitazioni imposte dal dominus loci), stante il collegamento funzionale con lo stesso per ragioni inerenti i propri compiti professionali, ma che accedono ad esso e vi si trattengono in violazione dei doveri inerenti allo loro funzione nonché dei limiti dell'uso legittimo loro riconosciuti. Il più rigoroso trattamento sanzionatorio e la procedibilità di ufficio trovano evidente giustificazione nel momento abusivo della qualità soggettiva, che rende più agevole per l'agente la realizzazione della condotta tipica. 9.3 Deve affermarsi pertanto l'ulteriore principio di diritto (conforme peraltro al concorde orientamento della dottrina) secondo il quale «l'ipotesi dell'abuso delle qualità specificate dall'art. 615-ter, comma secondo, n. i, cod. pen., costituisce una circostanza aggravante delle condotte illecite descritte al primo comma e non un'ipotesi autonoma di reato». 9.4 Nella vicenda in esame la responsabilità del S. è stata ravvisata in ordine al delitto di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, e comma terzo, cod. pen., sicché la Corte di merito avrebbe dovuto operare il giudizio di bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche con ledue circostanze aggravanti (ex art. 69cod. pen.). Non può dubitarsi infatti - alla stregua dei principi fissati da queste Sezioni Unite con la già ricordata sentenza n. 26351 del 2002 - della natura meramente aggravatrice anche dell'ipotesi prevista dal terzo comma (non costituente oggetto del ricorso), che, senza modificare gli elementi essenziali del fatto-reato, introduce una sanzione più rigorosa per la particolare rilevanza pubblica del sistema riconosciuta dal legislatore in connessione ai dati ed alle informazioni peculiari in esso contenute. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di G. S., limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per una nuova effettuazione dei giudizio di comparazione tra le circostanze e per la determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 10. Al rigetto integrale dei ricorsi del C. e della T. segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Tutti i ricorrenti, infine, devono essere condannati, con vincolo solidale, alla rifusione delle spese di parte civile del presente grado di giudizio, che si ritiene di liquidare, in relazione all'attività processuale svolta, in euro 3.000,00 oltre accessori. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di S. G. limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso dei S. nel resto. Rigetta i ricorsi di C. G. e T. A., che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido i tre ricorrenti alla rifusione delle spese di parte civile del presente grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori. Così deciso il 27 ottobre 2011. Il componente estensore Il Presidente Aldo Fiale Ernesto Lupo

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Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico (G.U. 18 ottobre 2010, n. 244)

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.


Art. 2.
(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.
(Diagnosi)

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola)

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.


Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6.
(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.


Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE 6 febbraio 2009

Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”.

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009)

CAPO I

Disposizioni in tema di competenza, indagini preliminari, ricusazione, diritto alla prova e giudizio abbreviato

Articolo 1 (Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «e i delitti previsti dall’art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 51 comma-3 bis, esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e comma 3-quater»;

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: «dimora» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all’articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l’articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi. Se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui»;

d) all’articolo 54-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l’ordinato esercizio dell’attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tal fine, il procuratore generale individua l’ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l’ufficio competente, secondo i criteri previsti dall’articolo 11»;

e) all’articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Nei casi di cui all’articolo 54-bis, comma 5-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale»;

f) al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’art. 116, è inserito il seguente:

«116-bis. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale».

Articolo 2 (Disposizioni in materia di astensione, ricusazione del giudice e termine per la difesa)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36, comma 1, lettera h), dopo la parola: «convenienza», sono aggiunte le seguenti:

«anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all’imparzialità del giudice»;

b) all’articolo 37, comma 1, lettera a), dopo le parole: «f), g)», sono aggiunte le seguenti: «e h)»;

c) all’articolo 108, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La stessa disposizione si applica nei casi previsti dall’articolo 97, comma 4, quando il difensore designato d’ufficio ne fa richiesta. In tal caso, il termine non può essere inferiore a quarantotto ore».

Articolo 3 (Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55, comma 1, le parole: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria deve prendere di propria iniziativa e ricevere notizia dei reati»;

b) l’articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56. (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria).

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.»;

c) all’articolo 291, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, l’assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l’assenso è previsto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

d) l’articolo 326 è sostituito dal seguente:

«Articolo 326 - (Indagini preliminari).

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini preliminari nell’ambito delle rispettive attribuzioni. Il pubblico ministero assume le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale tenuto conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria»;

e) l’articolo 330 è sostituito dal seguente:

«Articolo 330. (Acquisizione delle notizie di reato).

1. La polizia giudiziaria prende di propria iniziativa e riceve notizia dei reati. Il pubblico ministero riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti»;

f) all’articolo 335, comma 1, le parole: «o che ha acquisito di propria iniziativa», sono soppresse;

g) all’articolo 335, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Delle notizie iscritte in registri diversi dal registro di cui al presente articolo non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine».

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 1, le parole: «nulla osta», sono sostituite dalla seguente parola:

«parere»;

b) all’articolo 14, comma 1, la parola: «consenso», è sostituita dalla seguente: «parere»;

c) l’articolo 14, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di parere negativo, l’allontanamento o l’assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omesso»;

d) all’articolo 15, commi 1 e 2, la parola: «favorevole», ovunque contenuta, è soppressa.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio», sono sostituite dalle seguenti: «se riceve da privati ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace».

Articolo 4 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di diritto alla prova e di acquisizione delle sentenze irrevocabili)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 190, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha diritto all’interrogatorio, all’esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate negli articoli 197-bis e 210, e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e di ottenere l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti.»;

b) all’articolo 468, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle specifiche circostanze su cui deve vertere l’esame e della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare»;

c) all’articolo 495, comma 1, le parole: «, comma 1», sono soppresse;

d) l’articolo 238-bis è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

Articolo 5 (Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e indagini difensive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 348, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-bis ed esegue le direttive del pubblico ministero»;

b) all’articolo 354, comma 2, le parole: «e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,», sono soppresse;

c) all’articolo 360, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli richiesta di incidente probatorio ai sensi dell’articolo 392, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. La richiesta presentata ai sensi del presente comma può essere integrata nei dieci giorni successivi»;

d) all’articolo 370 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver ricevuto la notizia di reato, il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine o avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività o di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, con l’assistenza necessaria del difensore»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero impartisce le direttive e le deleghe di indagine al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria»;

e) dopo l’articolo 370, è inserito il seguente:

«Articolo 370-bis. (Indagini tecnico-scientifiche).

1. Il pubblico ministero può delegare l’esecuzione di indagini e accertamenti tecnicoscientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all’articolo 360»;

f) all’articolo 391-bis, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l’accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituito, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1»;

11-ter. I soggetti di cui al comma 1, che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria»;

g) all’articolo 398, comma 1, le parole: «dall’art. 396 comma 1», sono sostituite dalle seguenti:

«dagli articoli 396, comma 1, e 360, comma 4».

2. All’articolo 481 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene stabilite dai commi 1 e 2 si applicano altresì al difensore o al sostituto che, nell’attività di documentazione delle investigazioni difensive, attestano come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettono o alterano dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento».

Articolo 6 (Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 405 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando l’ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini. L’inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell’articolo 335, comma 1. A tal fine il giudice verifica l’iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell’articolo 407, comma 3»;

b) all’articolo 406, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta contiene le generalità della persona sottoposta alle indagini, l’indicazione della notizia di reato, del luogo e del tempo del reato, nonché l’esposizione dei motivi specifici che giustificano la richiesta, sulla base delle indagini già svolte».

c) all’articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando il pubblico ministero trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se i termini di cui ai commi 1 e 2 sono scaduti, le indagini possono essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi» ;

d) l’articolo 409 è sostituito dal seguente:

«Articolo 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione).

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all’articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. A seguito dell’udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5»;

e) all’articolo 415, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell’articolo 407, commi 1 e 2»;

f) all’articolo 412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «dispone», è sostituita dalle seguenti: «può disporre», e dopo le parole: «o prorogato dal giudice», sono inserite le seguenti: « nonché dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 415-bis, comma 4-bis»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L’avocazione è sempre disposta quando siano decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1»;

g) all’articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Se il procuratore generale non provvede all’avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all’articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d’appello»;

h) all’articolo 415-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all’indagato l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369, ovvero altro atto equipollente»;

i) all’articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,»;

l) all’articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

m) all’articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

n) all’articolo 423, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l’imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l’udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l’imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell’articolo 422»;

o) all’articolo 430 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’articolo 495, l’attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità»;

2) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;

p) all’articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) l’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto, ovvero l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto»;

q) all’articolo 438, comma 1, alle parole: «L’imputato può chiedere» sono anteposte le seguenti:

«Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all’articolo 5,»;

r) dopo l’articolo 438 è aggiunto il seguente:

«Articolo 438-bis. (Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d’assise).

1. Nei procedimenti per reati di cui all’articolo 5, l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d’assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;

s) all’articolo 501, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all’articolo 370-bis»;

t) all’articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, » sono sostituite dalle seguenti: «dall’avviso di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,»;

u) all’articolo 558, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto».

Capo II

Disposizioni in materia di indagini di polizia giudiziaria ed esercizio dell’azione penale in ordine ai reati per cui si procede mediante citazione diretta a giudizio

Articolo 7 (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 335 è inserito il seguente:

«335-bis. (Iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio).

1. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all’articolo 347-bis ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria»;

b) dopo l’articolo 347 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 347-bis. (Attività di indagine della polizia giudiziaria).

1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall’articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l’indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;

b) gli elementi di prova acquisiti;

c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;

d) il giorno e l’ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

3. Quando l’accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dall’articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi dell’articolo 347.

Articolo 347-ter (Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti).

1. Nei casi previsti dall’articolo 347-bis, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa»;

c) dopo l’articolo 405 è inserito il seguente:

«Articolo 405-bis. (Esercizio dell’azione penale in casi particolari).

1. Ricevuta la relazione di cui all’articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l’archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell’articolo 405, comma 1.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti»;

d) all’articolo 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall’articolo 347-bis, comma 1, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi».

Capo III

Disposizioni in materia di impugnazioni e di revisione delle sentenze a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo

Articolo 8 (Disposizioni in materia di impugnazioni)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 544, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell’articolo 568-bis, i motivi della decisione ai sensi dei commi 2 e 3 sono limitati all'indicazione degli elementi di cui al comma 1»;

b) dopo l’articolo 568 è inserito il seguente:

«Articolo 568-bis. (Dichiarazione di impugnazione)

1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l’imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.

2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell’articolo 595»;

c) all’articolo 591, comma 1, lettera c), alla parola: «581», è anteposta la seguente: «568-bis,»;

d) all’articolo 599, comma 1, dopo le parole: «per oggetto», sono inserite le seguenti: «la qualificazione giuridica del fatto ovvero»;

e) all’articolo 571, comma 1, alle parole: «L’imputato può proporre impugnazione» sono anteposte le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;

f) all’articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall’articolo 571, comma 3,»;

g) all’articolo 610, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Sentito il procuratore generale, l’inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando:

a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;

b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;

c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;

d) vi è rinunzia al ricorso.

1-quater. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

h) all’articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse;

i) all’articolo 618, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se una sezione della corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite».

Articolo 9 (Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 630, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«e) se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»;

b) all’articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Nei casi previsti nella lettera e) dell’articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria»;

c) all’articolo 633, comma 2, le parole: «dall’articolo 630, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 630, comma 1, lettere a), b) ed e)»;

d) all’articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Corte d’appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall’articolo 630, comma 1, lettera e), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».

Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto»;

b) dopo l’articolo 64, è inserito il seguente:

«Articolo 64-bis. (Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato).

1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell’articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica».

c) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:

«Articolo 73-bis. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all’articolo 370-bis comma 1 del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell’articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»;

d) all’articolo 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé»;

e) l’articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146. (Aula di udienza).

1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti»;

f) dopo l’articolo 201, è inserito il seguente:

«Articolo 201-bis. (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente».

Articolo 11 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. All’articolo 85, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: «inopportuno il compimento dell’attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto» sono sostituite dalle seguenti: «assolutamente necessario lo svolgimento dell’attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto».

Articolo 12 (Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)

1. All’articolo 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n. 742, dopo le parole: «in stato di custodia cautelare», sono inserite le seguenti: «o che sia sottoposta ad altra misura cautelare personale».

Articolo 13 (Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)

1. All’articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole:

«Corte costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

Articolo 14 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 47-bis1»;

b) dopo l’articolo 47-bis, è inserito il seguente:

«47-bis1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.

L’attività viene svolta nell’ambito del Comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, presso la Provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L’applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell’imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

Articolo 15 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in materia di dati biometrici)

1. All’articolo 23, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole «impronte digitali», sono inserite le seguenti: «, dell’impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici».

Capo IV

Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali

Articolo 16 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)

1. Al codice di procedura penale, dopo l’articolo 206 è inserito il seguente:

«206-bis. (Assunzione della testimonianza di Cardinali).

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un Cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Collegio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205, comma 3».

Articolo 17 (Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)

1. All’articolo 105 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali», sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Collegio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica».

Capo V

Norme in materia di ordinamento giudiziario

Articolo 18 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari in modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.»

Articolo 19 (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. All’articolo 2, comma 1, la lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

Articolo 20 (Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il Capo II è aggiunto il seguente:

«Capo II-bis - Corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Art. 26-bis. (Oggetto).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Articolo 21 (Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera di concerto con il Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni».

Articolo 22 (Modifica all’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, terzo comma sono soppresse le parole:

«esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,»:

2. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro della giustizia, nell’atto di concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.»

Articolo 23 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni» sono soppresse;

b) all’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento d’ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dell’ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

Capo VI

Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Articolo 24 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies e, a decorrere dalla data del suo deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, con esclusione della deroga ivi prevista e di quella di cui al successivo articolo 115, secondo comma; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l’udienza di discussione è fissata entro 90 giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. (Procedimento).

1. L’istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L’istanza deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l’elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell’eventuale indennizzo, nonché l’indicazione dell’ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All’istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L’istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d’ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge la richiesta se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all’articolo 2;

altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell’Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato d’intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito.

Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d’appello, all’istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all’amministrazione responsabile che, nei successivi 120 giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5.Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l’Amministrazione non si costituisce e l’opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l’indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l’istanza di equo indennizzo, l’Amministrazione responsabile, entro 60 giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tal caso la corte di appello, su istanza dell’opponente, può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione del provvedimento.

L’atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell’Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

Capo VII

Deleghe al Governo

Articolo 25 (Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento;

b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo elettronico di posta certificata, mediante la trasmissione dell’atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;

c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private, siano trasmesse, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo elettronico di posta certificata;

d) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall’imputato, ed i testimoni;

e) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

f) modificare le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell’indagato e delle altre parti private possono essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell’avvocato patrocinatore;

g) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all’obbligo in capo all’autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d’ufficio in caso di non accettazione del difensore;

h) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria;

i) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all’imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera b) del presente comma;

l) prevedere che se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sia trasmessa a quest’ultima e che, in caso contrario, la nomina non si intenda riferita al procedimento principale;

m) prevedere che quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157 del codice di procedura penale, l’ufficiale giudiziario proceda, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell’imputato presso l’amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d’ufficio alla nuova notificazione; che l’ufficiale giudiziario procedente possa incaricare l’ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione; che in caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l’autorità giudiziaria emetta decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all’imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell’atto al difensore; prevedere che l’autorità giudiziaria possa rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria;

n) prevedere che quando l’ufficiale giudiziario procede a ricerche dell’imputato ai sensi dell’articolo 159 del codice, rediga verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati; che al verbale debba essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; che quando incarica l’ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l’ufficiale giudiziario trasmetta allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell’imputato;

o) modificare l’articolo 169 del codice di procedura penale, prevedendo che l’invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d’ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia;

p) attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l’utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche;

q) prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti, di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l’incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi;

r) prevedere, nel caso previsto alla lettera q), che il giudice disponga l’audizione a distanza con ordinanza motivata, che l’audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutere; che l’audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutere; che l’audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale rediga verbale contenente le generalità della persona e l’orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell’audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della Pubblica amministrazione e dell'Innovazione, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 26 (Delega al Governo per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali, nonché delle misure cautelari previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia competente a decidere il tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura;

b) prevedere che sulle richieste di riesame e di appello avverso le misure di cui alla lettera a), sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera c), che in caso di applicazione di misura cautelare personale, questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera a) nei termini e nei modi previsti dall’articolo 27 del codice di procedura penale;

e) prevedere che all’udienza dinanzi alla corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l’emissione o la modifica della misura.

Articolo 27 (Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell’imputato)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell’imputato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando si procede per taluno dei reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, alla prima udienza dibattimentale il giudice, salvo che l’imputato sia presente all’udienza, disponga che la citazione venga notificata all’imputato personalmente o a mani di familiare convivente quando la stessa risulti notificata in modo da non garantire l’effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non risulta possibile, il giudice:

1) disponga con ordinanza la sospensione del processo, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, ferma restando l’applicabilità dall’articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibile;

2) disponga la separazione dei processi quando si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l’imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa se l’imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

d) prevedere:

1) che quando l’imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordini procedersi in assenza dell’imputato, salva revoca dell’ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza;

2) che l’imputato presente a una udienza, il quale non compare alle udienze successive, sia considerato presente non comparso;

3) che l’ordinanza di cui al numero 1 sia nulla se il processo doveva essere sospeso ai sensi della lettera b) e che, in tal caso, il giudice disponga la sospensione del processo;

4) che nel caso previsto dal numero 3) restino validi gli atti compiuti in precedenza, ma l’imputato, se la sospensione viene revocata, possa ottenere l’ammissione di prove ai sensi dell’articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ;

e) prevedere che avverso la sentenza emessa in assenza dell’imputato, il difensore d’ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato;

f) prevedere che la corte d’appello proceda alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui l’imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; in tal caso valuti altresì il Governo l’opportunità di prevedere se, e in che limiti, allo stesso possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

g) prevedere che, nel casi previsti dalla lettera b), l’ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo, unitamente al decreto di citazione a giudizio, vengano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni; valuti altresì il Governo l’opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell’ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell’imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente dell’avvenuta notificazione;

i) prevedere la sospensione del processo dinanzi al giudice di pace, quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);

l) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno, siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.

Articolo 28 (Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato “CAD”), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) dettare disposizioni per l’utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD, in sostituzione del documento cartaceo;

c) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo;

d) stabilire la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell’articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

e) prevedere la consultazione ed accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera d), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione e la tracciabilità dell’accesso;

f) prevedere l’adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell’accesso agli stessi;

g) dettare disposizioni per l’accesso alle informazioni ed ai documenti di cui all’articolo 56 del CAD.

Articolo 29 (Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato CAD), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera b), l’utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l’ufficio del pubblico ministero, l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire la assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dettare disposizioni per l’utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD;

d) dettare disposizioni per la formazione del documento e del procedimento informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD;

e) prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera d) per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l’ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’accesso;

f) stabilire, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell’articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

g) prevedere, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, la consultazione ed accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell’accesso;

h) dettare, per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l’accesso alle informazioni ed ai documenti di cui all’articolo 56 del CAD;

i) stabilire, per la fase dell’esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui all’articolo 272 e seguenti del codice di procedura penale, la archiviazione centralizzata presso strutture dell’amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l’interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, dell’anagrafe penitenziaria e dell’esecuzione penale esterna, del servizio informatico di cui all’articolo 97 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, della banca dati prevista dall’articolo 2-duodecies della legge 7 marzo 1996 n. 109, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e documenti trasmessi, nonché l’uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l’interconnessione con il centro di elaborazione dati, previsto dall’articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con il servizio di polizia scientifica;

l) prevedere l’adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell’accesso agli stessi.

Articolo 30 (Regolamento in materia di digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi, le forme del processo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, stabilendo la abrogazione della precedente regolamentazione e l’emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

2. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

3. Il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, dispone con proprio decreto l'anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o corti d’appello, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati dei circondari interessati.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici dell’amministrazione della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia istituisce un sistema centralizzato, sotto la responsabilità del dirigente di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all’accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti dell’amministrazione, gli strumenti di cui all’articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31 (Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

1 Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell’ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all’erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l’incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 32 (Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l’accorpamento in un unico testo normativo.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei limiti dei posti previsti dalla pianta organica vigente, vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell’ambito di ciascun distretto di corte d’appello, dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dal Consiglio Giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte d’appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

d) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d’Appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;

e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il Consiglio Giudiziario della corte d’appello nella quale l’aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;

f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell’ufficio elettorale;

g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d’appello;

h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 42 ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;

j) prevedere che l’ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all’esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del curriculum di ciascun candidato;

k) prevedere che l’elezione abbia luogo con un’unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, determinando criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;

l) prevedere che l’ufficio elettorale proceda a convalidare l’elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;

m) prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall’ufficio elettorale;

n) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d’appello in base all’ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

o) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al Giudice di Pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;

p) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;

q) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta;

r) prevede che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all’esito della cessazione della carica il consiglio giudiziario presso la corte d’appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull’attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l’idoneità all’espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull’aggiornamento professionale, sull’equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;

s) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera r) non possano presentare nuovamente la propria candidatura;

t) prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera a), durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;

u) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l’obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;

v) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l’azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d’appello del distretto di appartenenza;

w) disciplinare la durata dell’incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

x) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a), siano determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente.

Articolo 33 (Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 32 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 34 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

2. Le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera f), si applicano ai soli procedimenti per iscritti sul registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell’entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 630-bis del codice di procedura penale è presentata, a pena d’inammissibilità, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale, così come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l’istanza di cui all’articolo 2, comma 3-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come introdotto dall’articolo 24, comma 1, lett. a), n. 2, è depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 35 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo civile e del processo penale si provvede mediante l’utilizzo dei fondi già disponibili destinati al finanziamento del programma di interventi per l’innovazione digitale oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro della giustizia, sottoscritto in data 26 novembre 2008.

Articolo 36 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.